Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 93.

Modifiche urgenti all'articolo 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilita' regionale)



In attesa del riordino della normativa regionale di contabilita', prevista dal D.Lgs. n.76/2000, il presente disegno di legge si propone il compito di modificare l'art. 46 della legge regionale 55/81:
Art. 46 della L.R. 55/81 (Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione)
"I bilanci di previsione degli Enti, Istituti, Aziende e altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono presentati annualmente alla Giunta Regionale nei termini e con le modalita'' indicati dallo Statuto o dalle leggi regionali e comunque un mese prima del termine di cui al primo comma del precedente articolo 35.
I bilanci di cui al precedente comma, predisposti nel rispetto delle norme della presente legge relative bilancio annuale della Regione in quanto applicabili, sono approvati con la legge per l'approvazione del bilancio regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Tali modifiche si rendono necessarie per diversi motivi:
a) la necessita' di snellire i procedimenti d'adozione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti dalla regione, slegando l'iter d'approvazione da quello del bilancio della regione, ma mantenendo ( e in futuro ampliando) le necessarie attivita' di coordinamento della finanza pararegionale;
b) definire per gli enti in oggetto le modalita' di una maggiore autonomia gestionale per gli atti in oggetto;
L'attribuzione alle Regioni della potesta' legislativa ed amministrativa in materia d'enti istituzionali consente, certamente, alle Regioni di disciplinare la struttura e la gestione dei propri enti. D'altra parte, non si puo' ammettere che l'utilizzo di questi strumenti possa degenerare in un utilizzo distorto di mezzi pubblici. Da cio' la necessita' d'individuare i limiti in vario modo discendenti dai principi costituzionali. Tali limiti soprattutto vanno ricercati: nei principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato; nella non elusione del sistema di controllo sulla gestione del bilancio regionale; nel non ostacolare la funzione dello Stato di coordinamento finanziario di tutto il comparto pubblico allargato.
L'esame degli indirizzi seguiti dalle Regioni in materia d'enti istituzionali, gravitanti sull'autonoma finanza regionale, fa emergere diversi indirizzi sul problema di fondo dell'approvazione dei bilanci degli enti stessi. Era emersa, in un primo tempo, la tendenza a seguire l'esempio statale della non sottoposizione dei bilanci preventivi e consuntivi all'approvazione del Consiglio Regionale. Tale indirizzo poteva appena giustificarsi per gli enti nazionali, (evitando l'approvazione del Parlamento), ma doveva e deve ritenersi inammissibile nell'ambito regionale; e cio' per il motivo fondamentale che la creazione d'enti regionali non puo' essere adoperata come espediente per eludere i controlli, amministrativi e politici, ma unicamente come strumento per un miglior perseguimento delle finalita' proprie di ciascuna Regione.
In seguito, in particolare modo per l'approvazione dei bilanci, i vizi sopra richiamati furono risolti, dalla maggior parte delle Regioni con l'adozione dei bilanci all'interno delle leggi d'adozione dei bilanci delle singole Regioni.
Va rilevato che il silenzio dell'art.119 Cost. sugli enti istituzionali dovrebbe essere interpretato come volonta' del costituente d'inserire la finanza degli stessi nell'ambito degli enti a base comunitaria sui quali ciascuno d'essi deve gravitare. Per gli enti gravitanti sulla finanza regionale, la funzione di coordinamento spetta a ciascun Consiglio regionale che l'esercita con due principali riferimenti: la legge regionale di contabilita' e lo Statuto.
In questa materia i riferimenti principali sono l'art. 11 della legge 19 maggio 1976, n.335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle Regioni) che recita:
I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ......".
e l'art. 72 dello Statuto della Regione Piemonte (Enti, aziende e societa' regionali):
"...... Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sulle attivita', sui programmi e sul bilancio di cassa .....".
In conclusione la proposta di variazione dell'articolo 46 della legge di contabilita' assegna il potere d'adozione del bilancio di previsione e i relativi assestamenti alla Giunta regionale (ovviamente in presenza di un bilancio adottato dal Consiglio di amministrazione dell'ente) ma lascia alla competenza del consiglio regionale l'adozione del rendiconto generale.
Il d.d.l. in oggetto aggira di fatto il problema di un'esatta definizione degli enti derivanti dalla regione proponendo anziche' una definizione teorica una semplice elencazione d'enti che derivano il proprio bilancio dalla finanza regionale.
Tale enucleazione ha lo scopo di definire in modo certo, nelle concrete applicazioni, il contenuto dell'articolo 11 della legge 335/76 (allegato A al d.d.l.).
Infine va ancora rilevato che il presente d.d.l. si propone solo un compito limitato di modificazione di un articolo della legge regionale di contabilita' ma in un contesto d'attesa per le normative di riordino dell'intera materia.