Relazione al Disegno di legge regionale n. 84.
Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari
1) Premessa
Il passaggio al finanziamento del FEOGA Garanzia delle misure strutturali previste nel Regolamento CE n. 1257/99 per il sostegno allo sviluppo rurale implica un radicale mutamento nel tradizionale intervento pubblico svolto dalle Regioni attraverso il proprio Bilancio.
Il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165/99 di soppressione dell' AIMA e di istituzione dell' AGEA prevede che le Regioni possano istituire degli appositi servizi e organismi pagatori.
La possibilita' di disporre di un valido organismo pagatore a livello locale dovrebbe a regime consentire una migliore efficienza del sistema con vantaggi vari per gli agricoltori utenti, dovrebbe limitare la possibilita' di frodi e contenere i costi di gestione, oltreche' a consentire la creazione di un certo numero di qualificati posti di lavoro e ad offrire una buona possibilita' di intervento del sistema creditizio regionale.
Queste novita' vanno viste anche alla luce di altre novita' quali:
- le misure di semplificazione e di interconnessione previste dagli articoli 14 e 15 del Decreto Legislativo 173/98 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449";
- il trasferimento di competenze a livello regionale alle Amministrazioni provinciali e alle Comunita' Montane, a seguito dell'avvio della attuazione con il 1. gennaio 2000 della Legge Regionale 14 luglio 1999, n. 17 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca".
I problemi sono notevoli e di vario tipo (organizzativi, finanziari, formativi, informativi) ed in parte ancora da approfondire e definire particolarmente a livello nazionale, ove la Conferenza Stato-Regioni ha deciso nella seduta del 4 aprile 2000 di costituire un gruppo di lavoro misto Stato-Regioni cui affidare il compito di analizzare i costi di attivazione e gestione degli organismi pagatori regionali e di identificarne le modalita' di finanziamento.
A livello locale alcune condizioni di partenza sono favorevoli: una societa' finanziaria regionale di lunga e provata esperienza, l'esistenza di una infrastruttura telematica, un sistema informativo di lunga data, una discreta esperienza amministrativa in materia di applicazione di regolamenti comunitari, ecc.... .
2) IL CAMPO D'AZIONE
Nel complesso, il campo d'azione consistera' a regime in un trasferimento di risorse erogate al mondo agricolo che dovrebbe aggirarsi sui 650-700 miliardi annui, pari al 20% circa del valore aggiunto dell'agricoltura regionale.
Poco meno di due terzi sono costituiti da premi compensativi della riforma della PAC (seminativi, zootecnia, ecc.) e da misure di accompagnamento (premi agroambientali, per il prepensionamento e l'imboschimento di terreni agricoli).
Per questi interventi nel complesso AIMA nel 1998 ha erogato in Piemonte 470 miliardi.
Il primo grafico illustra la distribuzione per settore.
OMISSIS Il secondo grafico illustra la distribuzione per provincia.
OMISSIS
A queste erogazioni si sommeranno le erogazioni per altre misure comprese nel Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006. Le erogazioni medie annue sul Piano di Sviluppo Rurale ( PSR ) 2000-2006 sono stimate in circa 240 miliardi all'anno, comprendenti sia le attuali misure strutturali (REG.CE 950/97 per il miglioramento delle strutture agrarie, REG. CE 951/97 per il miglioramento delle strutture di trasformazione agroindustriali) che le misure di accompagnamento (REG. CEE n. 2078/92 con le misure agroambientali; REG. CEE n. 2079/92 per il prepensionamento in agricoltura; REG. CE n. 2080/92 per l'imboschimento delle superfici agricole) che le misure dell'articolo 33 del REG.CE n. 1257/1999 specifiche per lo sviluppo rurale (ricomprendendo misure inserite attualmente nell'obiettivo 5b a cofinanziamento FEOGA ).
.3) AGENDA 2000 E LA NORMATIVA COMUNITARIA
Il Regolamento CE del 17 maggio 1999 n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune abroga il precedente regolamento 729/70 e si applichera' alle spese effettuate a partire dal 1. gennaio 2000.
L'articolo 1 ridefinisce le due sezioni del FEOGA .
La sezione "Orientamento" finanziera' solamente le misure di sviluppo rurale comprese nei programmi dell'obiettivo 1.
La sezione "Garanzia" finanzia invece:
a) la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi;
b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;
c) le misure di sviluppo rurale non comprese nei programmi dell'obiettivo 1, ad eccezione dell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale;
d) misure veterinarie e fitosanitarie;
e) azioni intese a fornire informazioni sulla politica agricola comune e talune azioni di valutazione delle misure finanziate dal FEOGA .
All'articolo 1, comma 4, e' specificatamente previsto che le spese relative agli oneri amministrativi ed al personale sostenute dagli stati membri e dai beneficiari del concorso del Fondo non sono presi a carico dal FEOGA .
Gli altri articoli trattano poi degli organismi pagatori, degli organismi di coordinamento, della certificazione delle spese, dei controlli, degli anticipi, ecc..
4) IL DECRETO LEGISLATIVO 27/5/99 n. 165
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1999 e' stato pubblicato il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell' AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ( AGEA ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Il D.Lvo prevede all'articolo 3, comma 3, che le Regioni istituiscano appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore; tali organismi possono essere istituiti anche sotto forma di consorzio o di societa' a capitale misto pubblico-privato.
Al comma 2 e' previsto che con decreto MIPAF - sentita la Commissione Europea e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - vengano determinati:
- il limite al numero degli organismi pagatori
- i criteri per il riconoscimento.
Una bozza di decreto e' stata predisposta dal Ministero delle Politiche agricole e forestali ed ha ottenuto il parere positivo della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 4 aprile 2000; successivamente e' stata inoltrata alla Commissione UE per il parere previsto dal Decreto legislativo 165/99.
L' AGEA e' l'organismo di coordinamento ed agisce da organismo pagatore dove non sono attivati organismi pagatori regionali e per:
* gli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare * gli aiuti alimentari.
L' AGEA controlla poi gli organismi pagatori e rendiconta alla UE i pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori.
L'organismo di certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti e' svolto da un apposito Comitato istituito presso il Ministero del Tesoro e del Bilancio.
Di rilievo per le amministrazioni regionali:
* al punto 5 dell'articolo 5: in caso di correzioni finanziarie negative comunque imputabili agli organismi pagatori istituiti dalle Regioni, il Ministro del Tesoro su segnalazione del Ministro per le politiche agricole stabilisce, in sede di ripartizione dei finanziamenti alle regioni le somme da detrarre.
- Al punto 6 dell'articolo 5: il Ministero del Tesoro e' autorizzato ad effettuare le anticipazioni di cassa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti;
- Al punto 7 dell'articolo 5: i servizi e organismi pagatori possono essere istituiti dalle regioni anche prima del riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore;
- Al punto 4 dell'articolo 6: il personale dell' AIMA non trasferito all'Agenzia e' trasferito alle Regioni con le relative risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del D.Lvo 143/97 (DPCM, sentiti il MiPA e il Ministero del Tesoro e acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni) e secondo le procedure dell'articolo 7, commi 1 e 2, della L. 59/97 (DPCM, sentiti il MiPA e il Ministero del Tesoro e acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni).
5) GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI
La Regione Piemonte ha individuato, sulla base delle esperienze di collaborazione precedenti e delle attivita' svolte per altri Assessorati, in FinPiemonte (o in societa' da essa costituita) l'ente che potrebbe svolgere il ruolo di organismo pagatore regionale a partire dal 16 ottobre 2000 (inizio dell'anno finanziario 2001 per gli organismi pagatori).
Cio' comportera' la creazione di una societa' partecipata da FinPiemonte che dovra' rispondere ai criteri del REG. CE n. 1258/1999 e del decreto MIPAF in corso di adozione.
L'Allegato al Regolamento CE n. 1663/95 che stabilisce modalita' d'applicazione del Reg. CEE n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA , sezione Garanzia, fissava le linee direttrici per il riconoscimento degli organismi pagatori.
L'istituzione dell'organismo pagatore deve poggiare su un atto formale che stabilisca i poteri, gli obblighi e le responsabilita' dell'organismo (questi requisiti verranno ripresi dal Decreto MIPA che determinera' i criteri per il loro riconoscimento, come previsto al punto 2 dell'articolo 3 del D. L.vo n. 165/99).
L'organismo dovra' svolgere sostanzialmente tre funzioni separate ed affidate ad unita' amministrative distinte: autorizzazione dei pagamenti, esecuzione dei pagamenti e contabilizzazione dei pagamenti nonche' di disporre di due servizi gerarchicamente indipendenti: il servizio di controllo interno e il servizio tecnico.
6) ILLUSTRAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
Con l'articolo 1 (Istituzione organismo pagatore) viene affidato a FinPiemonte S.p.a. l'incarico di svolgere in Piemonte le funzioni di organismo pagatore, direttamente o con il tramite di societa' controllata.
Con l'articolo 2 (Riconoscimento e attivita') viene stabilito che il riconoscimento dell'Organismo pagatore sara' effettuato secondo quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e cioe' secondo quanto sara' previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che non e' ancora stato adottato.
Si rimanda poi ad un apposito regolamento per l'attivita' dell'Organismo pagatore da approvarsi da parte della Giunta regionale.
L'articolo 3 (Collaborazioni) disciplina le possibili collaborazioni con le Organizzazioni Professionali e Cooperativistiche Agricole, le Associazioni dei produttori e per il settore risicolo l'Ente Nazionale Risi, soprattutto nella fase di presentazione e raccolta delle domande ed eventualmente in alcune fasi istruttorie.
Le Organizzazioni Professionali Agricole gia' da anni collaborano con AIMA per la raccolta delle domande dei premi (seminativi, zootecnia, ecc.) previsti dalla riforma della PAC (Politica Agricola Comune) e per questa attivita' ricevono un compenso dalla stessa AIMA .
I soggetti che collaboreranno dovranno essere dotati di idonee attrezzature informatiche e telematiche nonche' di idonee capacita' professionali.
Il terzo comma prevede poi che alcune fasi dell'istruttoria possano essere affidate eventualmente dalla Giunta regionale ad ordini e collegi professionali.
I rapporti di collaborazione saranno regolati mediante convenzione.
L'articolo 4 (Spese di funzionamento) prevede che la Regione riconosca all'organismo pagatore le spese di funzionamento nonche' l'onere finanziario per eventuali anticipazioni di cassa a fronte di ritardi nel versamento all'Organismo pagatore di fondi nazionali e comunitari.
L'articolo 5 (Anticipazioni) prevede che la Regione possa riconoscere il concorso negli interessi per crediti di anticipazione concessi da Banche e altri enti a favore di beneficiari che abbiano ricevuto un provvedimento di impegno per investimenti o servizi ai sensi del Regolamento CE n. 1257/1999 per lo sviluppo rurale.
L'articolo 6 (Aiuti di stato) prevede che l'organismo pagatore possa procedere all'erogazione di aiuti di stato regionali aggiuntivi per misure comprese nel Piano di Sviluppo Rurale ( PSR ) 2000-2006, quantificati con deliberazione della Giunta Regionale n. 51-29952 del 13 aprile 2000 di riadozione della tabella finanziaria indicativa del PSR 2000-2006 in 100 MEURO (circa 200 miliardi di lire) nell'arco dei sette anni di operativita' del PSR .
L'affidamento della erogazione di tali aiuti all'Organismo pagatore e' giustificata dalla esigenza di una ottimale utilizzazione degli stanziamenti annuali di cassa del PSR (al fine di evitare penalizzazioni finanziarie) attraverso un centro di erogazione unificato ed una efficace disponibilita' di overbooking di progetti pronti per il pagamento.
L'articolo 7 (Disposizioni finanziarie) contiene una prima quantificazione nell'ipotesi che lo Stato riconosca le spese di funzionamento dell'Organismo pagatore, cosi' come fino ad oggi le ha riconosciute ad AIMA , compresi gli oneri per la collaborazione delle Organizzazioni Professionali Agricole.
Su questi aspetti l'Assessorato aveva gia' sollecitato il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali con una prima nota del 13 luglio 1999 ed una seconda il 27/10/99 cosi' come ha sollecitato la Conferenza dei Presidenti delle Regioni con una nota del 27/10/99 al fine di sottoporre la questione alla Conferenza Stato-Regioni.
A seguito di queste e altre successive sollecitazioni la Conferenza Stato-Regioni ha deciso nella seduta del 4 aprile 2000 di costituire un gruppo di lavoro misto Stato-Regioni cui affidare il compito di analizzare i costi di attivazione e gestione degli organismi pagatori regionali e di identificarne le modalita' di finanziamento.
La quantificazione e' stata fatta nella ipotesi che l'Organismo pagatore regionale inizi ad operare dal 16 ottobre 2001 (si ricorda che l'esercizio finanziario del FEOGA Garanzia non corrisponde all'anno solare ma inizia il 16 ottobre di un anno per concludersi il 15 ottobre dell'anno successivo; ad esempio, l'esercizio finanziario 2002 avra' decorrenza: 16 ottobre 2001-15 ottobre 2002) e per iniziare ad operare dovra' avere ottenuto il riconoscimento.
La quantificazione tiene conto per l'esercizio 2001 delle spese per istituire una societa' con una trentina di dipendenti (che debbono essere selezionati ad inizio anno, formati e preparati), che tale societa' deve affittare e attrezzare una sede, che deve essere perfezionata l'interconnessione con gli altri sistemi informativi interessati, per cui la previsione di spesa per l'esercizio 2001 e' stimata in Lire 8,5 miliardi e per gli esercizi successivi in 6,5 miliardi di lire.
La quantificazione tiene conto che per le collaborazioni esterne il fabbisogno finanziario per l'esercizio 2001 e' limitato (dovendosi attuare solo nel periodo 15/10-31/12) ma e' stimato in 3 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi successivi, di cui 1 miliardo a carico del Bilancio Regionale per ulteriori compiti richiesti rispetto alla situazione attuale.
Per il costo delle eventuali anticipazioni a favore dell'Organismo pagatore per carenza di liquidita' nazionale e comunitaria (costo che potrebbe essere diversamente regolato, ad esempio mediante inserimento fra i benefici della convenzione per la Tesoreria regionale) e per l'agevolazione di prestiti di anticipazione a favore dei beneficiari che hanno avuto un provvedimento di concessione per investimenti o servizi, si prevede un onere massimo presunto di 1 miliardo di lire per ciascuno degli esercizi finanziari a partire dal 2002.
L'articolo 8 (Urgenza) prevede che questa legge regionale sia dichiarata urgente.