Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n 75.

Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico



Il disegno di legge proposto da' attuazione a quanto disposto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e tiene conto del mutato quadro legislativo derivante dall'emanazione della legge n. 59/1997 e dal decreto legislativo n. 112/1998, anche con riferimento all'esperienza maturata in corso di prima attuazione della normativa nazionale inerente il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni, pertanto e' redatto in coerenza con quanto previsto nella legge regionale n. 34/1998 e nel disegno di legge regionale n. 467.
La V Commissione ha indetto ampie consultazioni con gli enti locali, il mondo produttivo e scientifico e le varie associazioni di categoria. Durante l'esame ha apportato alcune precisazioni, anche in accoglimento delle osservazioni ricevute. Infine, ha approvato a maggioranza dei presenti il disegno di legge e ora auspica un'analoga e sollecita approvazione da parte del Consiglio regionale.
Segue la descrizione dei singoli articoli del disegno di legge.
Capo I. Finalita' e oggetto della legge
Art. 1. Finalita' e principi
Esplicita i principi e le finalita' che si pone il provvedimento.
Art. 2. Definizioni
Richiama le definizioni introdotte da un nutrito corpus normativo statale al momento ancora incompleto e ne precisa alcune.
Capo II. Funzioni e attivita'
Art. 3. Funzioni della Regione
Individua le competenze specifiche nell'ambito di quelle regionali.
Art. 4. Funzioni delle Province
Individua le competenze specifiche nell'ambito di quelle provinciali.
Art. 5. Funzioni dei Comuni
Individua le competenze specifiche nell'ambito di quelle comunali.
Art. 6. Classificazione acustica del territorio
Disciplina le modalita' per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee sotto il profilo acustico.
Art. 7. Procedura di approvazione della classificazione acustica
Stabilisce termini per l'adozione della classificazione acustica del territorio e introduce meccanismi di partecipazione e trasparenza nella formazione del provvedimento.
Art. 8. Situazioni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico
Consente una maggiore flessibilita' nella tutela del territorio nei casi in cui si intenda esaltarne le caratteristiche di quiete e tranquillita'.
Art. 9. Deroghe per attivita' temporanee
Consente lo svolgimento, in un ambito comunque regolamentato, di specifiche attivita', che per loro caratteristiche e natura, non potrebbero rispettare limiti di rumorosita' fissati in linea generale.
Art. 10. Impatto acustico
Affronta le problematiche dell'inserimento nel territorio di opere o attivita' che producono rumore ed e' finalizzato a prevenire situazioni di inquinamento acustico mediante l'effettuazione di appropriate valutazioni preventive.
Art. 11. Clima acustico
Affronta le problematiche dell'inserimento nel territorio di insediamenti sensibili al rumore ed e' finalizzato alla loro tutela mediante l'effettuazione di appropriate valutazioni preventive.
Art. 12. Organizzazione dei servizi di controllo
Attribuisce le competenze di vigilanza, controllo e monitoraggio del rumore.
Art. 13. Piani comunali di risanamento acustico
Definisce i termini per la redazione dei piani comunali di bonifica, finalizzati a eliminare situazioni di criticita', a ottenere il graduale raggiungimento degli obiettivi di risanamento e a dare corpo al piano regionale di bonifica, in base al quale saranno attribuiti contributi statali.
Art. 14. Piani di risanamento acustico delle imprese
Stabilisce i termini e le modalita' per la redazione di piani di risanamento per le attivita' rumorose.
Art. 15. Piano regionale di bonifica acustica
Stabilisce, sulla base delle indicazioni provinciali e comunali, le priorita' degli interventi di risanamento e finanzia le opere necessarie.
Art. 16. Tecnici competenti in acustica ambientale
Integra le norme dettate dallo Stato in materia di attivita' professionale nel campo dell'acustica ambientale.
Art. 17. Sanzioni
Integra le norme statali per quanto non stabilito dalle stesse.
Capo III. Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 18. Disposizioni finanziarie
Stabilisce le norme finanziarie per l'erogazione di contributi agli enti locali e all' ARPA per realizzare interventi di risanamento e monitoraggi.
Art. 19. Disposizione transitorie
Stabilisce termini per la redazione della relazione sullo stato acustico da parte dei comuni superiori a 50000 abitanti e l'obbligo di uniformare alle direttive regionali le classificazioni acustiche gia' adottate.
Art. 20. Abrogazione di norme
Abroga la legge regionale n. 52/1978 in materia di inquinamento acustico e atmosferico, divenuta obsoleta.