Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 113.

Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine



A causa del prezzo di vendita nettamente inferiore (circa 300 lire) praticato in Svizzera sulle benzine rispetto a quello praticato in Italia, si e' creato il problema della migrazione di risorse verso il paese confinante da parte dei proprietari di autoveicoli e motoveicoli che la' si recano per fare il rifornimento dei loro mezzi, e tale fenomeno, produce naturalmente effetti negativi sull'intera economia della zona
La Regione Piemonte, con il presente disegno di legge, intende fornire una risposta positiva alle richieste pervenute in proposito da parte dei comuni e delle varie associazioni di categoria.
Il legislatore nazionale, con le leggi 549/95, 133/99 e con il D.lgs. 56/2000, ha previsto in linea di principio la possibilita' per le Regioni di provvedere a ridurre il gap esistente tra il prezzo praticato in Svizzera e quello praticato in Italia.
A tal fine la risposta della Regione Piemonte e' indirizzata nel senso di concedere un bonus fiscale ai soggetti residenti nei territori di confine da utilizzare nel pagamento della tassa automobilistica regionale.
La proposta di legge in questione non prevede disposizioni di dettaglio e di organizzazione degli adempimenti amministrativi derivanti dall'attuazione del presente disegno di legge considerate le difficolta' e le varianti legate, ad esempio, al mutare del prezzo delle benzine che potrebbe richiedere interventi tempestivi da parte della Regione, per cui demanda alla Giunta regionale l'adozione di provvedimenti formali necessari per l'attuazione del dettato normativo.
Il disegno di legge, in particolare prevede:
all'art. 1 l'esplicitazione delle finalita' della normativa proposta, vale a dire la concessione di un bonus fiscale nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza regionale con quella statale, a favore dei soggetti residenti nei comuni localizzati in prossimita' del confine con la Svizzera, anche in misura differenziata per singoli comuni in ragione della distanza dei medesimi dai confini nazionali.
all'art. 2 chiarisce il significato dei termini "beneficiari", "veicoli" e "intestatari";
all'art. 3 sono indicate le modalita' di concessione del beneficio relativo al riconoscimento di un rimborso per ogni litro di benzina acquistato dai soggetti aventi diritto presso i distributori di carburante situati nei territori dei comuni che saranno individuati con provvedimento della Giunta regionale;
all'art. 4 sono indicate le disposizioni di dettaglio attuative che la Giunta regionale dovra' individuare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge per rendere efficace l'agevolazione;
l'art. 5 prevede il monitoraggio relativo ai prezzi alla pompa delle benzine sia in Italia che in Svizzera ed all'incremento del venduto sugli impianti interessati dal disegno di legge; il monioraggio assume particolare importanza ai fini dell'eventuale adeguamento del bonus fiscale da parte della Giunta regionale;
l'art. 6 individua le sanzioni da applicare nei confronti dei trasgressori ( privati e gestori);
all'art. 7 e' prevista la decorrenza dell'efficacia di tali norme dal 1. gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e la sospensione dell'efficacia della legge medesima qualora il prezzo delle benzine praticato alla pompa in Italia non sia superiore a quello praticato in Svizzera, nonche' l'adeguamento dell'entita' del bonus fiscale in relazione all'andamento dei prezzi delle benzine nello Stato confinante;
l'art. 8 contiene la norma finanziaria con l'istituzione di due nuovi capitoli di spesa nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, per memoria, destinati rispettivamente agli oneri derivanti dalla procedura di concessione del bonus fiscale e all'applicazione dell'agevolazione fiscale in questione;
l'art. 9 contiene la clausola d'urgenza.