Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge di legge regionale n. 37.

Interventi a favore degli Enti locali per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni immobili confiscati per reati di mafia



Il rapporto recentemente presentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Parlamento sugli "immobili sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata" riporta un monitoraggio voluto dalla legge 109/96, che interviene anche sulla gestione dei beni immobili e dei titolo di provenienza criminale
Oltre 2.300 immobili di vario tipo, come una citta' di medie dimensioni, con capannoni, box e magazzini, ma anche alberghi, appartamenti, villette, con terreno, tolti ai criminali e ai mafiosi e in attesa di nuovi abitanti.
Questa e' la fotografia del rapporto, non ancora completa, perche' il meccanismo di monitoraggio messo in piedi dal Ministero della Giustizia di concerto con le Finanze, il Tesoro la Difesa e l'Interno e' ancora in fase di rodaggio.
Molti di questi beni , legati alle sorti dei processi per mafia, sono ancora lontani da una destinazione a fini sociali, come la stessa legge 109/96 dispone.
Oltre 2.187 dei beni sequestrati o confiscati tra il '91 e il '98 sono, infatti,fermi al giudizio di primo grado; 489 attendono l'esito dell'appello, e 27 sono all'esame della Corte di Cassazione, altri 762 beni sono collegati a procedimenti che hanno invece raggiunto la sentenza definitiva.
Una volta terminato il percorso giudiziario, ville, terreni, palazzi e box, trovano una nuova destinazione.
Le Regioni e i Comuni sono i soggetti piu' beneficiati dalle misure introdotte dalla legge 109/96.
I beni destinati allo Stato si "trasformano" soprattutto in opere per l'ordine pubblico, come caserme, uffici, mentre per gli altri Enti pubblici come la Regione e' possibile spaziare in un arco di proposte piu' ampio: si va dalle scuole, alla sede dei vigili urbani ad altre soluzioni.
La presente proposta di legge prevede il riuso sociale dei beni confiscati per reati di mafia, cosi' come stabilito dalla legge n. 109/96.
Il riutilizzo di questi beni riveste una rilevanza straordinaria sotto il profilo sociale ed educativo in quanto concorre positivamente alla crescita della formazione civile della popolazione residente nel territorio regionale.
Con questa proposta si intende incentivare e favorire la corretta applicazione della sopracitata legge nazionale , intervenendo a tal fine direttamente con risorse proprie (Art. 1).
Infatti, attraverso contributi economici a fondo perduto, la Regione provvedera' a finanziare i Comuni assegnatari di beni immobili confiscati e a sostenere l'azione promossa dai medesimi, concorrendo all'effettivo riutilizzo a fini sociali dei beni assegnati agli Enti pubblici e destinati ai pubblici servizi (comma 1, art.2).
I contributi per i progetti di gestione delle attivita' volte alla fruizione del bene risistemato dovranno essere inviati dai Comuni richiedenti alla Regione, precisamente all'Assessorato ai Servizi Sociali secondo le modalita' previste dal progetto di legge (comma 2, art. 2).
I contributi saranno riferiti alle spese di investimento relative all'opera, alle spese di progettazione, di direzione dei lavori e collaudo, sostenute e/o sostenibili durante il corso dei lavori.
Il progetto per il quale viene richiesto il contributo dovra' essere stato approvato comunque gia' dal Comune richiedente (comma 2, art. 2).
La valutazione dei progetti e la loro fattibilita' saranno oggetto di attenta analisi da parte di una Commissione appositamente istituita (Art. 4).
La Commissione di Valutazione dovra' farsi carico di redigere un Regolamento interno di valutazione con il quale esaminare le richieste di contributo (Art. 4).
L'erogazione del contributo verra' comunque effettuata dalla Giunta regionale con apposita delibera, avendo come riferimento le risultanze delle valutazioni fatte dalla Commissione di valutazione (Art. 4).
D'altro canto, si ritiene necessario che, alla fine di ogni anno di gestione delle attivita', il soggetto assegnatario del finanziamento rendiconti alla Regione tutte le spese effettivamente sostenute, allo scopo di poter accedere al contributo consuntivo ed essere eventualmente ammesso a quello dell'anno successivo (Art. 4).
La Commissione di valutazione dei progetti e' composta da (Art. 5):
l'Assessore ai Servizi sociali, o suo delegato che la presiede;
l'Assessore alla cultura ed alla Formazione, o da un suo delegato con funzioni di Vice-Presidente;
- un rappresentante delle Province;
- tre rappresentati dei Comuni;
- un rappresentante degli ordini professionali degli architetti e/o ingegneri;
- due rappresentanti dell'Associazionismo e del Volontariato;
- un funzionario regionale dell'area educativa con funzioni di segretario della Commissione (Art. 5).
La medesima Commissione rimarra' in carica per tutta la legislatura, fino al rinnovo dell'organo stesso (Art. 5).