Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 97.

Norme in materia di impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi e tutela dall'inquinamento elettromagnetico



L'attuale normativa regionale prevede che sia effettuata una valutazione preventiva sulle nuove installazioni a garanzia del fatto che le nuove immissioni di campo elettromagnetico non diano luogo ad un superamento dei livelli limite
La normativa nazionale, con il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 Settembre 1998, n. 381, Art. 4, comma 1, prevede pero' anche che la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi e l'adeguamento di quelli preesistenti deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico piu' bassi possibile, compatibilmente con la qualita' del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.
La presenza di un fondo a radiofrequenza sempre piu' elevato, l'elevato numero di impianti e di aree ad alta sensibilita', sia per la presenza di ricettori sensibili che di altri numerosi fattori di pressione ambientale, pongono inoltre la necessita' di inserire le valutazioni tecniche sui livelli di immissione in un contesto di pianificazione ambientale.
Non si puo' quindi che concordare con quanto affermato dal Dr Giovanni D'Amore (Responsabile ARPA Ivrea) e dal Dr. Riccardo Giovinetto (Provincia di Torino) nella relazione presentata al convegno scientifico " CEMS 2000", coordinato dal Prof. Daniele Trinchero del Dipartimento di Elettronica del Politecnico di Torino e svoltosi a Torino il 2 Marzo 2000, i quali affermano:
"Per perseguire un obiettivo che non sia solo di minima, ma che porti ad una riduzione dell'inquinamento entro i livelli piu' bassi possibile nell'ambito di una minimizzazione dell'impatto ambientale, la valutazione preventiva dei livelli di campo elettromagnetico deve essere inserita in un contesto di pianificazione ambientale, in cui l'adozione di vincoli basati su criteri che tengono conto delle particolari attivita' antropiche permette di razionalizzare il numero di installazioni e ottimizzare la loro localizzazione".
L'ambito d'azione della Regione in materia di inquinamento elettromagnetico e' inoltre delineato dalla legge regionale 26 Aprile 2000, n. 44, Capo VI. Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Art. 46. (Funzioni della Regione) che stabilisce:
1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
d) la definizione di criteri localizzativi per le infrastrutture a rete del sistema elettrico e delle teleradiocomunicazioni generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
e) l'acquisizione dei programmi di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di teleradiocomunicazione, definiti secondo le norme di settore vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilita' ambientale nel quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;
f) l'individuazione di standards minimi di qualita' ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.
La stessa L.R. 44/2000 attribuisce alle Province all'Art. 47. (Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) controllo e vigilanza, mediante l'attivita' dell' ARPA :
2) degli impianti e delle infrastrutture lineari e puntuali generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
e) monitoraggio e campagne di misura dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico tramite l' ARPA .
Infine la L.R. 44/2000 attribuisce ai Comuni, all'Art. 48. (Funzioni dei Comuni)
2. Sono, altresi', attribuite ai Comuni le funzioni connesse al rilascio di provvedimenti autorizzativi, nulla osta e concessioni, in materia di localizzazione, costruzione ed esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione, tenuto conto del parere dell'ARPA.
Va inoltre considerata la competenza di valutazione della compatibilita' ambientale che e' attribuita alla Regione dalla Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione", la quale e' cosi' sommariamente strutturata
Art. 1. (Finalita')
3. Stabilisce altresi' criteri per rendere coerente l'attivita' di pianificazione e programmazione con gli obiettivi di tutela ambientale.
Art. 2. (Ambito di applicazione)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, le disposizioni di cui alla presente legge disciplinano:
c) le modalita' di predisposizione dei piani e programmi di cui all'articolo 20, comma 1, ai fini della loro compatibilita' ambientale.
Art. 20. (Compatibilita' ambientale di piani e programmi)
1. Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilita' ambientale.
2. Al fine di evidenziare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i piani e i programmi di cui al medesimo comma e le loro varianti sostanziali contengono all'interno della relazione generale le informazioni relative all'analisi di compatibilita' ambientale come specificate all'allegato F. L'analisi condotta valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione.
3. L'adozione e l'approvazione dei piani e programmi di cui al comma 1, da parte delle autorita' preposte, avviene anche alla luce delle informazioni e delle valutazioni di cui al comma 2.
Qualche ulteriore considerazione infine a proposito della necessita' di attribuire ai Comuni la pianificazione delle localizzazioni attraverso un apposito strumento di Pianificazione Territoriale, soprattutto se, oltre agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, dell'ambiente e della salute, ci si pone l'obiettivo di far rispettare i diritti di terzi (privati o pubblici).
Infatti, la "immissione" da parte di un'antenna di un campo elettromagnetico superiore a 6 Volt/metro, sopra a terreni o fabbricati che non siano di proprieta' del Gestore dell'impianto, assoggetta il proprietario degli stessi ad un vincolo in altezza nella futura edificazione, (altrimenti il futuro edificio sarebbe investito da un campo superiore al massimo attualmente consentito di 6 V/m).
Pertanto la proiezione sul piano campagna del volume di rispetto dell'antenna, calcolato per un campo maggiore o uguale a 6 V/m, deve essere completamente contenuta entro i confini della proprieta' del Gestore.
Laddove cio' non e' possibile, come avviene quasi sempre nei centri urbani piu' grandi, la localizzazione dell'impianto diviene un vero e proprio vincolo urbanistico e puo' essere imposta solamente con una apposita integrazione del Piano Regolatore Generale, con le tipiche procedure.
Nei Comuni piu' piccoli il problema del rispetto dei diritti di terzi e di realizzare la "minimizzazione dell'esposizione" puo' invece essere quasi sempre facilmente risolto installando opportunamente gli impianti fuori dal centro edificato, non dimenticando pero' anche in questo caso la debita attenzione agli aspetti ambientali e paesaggistici.