Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 121.

Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque



Nell'ambito della normativa di tutela delle risorse idriche si stanno avvicendando negli ultimi anni importanti novita', destinate a mutare profondamente il quadro legislativo di riferimento
In particolare nel corso dello scorso anno e' entrato in vigore il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che oltre a recepire due importanti direttive comunitarie in materia di trattamento delle acque reflue urbane e di tutela dall'inquinamento da nitrati di origine agricola, opera un riordino complessivo della pregressa disciplina di tutela qualitativa delle acque, con particolare riferimento agli scarichi, e contestualmente l'adeguamento ai nuovi principi di tutela integrata e per bacini idrografici dei corpi legislativi concernenti l'uso delle acque, la qualita' delle acque destinate al consumo umano e la disciplina dei servizi idrici (Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, legge 5 gennaio 1994, n. 36, decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236).
E' stato altresi' adottato, con decreto del Presidente della repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, il Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche, con il quale e' stato reso effettivamente operante il principio di pubblicita' di tutte le acque introdotto dall'articolo 1 della c.d. legge Galli.
L'entrata in vigore dei due precitati provvedimenti nonche' le modifiche apportate alle altre normative nazionali in materia di risorse idriche implica la necessita' di rielaborare le leggi regionali di disciplina degli scarichi, di uso delle acque superficiali e sotterranee, di tutela delle acque destinate al consumo umano e di regolamentazione dei servizi idrici alla luce dei nuovi principi informatori riconducendo le medesime a un unico corpus juris funzionale a una visione unitaria e sistematica dei fenomeni disciplinati.
Tale intervento, in considerazione dell'ampiezza e della complessita' delle tematiche da affrontare, richiedera' peraltro tempi lunghi incompatibili con la necessita' di affrontare alcuni aspetti di prima applicazione del decreto legislativo e del regolamento innanzi richiamati, nonche' delle discipline dai medesimi integrate, modificate o attuate.
Ci si riferisce innanzitutto al tema dell'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie disciplinate dal d.lgs. 152/1999 con riferimento alle quali l'articolo 1 del presente disegno di legge si prefigge di definire con chiarezza il riparto delle competenze che deve supportare l'attuazione della normativa in materia di tutela delle acque in attesa dell'effettivo esercizio delle funzioni conferite con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.
In merito il d.lgs. 152/1999 ha infatti creato incertezza tra gli operatori con riferimento al vigente ordinamento regionale in quanto, pur sancendo all'articolo 3, comma 2 il principio generale della continuazione dell'esercizio delle competenze gia' spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59 fino all'emanazione dei provvedimenti statali e regionali che daranno effettiva operativita' al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel successivo articolato ha poi disposto in modo puntuale sull'imputazione di funzioni amministrative, procedendo:
- a demandare competenze agli enti locali in termini che, seppure fanno salva una diversa disciplina regionale, si prestano comunque a letture non univoche (vedasi ad esempio l'art. 45, comma 6);
- a introdurre nuove funzioni, che come tali non rientrano nel principio di cui all'articolo 3, comma 2 (vedasi ad esempio l'art. 40);
- a imputare generalmente in capo alla Regione e, per specifiche fattispecie residuali, ai Comuni i compiti di irrogazione delle sanzioni amministrative, con cio' incidendo sulla ripartizione di funzioni attualmente vigente in Piemonte.
Non essendo valsa a superare le incertezze riscontrate l'emanazione della Circolare del Presidente della Giunta regionale 9/LAP del 6 agosto 1999, che forniva in via ermeneutica prime indicazioni in ordine al riparto delle competenze, si rende pertanto non piu' procrastinabile un intervento legislativo che:
- confermi la titolarita' delle funzioni gia' attribuite dalla legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 in materia di rilevamento, disciplina, autorizzazione e controllo degli scarichi, dalla legge regionale 13 aprile 1994, n. 5 di subdelega delle funzioni relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche, dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, dalla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 di organizzazione del servizio idrico integrato, nonche' da ogni altra disposizione vigente alla data di entrata in vigore della l. 59/1997;
- confermi altresi' il disposto statale che pone in capo alla Regione le nuove funzioni amministrative di cui all'articolo 40 del d.lgs. 152/1999 inerenti alle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe, nonche' di irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 54, comma 10 dello stesso decreto legislativo;
- onfermi invece per la titolarita' delle restanti funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative disciplinate dall'articolo 54 del d.lgs. 152/1999 la corrispondenza con la titolarita' delle competenze di vigilanza e controllo risultanti dalle precitate leggi regionali;
- faccia espressamente salva la legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 contenente la delega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di sanita' pubblica per le fattispecie contemplate dall'articolo 55 del piu' volte citato d.lgs. 152/1999.
Tali disposizioni avranno ovviamente efficacia solo sino all'adozione del provvedimento della Giunta regionale che determinera' la data di effettivo esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 44/2000, cui peraltro ci si e' ispirati proprio al fine di evitare modificazioni dell'assetto di competenze che per la loro temporaneita' si rivelerebbero inutilmente gravose sia per le istituzioni coinvolte sia per gli utenti della Pubblica amministrazione.
Si dispone inoltre che sino alla stessa data i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dall'articolo 54 del d.lgs. 152/1999 sono introitati in appositi capitoli di bilancio degli enti irrogatori e sono utilizzati dai medesimi per la realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, in applicazione del principio introdotto dall'articolo 57 del d.lgs. 152/1999.
Sotto il diverso profilo degli adempimenti inerenti i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa nazionale in materia di risorse idriche, ivi compresi quelli di riconoscimento o concessione delle utilizzazioni delle acque che hanno acquisito natura pubblica per effetto del d.p.r. 238/1999, con l'articolo 2 e l'Allegato A del presente disegno di legge si affida allo strumento regolamentare la puntuale disciplina dei suddetti procedimenti, alla luce dei criteri di delegificazione e semplificazione amministrativa definiti dall'articolo 20 della l. 59/1997 e della piena competenza regionale ex articolo 117 Cost. nelle materie inerenti la tutela ambientale delle acque anche sotto il profilo quantitativo, determinata dal trasferimento della gestione del demanio idrico e delle funzioni ad esso connesse di cui agli articoli 86 e 89 del d.lgs. 112/1998.
In ossequio quindi ai principi di semplificazione che ispirano anche la piu' recente legislazione di settore (si vedano in proposito l'articolo 28, comma 1 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e l'articolo 2, commi 1 e 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290) ed in considerazione dell'ampiezza e della diversificazione delle categorie di destinatari delle norme procedimentali vigenti, si demanda all'Esecutivo l'identificazione, con uno strumento snello e flessibile quale quello regolamentare, degli adempimenti da porre in carico agli istanti e la disciplina degli atti istruttori.
Per analoghe considerazioni l'articolo 3 e l'Allegato B del presente disegno di legge intendono invece identificare nel regolamento lo strumento con il quale dare attuazione ai disposti del d.lgs. 152/1999 che rinviano genericamente alla competenza regionale la disciplina di alcuni particolari aspetti che necessitano con urgenza di una apposita regolamentazione o dell'adeguamento di quella vigente.
Il ricorso al regolamento si giustifica nei casi di specie alla luce del fatto che si tratta di profili della materia che, avendo nella legislazione statale e regionale vigenti una compiuta disciplina degli aspetti di carattere generale, necessitano di disposizioni di dettaglio meramente attuative dei citati disposti normativi.
La dichiarazione d'urgenza di cui all'articolo 4 si rende infine necessaria in considerazione:
- dell'improcrastinabile esigenza di dare fondamento certo alle attivita' delle istituzioni chiamate all'immediata applicazione della nuova normativa in materia di tutela delle acque;
- della prossima scadenza dei termini per la presentazione di un ingentissimo numero di istanze concernenti l'utilizzazione delle acque ed in particolare delle domande di riconoscimento o concessione delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica;
- della necessita' di colmare alcuni vuoti normativi che rischiano di compromettere una corretta gestione del patrimonio idrico piemontese ovvero di impedire la legittima effettuazione di determinate attivita'.