Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 38.

Valorizzazione, conservazione e recupero abitativo montano



La seguente proposta di legge parte dalla necessita' che si salvaguardi il caratteristico patrimonio abitativo montano
L'obiettivo di mantenere l'uomo in montagna e', oggi, imposto dalla necessita' di avere un presidio a difesa dell'ambiente; poiche' proprio l'ambiente e' il bene primario sul quale si possono fondare concrete possibilita' di sviluppo tra loro integrate e interdipendenti.
Una montagna difesa e coltivata, vitale ed integra, favorisce altre attivita' economiche, non ultime quelle legate al miglior uso del tempo libero.
Nei prossimi anni, volere o non volere, dovremo correre ai ripari e riprendere per mano i discorsi legati alla presenza dell'uomo in montagna ed il primo passo della presenza dell'uomo e' legato all'abitazione che diventa anche elemento tipico del paesaggio.
Ormai una vasta bibliografia tratta queste particolari costruzioni, tipiche , quasi di ogni vallata, diverse per tipologia di costruzione dei tetti, delle finestre e degli stessi materiali usati.
L'architettura presente nei Comuni delle vallate montane e' caratterizzata dalla semplicita' dei mezzi impiegati e la grande varieta' di soluzioni adottate nel risolvere i complessi problemi della realta' montana.
In ogni caso le tipologie costruttive sono riconducibili alle attivita' economiche ad esse asservite, sia abitative, agricole-zootecniche, di transito e soggiorno, ma anche funzionali all'andamento climatico, quali venti, piogge e nevicate.
Particolare attenzione ai materiali presenti nella costruzione di abitazioni, stalle, ricoveri, locali a servizio, muri di sostegno, ma anche ville padronali ed edifici per colonie; pietre, legno ed altro, quali risorse, da reperire sul posto, corrispondevano, di fatto, alla sopravvivenza della tradizione.
Le finalita' della proposta (Art. 1), infatti, tendono a promuovere le iniziative miranti la valorizzazione, la conservazione e recupero abitativo delle tipologie architettoniche montane al fine di mantenere tali caratteristiche, mentre i Comuni interessati da tale proposta sono quelli compresi nelle Comunita' Montane (Art. 2).
Lo spartiacque per le tipologie e la vetusta' dei fabbricati ammessi ai finanziamenti per il relativo recupero viene segnato dall'anno 1942, anno di pubblicazione della prima legge (legge 17 agosto 1942, n. 1150) in materia di urbanistica (Art. 2).
Le diverse tipologie di intervento previste sono specifiche per il recupero, la valorizzazione e conservazione dell'architettura montana, ma anche gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, meglio specificati dalla circolare del Presidente della Giunta regionale n. 5/SG./URB, del 27 aprile 1984, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 9 maggio 1984 (Art. 3).
I contributi erogati per gli interventi previsti dall'articolo 3 sono di due tipi: contributi in conto capitale e mutui agevolati (Art. 4), mentre le competenze istruttorie vengono affidate alle Comunita' Montane (Art. 4, comma 2). Il Consiglio regionale dovra', invece, approvare, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, su proposta della Giunta regionale, un'apposito Regolamento, che dovra' normare le modalita' per l'ottenimento e l'erogazione dei contributi, le condizioni, i termini , le modalita' di redazione della domanda e la relativa documentazione da allegare (Art. 4, c. 4) ed anche le priorita' di assegnazione dei benefici (Art. 4, c. 5, lettera b).
Due le forme di contribuzione previste dalla presente proposta di legge: contributi in conto capitale pari al 20% dell'importo massimo della spesa ammissibile di 200 milioni; convenzione con istituti di credito per l'abbattimento di tre punti del tasso ordinario praticato a favore dei richiedenti (Art. 5, c. 1 e 2).
Da rilevare anche la cumulabilita' degli incentivi, previsti dalla presente proposta di legge, con altri contributi statali e regionali (Art. 5, c. 5), ed anche la possibilita' per le Province e Comunita' Montane di integrare le risorse, previste dalla presente proposta, con fondi propri (Art. 5, c. 6).
L'individuazione delle somme e dei capitoli del bilancio regionale per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente proposta di legge sono indicati agli articoli 7 e 8.