Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 110

Norme concernenti la modifica della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 ed interventi a sostegno dei prodotti turistici



Il d.d.l. allegato alla presente relazione ha come obiettivo quello di modificare la forma giuridica dell' A.T.R. prevista dall'art. 8, della l.r. 75/96, nonche' detta norme concernenti interventi da parte della Regione Piemonte, finalizzati a sostenere la creazione e realizzazione di prodotti turistici
L'Agenzia per la promozione turistica del Piemonte, prevista dal Capo II della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75, "Organizzazione dell'attivita' di Promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte" e' stata costituita, secondo il disposto dell'art. 8, nella forma di consorzio privato, ai sensi degli artt. 2602-2615 bis del codice civile. La volonta' del legislatore regionale e' stata quella di coinvolgere nel progetto il maggior numero di operatori del settore stimolando interventi tecnici e finanziari, sia da parte di operatori privati sia da parte di soggetti pubblici.
A distanza di tre anni dalla costituzione dell'Agenzia (settembre 1997), la forma consortile scelta, se poteva rappresentare un'ottima risposta all'esigenza di coinvolgimento dei vari soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione e alla promozione del prodotto turistico piemontese, di fatto si e' dimostrata scarsamente efficiente a livello operativo per la difficolta' di coordinare e sintetizzare le esigenze dei diversi soci del consorzio. Problema questo, non riscontrato, invece, per quanto riguarda le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali ( A.T.L. ). Queste ultime, in effetti, non saranno toccate dalla modifica che si intende apportare alla legge sull'organizzazione turistica, in quanto stanno svolgendo i compiti ad esse assegnate dalla l.r. 75/96, vale a dire quelli di informazione, accoglienza e promozione turistica dei propri ambiti, con ottimi risultati. Anzi, il d.d.l. in oggetto prevede una presenza significativa delle stesse nell'istituendo Comitato regionale di indirizzo, attraverso la designazione di un proprio rappresentante.
Alla luce, pertanto, di queste premesse ed in previsione di affrontare grossi impegni promozionali che riguardano grandi eventi, uno per tutti, le Olimpiadi di Torino 2006, e' necessario che la Regione disponga di uno strumento operativo di diretta emanazione e caratterizzato dalla massima snellezza e celerita' per meglio organizzare le attivita' di promozione e valorizzazione delle risorse turistiche della Regione, per una maggiore rispondenza alle esigenze e ai programmi da essa predisposti.
Per questi motivi, con il presente d.d.l., da un lato si intende trasformare la struttura dell'Agenzia, da consorzio privato ad ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico con il compito specifico di operare per il coordinamento dell'organizzazione e della promozione turistica in Piemonte, in attuazione degli artt. 6 e 7 della l.r. 75/96. Dall'altro, invece, si punta a mantenere la disciplina del diritto privato nell'organizzazione interna dell'Agenzia.
Allo scopo di semplificare ed evitare lungaggini burocratiche che ostacolano e appesantiscono le procedure nell'esercizio delle funzioni assegnate all'Agenzia dalla l.r. 75/96, e' stata razionalizzata la struttura organizzativa rispetto all'Agenzia costituita sotto forma di consorzio, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile, prevedendo soltanto due organi ritenuti indispensabili e tecnicamente necessari (Direttore e Collegio dei Revisori). Da tale scelta si rileva l'intenzione di avere una struttura snella e operativa, nel contempo non viene abbandonato lo spirito che stava alla base della costituzione dell'Agenzia stessa: il coinvolgimento dei diversi soggetti che operano nel settore del turismo in sede di Conferenza programmatica, cosi' come prevede l'art. 4 della l.r. 75/96.
Dopo queste brevi considerazioni circa le motivazioni della scelta effettuata in ordine alla modifica della l.r. 75/96, per quanto riguarda la revisione della forma giuridica dell'Agenzia di promozione turistica regionale, di seguito, si illustra il contenuto degli articoli del testo del disegno di legge.
L'art. 1 istituisce l'Agenzia per la promozione turistica del Piemonte e ne definisce la natura, le finalita', le funzioni ed i criteri di operativita'. L'Agenzia viene costituita come Ente strumentale della Regione con personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa e contabile. Essa e' dotata di un proprio statuto ed e' posta sotto la vigilanza della Giunta Regionale. Occorre sottolineare che l'attivita' dell'Agenzia e' disciplinata dal diritto privato, al fine di realizzare le azioni con la snellezza e la tempestivita' necessarie. Le finalita' e le funzioni dell'Agenzia sono quelle previste rispettivamente dagli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 75/96. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Agenzia dovra' operare con criteri di efficacia, efficienza ed economicita', ed in particolare ricercare strategie comuni con tutti quei soggetti interessati allo sviluppo del turismo (Province, A.T.L. ).
Ai fini, pertanto, di un piu' proficuo perseguimento dei propri fini istituzionali, viene data all'Agenzia la facolta' di stipulare accordi o convenzioni, costituire consorzi o societa' con soggetti pubblici e privati o partecipare a consorzi o societa' gia' esistenti.
L'art. 2 definisce gli organi dell'Agenzia, mentre quelli successivi le loro funzioni.
Il Direttore e' l'organo centrale dell'Agenzia. Ad esso sono riservati i poteri di predisposizione degli atti e di gestione e direzione dell'attivita'. Esso esercita con autonomia decisionale ed organizzativa, entro i limiti del mandato, le funzioni attribuitegli dal d.d.l. e sovrintende all'esecuzione dei provvedimenti dell'Agenzia. Occorre precisare, tuttavia, che il Direttore deve attenersi agli indirizzi fissati dal Comitato Regionale di indirizzo.
L'art. 3 del d.d.l. elenca i compiti che spettano al Direttore. In particolare, provvede:
a) a predisporre il programma annuale e pluriennale di attivita' e le modifiche che si rendono necessarie;
b) a predisporre il bilancio di previsione annuale e pluriennale e le relative variazioni ed il rendiconto consuntivo;
d) alla stipula di contratti e di convenzioni per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi, nonche' agli acquisti, locazioni e alienazioni di immobili;
e) all'organizzazione degli uffici;
f) alla gestione del personale;
g) alla stipula di accordi o convenzioni;
h) alla costituzione di consorzi ai sensi degli articoli 2602-2615 bis del codice civile o societa' con soggetti pubblici o privati;
i) alla partecipazione a consorzi o societa' gia' esistenti, secondo quanto disposto dal precedente articolo 1, comma 4.
Il Direttore dell'Agenzia regionale viene nominato dalla Giunta regionale e viene scelto tra persone in possesso del diploma di laurea e comprovata professionalita' ed esperienza nella direzione di organizzazioni complesse; l'incarico ha la durata di tre anni, e' rinnovabile ed e' disciplinato da un rapporto di lavoro di diritto privato
Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori, il d.d.l. rimanda allo Statuto dell'Agenzia la definizione del funzionamento e dei compiti, limitandosi solamente ad enunciare i principi generali di costituzione dell'organo all'art. 4.
Le funzioni ad esso spettanti, che saranno previsti dallo statuto, riguarderanno il controllo amministrativo e contabile sugli atti ed il controllo sull'attivita', che dovra' realizzarsi mediante relazioni sui programmi di attivita', sui bilanci e sul rendiconto.
L'art. 5 del d.d.l., prevede che sia costituito un Comitato regionale di indirizzo con compiti specifici di indirizzo, in ordine alle attivita' che il Direttore dovra' esercitate per quanto riguarda la programmazione e l'organizzazione delle azioni di promozione turistica dell'Agenzia. Del Comitato fanno parte l'Assessore delegato al Turismo pro-tempore della Regione che lo presiede, il Direttore Regionale della Direzione Turismo pro-tempore, ed un rappresentante delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali. Lo stesso art. 5 del d.d.l. indica i compiti del Comitato.
L'art. 6 detta disposizioni inerenti al personale dell'Agenzia.
L'art. 7 individua le fonti di finanziamento dell'Agenzia: trasferimenti regionali per il funzionamento e per la promozione; risorse erogate dall'Unione Europea o dalla Regione per particolari iniziative di elevato interesse turistico; altre sovvenzioni o contributi di enti pubblici, nonche' i corrispettivi ottenuti dall'attivita' svolta.
Gli artt. 8, 9, e 10 si riferiscono agli interventi di valorizzazione e sostegno dei prodotti turistici da parte della Regione. In particolare, sulla base dell'esigenza acquisita nelle iniziative di valorizzazione del territorio ed in relazione alla necessita' di fare emergere tutte le risorse e le potenzialita' turistiche piemontesi, mediante azioni coerenti ed omogenee, la Regione, secondo il disposto dell'art. 8, si propone di sostenere, integrare e realizzare prodotti turistici di particolare interesse regionale, stabilendo i soggetti legittimati alla creazione e realizzazione degli stessi prodotti. A tal fine, l'art. 9 dispone che la Regione finanzia appositi studi di fattibilita' finalizzati alla creazione e alla realizzazione di prodotti turistici. L'art. 10 delinea l'ordine prioritario per gli interventi finanziari a sostegno dei prodotti turistici.
L'art. 11 detta le norme per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, una volta approvata.
Gli artt. 12 e 13, infine, riguardano rispettivamente l'abrogazione di norme e la liquidazione dell'attuale Agenzia per la promozione turistica del Piemonte.
In particolare, l'art. 13 dispone la messa in liquidazione dell'Agenzia costituita nella forma di Consorzio regolato dagli artt. 2062-2615 bis del codice civile. Lo stesso articolo prevede che il Direttore e il personale attualmente in servizio confluiscano nella costituenda Agenzia.