Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n.78.

Norme relative alla costituzione, alla nomina ed al funzionamento delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10



Con l'art 14 della Legge 28 gennaio 1977, 10 e' stata prevista la istituzione, con provvedimento della Regione, di Commissioni Provinciali aventi il compito di determinare annualmente i valori agricoli medi dei terreni secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, nell'ambito delle singole Regioni Agrarie cosi' come delimitate dall'Istituto Centrale di Statistica
Tali Commissioni hanno altresi' il compito di determinare, a richiesta di Enti Pubblici e di Soggetti legittimati ad attivare procedimenti espropriativi, le indennita' definitive di espropriazione e le indennita' di occupazione.
Ogni Commissione, cosi' come previsto dal citato articolo 14 Legge 10/1977, e' composta dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, o suo delegato, che la presiede, dall'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile (per la Regione Piemonte il Responsabile del Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo) o suo delegato, dal Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari (per la Regione Piemonte il Presidente dell'Agenzia Territoriale per la Casa) o suo delegato, dall'Ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Erariale o suo delegato nonche' da due membri esperti in materia Urbanistica ed Edilizia e da tre esperti in materia di Agricoltura e Foreste, questi ultimi scelti su terne proposte dalle Associazioni Agricole maggiormente rappresentative.
La nomina dei membri esperti spetta attualmente alla Regione.
Le Commissioni Provinciali piemontesi operano in grande difficolta' a causa sia della carenza di personale assegnato alle segreterie sia per la carenza di disponibilita' finanziarie per la corresponsione di emolumenti ai membri che devono, sovente, sobbarcarsi anche le spese di viaggio per raggiungere la sede della Commissione presso l'Ufficio Tecnico Erariale.
Tali difficolta', sfociate spesso nella mancata determinazione degli indennizzi espropriativi e di occupazione a causa della mancanza del numero legale delle presenze, hanno pregiudicato e pregiudicano la conclusione dei procedimenti amministrativi e comportano anche maggiori costi agli Enti Pubblici
In armonia a quanto gia' normato con legislazione da altre Regioni e al fine di porre le Commissioni in grado di svolgere correttamente e celermente le funzioni ad esse attribuite viene proposto il presente Disegno di Legge Regionale che, tra l'altro, prevede la delega alle Province per la costituzione delle commissioni e la nomina dei membri esperti.
La norma prevede inoltre che le Commissioni abbiano sede presso le Province le quali, per le strutture possedute, possono piu' puntualmente organizzare gli uffici di segreteria assegnando ad essi il personale necessario.
Sono altresi' previste, al fine dell'omogeneo svolgimento delle funzioni attribuite, norme regolamentari dell'attivita' delle Commissioni e delle Segreterie nonche' la corresponsione di emolumenti, ai membri che ne hanno diritto, secondo le competenze previste dalla l.r. 33/76 con una precisa limitazione del numero delle sedute mensili.
Le spese per il funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite sono garantite dalla disponibilita' del cap. 15990, con le modalita' previste dall'art. 10 della l.r. 34/98.
Il d.d.l., discusso una prima volta dalla Giunta, ha subito modifiche ed emendamenti a seguito degli incontri intercorsi con l' UPP in rappresentanza delle Province piemontesi destinatarie dell'intervento legislativo, al fine di uniformare il testo normativo alle esigenze del processo di delega.