Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 35.

Nuove norme in materia di piste a uso agro-silvo-pastorale



La materia delle cosiddette strade o piste a uso agro-silvo-pastorale e' stata fatta oggetto di attenzione da parte del legislatore regionale in due distinte occasioni. La prima e' stata la l.r 12 agosto 1981, n. 27, "Norme inerenti alle modificazioni del suolo in terreni sottoposti al vincolo idrogeo1ogico" (art. 5). La seconda e' stata la l.r. 9 agosto 1989, n. 45, "Nuove nonne per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici-Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27".
Con la seconda norma il legislatore non indica piu' uno specifico articolo della legge a normare questo tipo di opere, ma le tratta alla stregua di tutte le altre opere sottoposte ad autorizzazione.
Cosi', mentre la prima norma riservava agli uffici istruttori il compito di valutare la possibilita' di utilizzo della viabilita' esistente e l'eventuale modifica del tracciato proposto e, nel caso di esbosco, la possibilita' di sostituire alle piste altri piu' opportuni sistemi di intervento, la seconda norma tace sui punti.
La nuova norma inoltre non prevede piu' la possibilita' da parte del Presidente della Giunta regionale di subordinare l'apertura delle piste all'installazione di' apposite chiudende, ne' ribadisce le pur modeste sanzioni destinate a chi non rispetta il divieto di passaggio.
Sul nostro territorio si e' delineato in questi anni uno sconfortante scenario. Ancora sotto la vigenza della vecchia legge, in tutto il Piemonte (grazie anche all'ausilio finanziario previsto dal Reg. CEE n. 1401/86) si e' assistito a una rincorsa da parte dei Comuni, Comunita' Montane, Consorzi di privati, alla costruzioni di piste a uso agro-si1vo-pastorale. Piste per esbosco, piste per ristrutturare baite, piste per raggiungere alpeggi non piu' utilizzati si sono estese a macchia d'olio, con gravissimi danni per l'ambiente. Danni tra 1'altro non evitati dalla normativa Galasso, cui la totalita' delle piste va soggetta, in quanto la Regione ha quasi sempre dato il proprio parere favorevole, in presenza, a monte, dell'autorizzazione ai sensi del vincolo idrogeologico.
Il dilagare del fenomeno preoccupa per il rischio che si trasformi in occasione per dare lavoro alle imprese di costruzione senza alcun vantaggio per la comunita' regionale, ma anzi con danni diretti o potenziali al territorio e alla stabilita' idrogeologica.
Impressione, del resto, confermata dal fatto che nelle aree protette, gli stessi scopi che si prefiggono le piste vengono raggiunti con altri sistemi compatibili con l'ambiente.
Altre preoccupazioni derivano dal modo in cui vengono aperte, generalmente, con macchine movimento-terra dotate di una pala della larghezza di tre metri; cio' fa si che le piste non possano avere una carreggiata minore, pur essendo, in teoria, utilizzate solo da piccoli mezzi agricoli.
Il danno provocato dalle piste e' enorme: oltre a quello immediato, relativo all'alterazione del terreno e, quasi sempre, all'esbosco, vi e' quello successivo, consistente negli smottamenti, e nel fatto che la via di penetrazione viene purtroppo utilizzata da tutti e non solo dai destinatari, in quanto non e' praticata alcuna forma di controllo sui transiti.
Nonostante il quadro sconfortante, la normativa, come detto, e' diventata nel 1989 ancora piu' blanda e non si puo' che fare a meno di prospettare scenari ancor piu' allarmanti per il futuro. Cio' anche in considerazione del fatto che il capitolo delle piste agro-forestali e' ben presente, con consistenti finanziamenti, nei programmi di sviluppo della montagna resi possibili dagli investimenti CEE .