Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 88.

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 e determinazione nuovi importi



La legge 28 dicembre 1995, n. 549 nell'istituire il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, da una parte lo finalizza per una minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia e dall'altra stabilisce che l'ammontare dell'imposta sia fissato con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo
In quest'ottica il presente disegno di legge si propone di rivedere in un lasso di tempo biennale gli importi del tributo per i rifiuti urbani e quelli speciali, anche in considerazione del fatto che tali importi sono rimasti fermi ai valori iniziali del 1995.
L'obiettivo principale che si intende raggiungere con tale manovra, e' quello di incentivare, nello spirito della legge istitutiva, il recupero dei rifiuti, riducendo quanto piu' possibile il conferimento in discarica, che deve essere inteso come ultimo e residuale anello della catena della gestione dei rifiuti.
Attualmente, invece, il conferimento in discarica dei rifiuti e' reso competitivo da un sistema di costi relativamente bassi, che di fatto disincentivano qualsiasi iniziativa di recupero e vanificano le finalita' della legislazione vigente, comportando per la collettivita' aggravi di costi in prospettiva, per la mancanza di lungimiranza e di programmazione.
Sul punto giova sottolineare che il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il cosiddetto "decreto Ronchi", prevede come finalita' principale il recupero dei rifiuti per ottenere dagli stessi materia prima, in subordine il loro recupero energetico e solo come fase residuale, al netto della quota recuperata, lo smaltimento.
Al fine di promuovere il recupero il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'art. 24 fissa i seguenti obiettivi minimi di raccolta differenziata, da rispettare a scadenze predeterminate:
15% entro il 2 marzo 1999
25% entro il 2 marzo 2001
35% entro il 2 marzo 2003
Il piano regionale di gestione dei rifiuti (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 436-11546 del 30 luglio 1997) prevede obiettivi ancora piu' ambiziosi e cioe' il raggiungimento del 30,6% di raccolta differenziata - che costituisce la base di partenza per un corretto recupero entro il 2002.
La percentuale di raccolta differenziata in Regione Piemonte si attesta sul 15% circa.
Lo scopo dell'aumento del tributo e' quindi da una parte quello di ridurre il divario di costi tra lo smaltimento in discarica del rifiuto oggi piu' basso del costo della raccolta differenziata, a cui va sommato anche il costo del recupero in impianti appositi e dall'altra di disporre di ulteriori risorse che potranno essere, in toto o in parte, destinate ad iniziative volte a favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e la realizzazione degli impianti.
Si ritiene sia preciso compito dell'amministrazione regionale promuovere il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 al fine della tutela del preminente interesse che e' quello della tutela dell'ambiente.
In quest'ottica di disincentivo di sistemi tradizionali di smaltimento e di creazione progressiva di una maggiore disponibilita' finanziaria per operare nel settore secondo obiettivi piu' avanzati, l'aumento degli importi viene stabilito sull'arco di un biennio.
Con l'occasione si e' provveduto anche ad apportare alcune modifiche ed integrazioni alla legge regionale 39/96, rese necessarie in particolare da alcune variazioni legislative statali in materia di sanzioni.
Nello specifico il presente disegno di legge si compone di quattro articoli di cui:
il primo prevede l'aumento, sull'arco di un biennio, degli importi del tributo;
il secondo una integrazione all'art. 3 per poter meglio individuare quali scarti e sovvalli siano beneficiari del pagamento ridotto del tributo;
il terzo estende formalmente anche a questo tributo la facolta' prevista dall'art. 17 comma 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 in materia di irrogazione immediata delle sanzioni;
il quarto recepisce le modifiche normative apportate dall'art. 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 per le "sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".