Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 106.

Tutela e controllo degli Animali d'Affezione



Pur considerando positivamente l'attuale normativa che ha permesso un piu' razionale e corretto approccio alla tutela degli animali d'affezione nella nostra Regione, si ravvisa, sulla base dell'esperienza maturata in questi primi anni di applicazione, la necessita' di alcune sue modifiche per renderla piu' coerente alla normativa nazionale e piu' rispondente alle necessita' e realta' regionali
Le modifiche proposte riguardano principalmente tre temi: le strutture di ricovero per cani randagi; la tutela dei gatti liberi, il ruolo delle Associazioni di volontariato.
Per cio' che riguarda il primo tema si sottolinea che quanto previsto dalla legge regionale a proposito di rifugi non e' completamente in armonia con quanto previsto dalla l. 281/91 la quale all'articolo 4 prevede "I Comuni, singoli o associati, e le Comunita' montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani". La legge regionale prevede invece il risanamento e la costruzione di canili ad opera dei Comuni mentre per i rifugi prevede unicamente la possibilita' di agevolare le associazioni.
I canili e i rifugi, cosi' come previsti dalla attuale legge regionale e dal suo relativo Regolamento, sono molto diversi, sia come strutture sia come gestione, e cio' porta ad una reale difficolta' di corretta attuazione di quanto dettato dalla legge regionale e di fatto ad una continua deroga da essa.
La soluzione migliore e' prevedere strutture miste, opportunamente regolamentate, che possano adempiere sia agli obblighi sanitari e di prima accoglienza sia alle funzioni di ospitalita' dei cani fino alla loro adozione da parte di privati.
Per cio' che riguarda il secondo tema, la tutela dei gatti liberi nelle colonie e nei rifugi, la legge regionale appare essere carente in quanto, dopo una generica affermazione di tutela, si ferma ai soli aspetti sanitari collegati alla presenza di colonie feline sul territorio e non da' indicazione chiare rispetto al controllo delle nascite.
La legge 281/91 ha sancito chiaramente il diritto dei gatti a vivere liberi e tutelati ed altrettanto chiaramente ha indicato che debbano essere i Servizi Veterinari pubblici ad occuparsi del contenimento delle nascite tramite sterilizzazione. Nel rispetto della normativa nazionale e per una maggiore efficacia degli interventi si chiariscono le competenze dei vari enti negli interventi di tutela e controllo dei gatti liberi.
Infine rispetto al volontariato, si ritiene che questo possa essere il vero soggetto che puo' garantire il funzionamento dei servizi e salvaguardare il benessere degli animali.
In assenza di stretta collaborazione con il volontariato, il nostro territorio regionale sarebbe alquanto carente rispetto al numero di strutture per randagi, alla prevenzione del randagismo, al controllo della popolazione canina e felina.
Si ritiene quindi utile garantire una buona collaborazione con le associazioni che vanno maggiormente poste in rete e monitorate, e che possono assumere un ruolo diretto di gestione delle strutture di ricovero per randagi qualora i Comuni non siano in grado di provvedere autonomamente.
Inoltre la presente proposta prevede anche qualche ulteriore accorgimento all'articolo 2 b), d), c) al fine di contribuire a contenere il sempre piu' dilagante fenomeno delle mostre con animali, in particolare di cuccioli, vero serbatoio per il randagismo oltre che causa in se' di maltrattamento.