Relazione alla Proposta di legge regionale n. 92.
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni
La legge 31/7/1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive", ed in particolare l'art. 1, comma 13, prevede espressamente l'istituzione dei Comitati regionali per le comunicazioni, quali organi funzionali dell'Autorita', per il decentramento territoriale dell'attivita' di governo e di controllo del sistema
Questa previsione legislativa e' il risultato di un lungo confronto che le Regioni ed in particolare la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee a suo tempo aveva avviato con il Governo e le Commissioni Parlamentari.
Questo spirito di confronto, aperto in sede istituzionale dai governi locali, ed in particolare dal Piemonte, che all'epoca era referente, per i problemi dell'informazione, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti, aveva gia' precedentemente trovato espressione, infatti, nella l.r.1/97 di Istituzione del CO.RE.CO.IN. , nella quale il Consiglio Regionale aveva voluto, cosi', rispondere alle esigenze di decentramento di governo e ne aveva evidenziato anticipatamente gli aspetti funzionali di controllo e garanzia, riconoscendo, contemporaneamente, la funzione strategica dell'informazione.
In realta' queste nuove competenze non si sono attuate, sia perche' il processo di revisione legislativa a livello di Regioni non ha avuto seguito, sia perche' sono mancati i presupposti per il trasferimento di queste funzioni dal livello centrale a quello locale.
Questo ruolo veniva nel frattempo superato dall'approvazione della l. 249/97 che, all'articolo 1, stesso comma, prevede l'individuazione da parte dell'Autorita', d'intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni degli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di compatibilita' degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati regionali medesimi.
E' proseguito dunque il tavolo di confronto Governo - Regioni - Autorita' sia per la definizione dei criteri applicativi della l. 249. Si e' trattato di incontri tecnici nel corso dei quali i rappresentanti regioni hanno esaminato il testo, avanzato diverse richieste di modifica, accolte dal rappresentante delle Autorita', la cui stesura ha fornito la traccia per formulare le leggi regionali di recepimento.
L'intesa raggiunta sugli indirizzi generali proposti - espressa il 18/3/1999 dalla Conferenza Stato - Regioni e successivamente trasmesso come atto relativo (repertorio atti n. 632) in data 22/3/1999 - ha portato alle deliberazioni dell'Autorita', n. 52/99 "Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni", e n. 53/99 "Approvazione del Regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni", entrambe del 28/4/1999.
Sono state raccolte, inoltre, le richieste avanzate nella risoluzione emersa dalla Conferenza dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali.
Con il P.d.L. allegato, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni", si intende dare dunque attuazione alla normativa statale sopra illustrata, da un lato confermando ed anche rafforzando il ruolo ricoperto dal CO.RE.COIN. di organo di supporto alla Regione in materia di comunicazione e, dall'altro, prevedendo le nuove, specifiche competenze ad esse attribuite in quanto organo funzionale (decentrato) dell'Autorita'.
Dal quadro normativo suddetto emerge una configurazione del ruolo e della natura del CORECOM assai piu' complessa e rilevante rispetto a quella dei Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo ( CORERAT ) gia' istituiti ai sensi della legge n.223/1990, essendo i primi non soltanto confermati quali organi coinvolti nell'esercizio delle funzioni che la legislazione statale riconosce in questo campo alle Regioni, ma anche concepiti dal legislatore come strumenti per la diffusione sul territorio di quella generale funzione di governo, garanzia e controllo del sistema di cui l'Autorita' porta la responsabilita' principale ma non esclusiva.
La definizione del duplice ruolo istituzionalmente rivestito dal CORECOM , la cui attivita' al servizio sia di un organo politico rappresentativo delle esigenze e degli interessi della comunita' locale, sia di un organo tecnico tenuto alla piu' rigorosa imparzialita' ed indipendenza di azioni, richiede particolare cura ed attenzione nella definizione delle norme capaci di assicurare la professionalita' e l'indipendenza dei componenti, oltre a quelle finalizzate a riconoscere un certo grado di autonomia gestionale e finanziaria, oltre a calibrare l'organizzazione interna in modo da garantire un efficace e corretto espletamento di tutte le funzioni (regionali e delegate).
Sotto il profilo delle funzioni attribuite al CORECOM , ma con un'ulteriore specificazione rispetto agli indirizzi generali, nonche' all'approvazione del regolamento relativo, risulta particolarmente significativa la definizione delle materie di competenza dell'Autorita', delegabili ai Comitati stessi, ( per le quali ci si attiene necessariamente al contenuto dell'articolo 5 del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 53/1999 ).
Queste sono in particolare le funzioni consultive, relative ai regolamenti, i criteri di definizione delle tariffe e della qualita' dei servizi e le concessioni di servizio pubblico, le funzioni di gestione, con il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, le funzioni di vigilanza e controllo sia sulle radiofrequenze e le emissioni elettromagnetiche, sul rispetto delle norme in materia di campagne elettorali nonche' di tutela delle minoranze nel campo delle comunicazioni, e le funzioni istruttorie (di conciliazione) in materia di controversie, tra enti gestori ed utenza privata.
In attuazione della stessa norma, la proposta in esame, definisce le funzioni proprie riorganizzando quelle gia' previste dalla legge istitutiva del CORERAT e da altre leggi regionali ed integrandole con nuove attribuzioni individuate sulla scorta delle esigenze emerse nel corso dell'attivita' del CORERAT stesso. Per quanto riguarda l'individuazione delle funzioni delegate (o, per meglio dire, delegabili), si attiene necessariamente al contenuto dell'articolo 5 del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 53/1999.
In particolare, risultano poste a garanzia della maggiore indipendenza possibile, non solo le norme rivolte ad impedire l'insorgere di conflitti di interesse, ma anche quelle che riconducono il CORECOM nell'orbita del Consiglio regionale, sia come struttura organizzativa che come dotazione finanziaria.
Con riferimento all'articolato si illustrano, di seguito, le singole disposizioni.
art. 1) Definisce l'oggetto della legge, richiamando la normativa statale di riferimento ed istituisce il CORECOM
art. 2) Individua la natura del CORECOM definendolo quale organo di consulenza e gestione della regione in materia di comunicazione, nonche' organo funzionale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
art. 3) Stabilisce la composizione del CORECOM con le modalita' di elezione dei componenti nonche' il rinnovo e le procedure per elezione di nuovi membri.
Art. 4) Determina le incompatibilita' per i componenti del Comitato, riproducendo esattamente, per quelle di cui alla lettera A), il disposto dell'articolo 1, n. 6, lettera a) della deliberazione n. 52/99 dell'Autorita', ed integrando quelle di cui alla lettera b), in modo da puntualizzare al massimo le situazioni di incompatibilita' economico - professionali capaci di determinare conflitto di interessi.
art. 5) Definisce le ipotesi di decadenza dall'incarico dei membri del Comitato con la relativa procedura.
art. 6) Disciplina le dimissioni dei componenti.
art. 7) Descrive le funzioni del Presidente e del suo eventuale sostituto.
art. 8) Rimanda ad un regolamento interno, e ad un apposito "codice etico" il funzionamento del Comitato, ed i criteri e le modalita' di consultazione dei soggetti esterni, come previsto dall'articolo 1, lettera B), n. 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorita'
art. 9) Stabilisce i criteri per l'attribuzione dell'indennita' di funzione al Presidente ed agli altri componenti, ed il trattamento ad essi spettante per rimborsi spese di viaggi e trasferte.
artt. 10, 11, 12 e 13) Definiscono le funzioni attribuite al Comitato, delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 249/97, nonche' i criteri di conferimento e di esercizio della delega.
Sono necessariamente delegabili le funzioni individuate dall'art. 5 del Regolamento di cui alla deliberazione n. 53/99 dell'Autorita'.
art. 14) Definisce le funzioni proprie attribuite al Comitato cosi' suddivise:
a) consulenza (per il Consiglio e la Giunta), che costituiscono il settore fondamentale di intervento del Comitato medesimo;
b) gestionali;
c) di controllo.
art. 15) Dispone in materia di programmazione dell'attivita' del Comitato, indicando le scadenze, nel corso dell'anno, per la presentazione del programma e della relazione a consuntivo.
art. 16) Rimanda ad appositi accordi la collaborazione fra Regione, Comuni ai fini della comunicazione al Comitato dei provvedimenti comunali concernenti emittenti radiotelevisive, impianti di trasmissione e ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile, e con Amministrazioni provinciali ed A.R.P.A. per le attivita' di controllo e vigilanza ai sensi della normativa nazionale e regionale relativa alle emissioni elettromagnetiche.
art. 17) Individua in un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale e con dotazione organica determinata nell'ambito del Consiglio medesimo, l'articolazione organizzativa di cui si avvale il Comitato per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.
art. 18) Prevede, in via transitoria, fino alla costituzione della struttura organizzativa prevista a regime, che, il Comitato si possa avvalere del personale assegnato al CORECOIN , eventualmente integrato dal personale del Ministero delle Comunicazioni e dell'Ente Poste, come disposto dall'articolo 1, comma 14 della l. 249/97.
artt. 19, 20, 21) Dispongono, rispettivamente, in materia di dotazione finanziaria, entrata in vigore della legge e abrogazioni.