Relazione alla Proposta di legge regionale n. 89.
Norme per la disciplina della pesca e la tutela dell'ittiofauna
Per una migliore presentazione della proposta in oggetto conviene fare riferimento alla sua organizzazione in capitoli (Titoli I - IX)
Titolo I. Principi generali e competenze
Vengono definiti gli obiettivi ed i principi fondamentali che ispirano l'impianto della legge, con esplicite citazioni di normative nazionali e regionali riguardanti la tutela dell'ambiente e della fauna. D'altra parte non potrebbe essere diversamente in considerazione della necessita', non opinabile, di coerenza con la normativa vigente. In particolare i riferimenti sono i seguenti:
All'art. 4 si cita: "tutte le acque superficiali ..... sono pubbliche e costituiscono una risorsa che e' salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'" (art. 1, Capo I, Legge Nazionale 36 del 5/1/1994). Quindi, pur riconoscendo le diversita' delle situazioni (ampiamente previste dalla proposta in oggetto), la gestione dell'ittiofauna comporta modalita' di tutela, per molti aspetti, uniformi per tutti gli ambienti, indipendentemente dal fatto che si tratti di ecosistemi acquatici in aree pubbliche o private, in acque cosiddette "libere" o nell'ambito di usi particolari. Vale la pena infatti ricordare che le risorse naturali (con particolare riferimento, per quanto in oggetto, a quelle idriche) debbono essere tutelate a vantaggio di "tutta" la collettivita'. A questo proposito giova ricorda che la proposta di legge (all'art. 2) ribadisce che la tutela ed il recupero dell'ittiofauna costituisce argomento importante nell'ambito della predisposizione dei "Piani di Tutela" dei corpi idrici superficiali previsti dal recente D.L. 152 dell'11 maggio 1999 (Capo I, Titolo IV).
All'art. 3 si fa riferimento alla biodiversita' riconoscendo "...... l'esigenza fondamentale ...." della "....conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e .... " del ".... mantenimento ...." della "...... ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali". Le necessita' connesse con la tutela della biodiversita' sono armai ampiamente riconosciute a tutti i livelli e non solo dai movimenti ambientalisti. Si ritiene opportuno specificare meglio alcuni contenuti legati a tale questione (evidenziati anche all'art. 3). La tutela della biodiversita' riguarda la conservazione sia del maggior numero di specie diverse di organismi (soprattutto quelle endemiche, rare, in pericolo di estinzione, di elevato valore naturalistico), sia degli equilibri ambientali che da esse dipendono. Entrambi gli obiettivi prevedono, quasi esclusivamente, gli elementi autoctoni. In altri termini l'equilibrio ambientale (o l'insieme di condizioni che si avvicinano ad esso) si raggiunge favorendo il piu' alto livello di complessita' interattiva fra i diversi elementi dell'ecosistema e quindi favorendo la massima diversita' biologica, ma caratterizzata da organismi autoctoni, in quanto gli unici capaci di integrarsi in modo efficace nei meccanismi che regolano l'ecosistema stesso. E' fondamentale riconoscere che, proprio in coerenza con quanto sopra, la presente proposta di legge punta, anche e soprattutto, alla gestione della fauna ittica autoctona e fornisce contributi significativi alla tutela degli ecosistemi acquatici.
Si prevede un ampio utilizzo delle recenti acquisizioni scientifiche nei settori della gestione delle risorse naturali, dell'idrobiologia e della biologia della pesca.
L'art. 5 introduce il concetto di "danno ambientale" (ripreso nuovamente all'art. 46) e riconosce la necessita' di una azione risarcitoria. E' importante sottolineare che il concetto di danno ambientale fu gia' introdotto con la legge 349 dell'8 luglio 1986 e ripreso con il D.L. 130 del 25 gennaio 1992 ed ancora ribadito con il D.L. 152 dell'11 maggio 1999.
Ai fini dell'applicazione corretta ed efficace della legge si intende favorire la partecipazione sia dei tecnici esperti del settore, sia dei cittadini (pescatori). A questo proposito valgono le descrizioni delle funzioni degli organi consultivi agli art. 4 (Comitato Scientifico Regionale), 5 (Comitato Consultivo Regionale) e 6 (Comitato Consultivo provinciale). Particolare rilievo viene dato alle associazione alieutiche e del volontariato (art. 7); e' importante sottolineare che per le prime si riconosce e si valorizza il ruolo storico da esse esercitato nel passato, contemporaneamente si vuole sostenere il volontariato comunque nell'ambito della Legge Quadro 266 dell'11 agosto 1991.
Titolo II. Programmazione e classificazione degli ambienti
Si definiscono le funzioni di programmazione delle attivita' legate alla gestione dell'ittiofauna per la Regione e per le Province descrivendo:
le modalita' con le quali devono essere redatti i Piani Ittici Regionale (art. 8) e Provinciali (art. 9);
i Bacini di Pesca (ambiti territoriali omogenei, individuati dalla Carta Ittica Regionale, soprattutto ai fini gestionali dell'ittiofauna; art. 10);
le funzioni degli eventuali Comitati di Bacino (organizzazione delle attivita' del volontariato; art. 11).
Molto importante risulta la "classificazione degli ambienti" (art. 12) in funzione delle caratteristiche ecologiche e gestionali delle zone umide piemontesi (secondo le modalita' indicate dalla Banca Dati Zone Umide, inserita nell'ambito del S.I.T.A. - Sistema Informativo Territoriale Informatico della Regione Piemonte). I criteri per la classificazione sono descritti dalla Carta Ittica Regionale; essi tengono conto, con la definizione delle zone particolari, delle esigenze caratteristiche delle associazioni dei pescatori e di quelle in atto degli usi civici e dei diritti esclusivi, seppure entro i limiti imposti dal succitato principio legato al riconoscimento per cui "tutte le acque sono pubbliche ......" A questo proposito giova sottolineare che viene riconosciuta la necessita' di prevedere gestioni particolari che prevedono le zone turistiche (utili anche ai fini dello sviluppo turistico delle principali vallate; art. 14), le gare di pesca (che appartengono alle tradizioni del mondo della pesca sportiva; art. 15), le zone No - kill (che si vanno sempre piu' estendendo; art. 16) le zone per la pesca a pagamento e/o riservate (rispetto ad una esigenza crescente; art. 17) ed infine i diritti esclusivi (art. 18) ed gli usi civici (art. 19).
Negli articoli appena citati si fa riferimento al ruolo fondamentale delle associazione dei pescatori (e delle Comunita' Montane, se interessate) per la gestione delle zone particolari, prevedendo veri e propri disciplinari di concessione e/o autorizzazione.
Titolo III. Attivita' aventi oggetto acque ed alvei
Si tratta di un capitolo molto importante anche perche' rappresenta, almeno in parte, una innovazione rispetto al precedente panorama legislativo. Gli articoli proposti trattano gli aspetti piu' significativi della materia piu' delicata rispetto al grave problema della tutela degli ambienti acquatici:
all'art. 21 lo svuotamento temporaneo di bacini, sottrazioni di acqua, interventi di sistemazione idraulica,....; si ritiene di sottolineare l'indicazione per cui le metodologie che debbono essere utilizzate in coerenza con le piu' aggiornate indicazioni (per es. il D.P.R. del 14 aprile 1993) circa l'applicazione delle tecniche della ingegneria naturalistica;
all'art. 22 l'occupazione dei letti dei corsi d'acqua; si prescrivono precise indicazioni al fine di evitare conseguenze per l'ittiofauna per qualunque intervento nelle zone umide ad acque correnti;
all'art. 23 l'attivita' di estrazione in alveo; si tratta di una questione assai delicata per la quale soprattutto si prevedono divieti almeno nei periodi piu' delicati per il ciclo vitale delle specie ittiche piu' importanti dal punto di vista naturalistico;
all'art. 24 le derivazioni e ritenzioni idriche; si fornisce una sintesi delle normative gia' esistenti riguardo tale questione che rappresenta forse l'aspetto piu' rilevante della gestione delle risorse idriche superficiali della nostra regione.
In ogni caso si fa riferimento alla determinazione del succitato danno ambientale, qualora non vengano rispettate le condizioni previste. Soprattutto merita citare l'obbligatorieta' dei passaggi artificiali per l'ittiofauna (art. 6 del Regio decreto 1.486 del 1914; art. 10 del testo unico 1.604 del 1931 e delibera dell'Autorita' di Bacino del Fiume Po 7/94 del 27 gennaio 1994).
Titolo IV. Attivita' aventi oggetto la fauna ittica
L'art. 25 riporta alcune norme "tecnicamente" necessarie e riguardanti la definizione dell'esercizio della pesca. Piu' interessanti, ai fini della proposta di legge, sono gli articoli successivi (26 ( 31) che, oltre a disciplinare alcune attivita' caratteristiche o storiche nella nostra regione (legate all'acquacoltura ed alla piscicoltura in risaia) in funzione delle preesistenti normative, si ribadiscono alcuni principi fondamentali legati alla moderna gestione dell'ittiofauna. Essi sono:
massima valorizzazione dell'ittiofauna autoctona (coerenza con le finalita' della legge circa la tutela della biodiversita');
sospensione delle attivita' connesse con l'introduzione, nella nostra regione, di specie ittiche alloctone (ad esclusione delle produzioni a scopi alimentari e purche' attentamente controllate);
coinvolgimento dei pescatori (organizzati in associazioni alieutiche e/o del volontariato) e delle comunita' locali alle attivita' gestionali;
massimo sviluppo della ricerca e delle indagini nei campi della idrobiologia e dell'ittiologia (promuovendo la collaborazione con gli enti di ricerca) al fine di migliorare, per quanto possibile, le tecniche di gestione.
Titolo V. Esercizio della pesca: autorizzazioni
Si tratta di un capitolo (art. 32 - 35) di carattere prevalentemente burocratico - amministrativo riguardanti l'obbligo della licenza, i tipi di licenza e validita', requisiti di eta' (interessante e' notare il tentativo di incoraggiare i giovani alle attivita' di pesca sportiva), ecc.... .
Titolo VI. Esercizio della pesca: modalita'
Questo capitolo (art. 36 - 41) descrive i limiti e le condizioni per esercitare la pesca professionale e sportiva descrivendo gli attrezzi consentiti, esche, modalita' di uso consentite e vietate. Ma l'articolo piu' importante e' il primo, riguardante "i periodi di pesca e le misure minime". A questo proposito le novita' piu' importanti, rispetto alla normativa precedente e rispetto alle diverse ipotesi emerse in questi ultimi tempi attorno al dibattito sulla nuova legge, sono le seguenti:
sono assenti misure minime e periodi di divieto delle specie ittiche alloctone;
le specie indicate per le misure minime sono quelle strettamente indispensabili (giova ricordare che questa proposta di legge tende ad agire sulle "vere" cause di impatto negativo sull'ittiofauna regionale, piu' che porre inutili limiti alle attivita' dei pescatori);
le misure minime dei Salmonidi rispondono a criteri diversi da quelli fin qui previsti dalla precedente normativa o recentemente proposte in sedi diverse; in pratica si parte dal principio per cui, ad esclusione dei Salmonidi alloctoni, non viene piu' richiesto al pescatore di saper distinguere le diverse specie o addirittura i diversi ecotipi (es. fario dalla marmorata o dagli ibridi); inoltre e' stato ampiamente dimostrato che, utilizzando un linguaggio forse poco ortodosso dal punto di vista scientifico, ma assai efficace, vale il concetto "acqua grossa fa pesce grosso"; in effetti negli ambienti piu' produttivi (generalmente le acque correnti a regime nivopluviale di fondo-valle e/o di alta pianura) qualsiasi trota generalmente cresce piu' velocemente raggiungendo la maturita' sessuale con una taglia considerevolmente superiore rispetto alle situazioni di piccoli torrenti montani oligotrofi. Pertanto si e' ritenuto opportuno proporre la misura minima dei Salmonidi autoctoni pari a 22 cm negli ambienti meno produttivi e pari a 40 cm in quelli caratterizzati da una "elevata produttivita'".
Il numero massimo complessivo di esemplari catturabili di Salmonidi e temoli e' limitato a cinque (ritenuto piu' che sufficiente per garantire la piena soddisfazione dei pescatori).
I successivi Titoli VII - IX (art. 42 - 50) riguardano la vigilanza e le sanzioni, tasse, contributi e norme finanziarie e finali. Si tratta di argomenti di carattere prevalentemente burocratico - amministrativo.
Merita tuttavia evidenziare l'art. 45, relativo alla applicazione delle sanzioni (rispetto al quale si e' compiuto uno sforzo evidente di "dosare" il livello delle sanzioni stesse in funzione della gravita' delle conseguenze indotte sul'ittiofauna per azioni in contrasto con la legge) e l'art. 46 (che ribadisce il concetto di risarcimento del danno ambientale, una delle novita' piu' importanti di questa proposta di legge).
L'art. 48 infine rappresenta una ulteriore conferma dell'attenzione della presente proposta di legge ai problemi di recupero ambientale, prevedendo contributi per progetti finalizzati alla tutela e gestione dell'ittiofauna autoctona e degli ambienti acquatici.