Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 30

Ridefinizione del ruolo della Regione in Texilia ~S.p.A.~



La legge regionale 31 agosto 1999, n. 25 ("Sottoscrizione di nuove azioni della Texilia S.p.A. ") delinea, in modo sufficientemente chiaro, le direttrici su cui deve muoversi l'iniziativa regionale rispetto a Texilia S.p.A. nel caso sia stata accertata - come e' avvenuto - l'esistenza di consistenti, potenziali margini di miglioramento delle performances gestionali della societa'
Gli obiettivi sono:
a) la diversificazione dell'attivita' sociale e l'attualizzazione del ruolo della societa' nel campo della formazione professionale;
b) il riequilibrio dell'assetto della compagine societaria mediante l'acquisizione di nuovo capitale di rischio da parte di quei soci che abbiano manifestato l'intendimento di affiancare - una volta realizzato il precedente obiettivo - la Regione nella gestione della Societa';
Occorre, quindi, ipotizzare nuovi scenari che rendano credibile il futuro economico della Societa' e che le conferiscano capacita' di attrazione di capitali non regionali, ma nel contempo, si tratta anche di garantire a Texilia un futuro nel ramo di attivita' per cui e' nata ed e' cresciuta, impedendo che intenti speculativi possano snaturare o pregiudicare la sua missione tipica: la formazione professionale.
Entrambe queste esigenze potranno trovare appropriata soddisfazione (in contraddittorio e d'intesa con gli altri soci) in congrue modifiche del contratto societario, ma e' evidente che lo statuto non potra' trovare organica riscrittura senza prima aver rimosso quei vincoli normativi che pesantemente ne condizionano i contenuti e che hanno fatto di Texilia un'entita' ibrida, a meta' fra la S.p.A. (di cui ha la veste giuridico-formale) e l'ente pubblico strumentale (di cui possiede numerosi tratti caratteristici).
In ogni caso, quindi, il futuro di Texilia e la definizione del suo nuovo ruolo passano attraverso la previa, radicale riforma dell'impianto normativo su cui la vita della societa' si e' fino ad oggi basata (l.r. 30 agosto 1984, n. 47 cosi' come modificata dalla legge regionale 3 marzo 1988, n. 11).
Al riguardo, fra le due alternative possibili consistenti, la prima, nella sistematica revisione e riscrittura di una regolamentazione analitica e ridondante (quale quella della legge regionale citata) e la seconda, in una estesa deregulation con residui precetti normativi di indirizzo e di sostanza, viene scelta quest'ultima. Vi e' una duplice ragione che ne suggerisce l'opzione:
l'ormai prossima (e da lungo tempo attesa) attuazione dei principi riformatori della formazione professionale (art. 17 l. 126/97) che imporrebbe a breve, una ennesima riscrittura di una legge che ridefinisse in termini compiuti il ruolo di Texilia nel campo della formazione professionale;
l'avversione e la contrarieta' ad intervenire normativamente in aspetti della vita societaria che trovano una loro piu' consona ed efficace disciplina nel codice civile, nello statuto societario e negli accordi fra soci.
Coerentemente vengono proposte l'abrogazione della legge regionale 30 agosto 1984, n. 47, cosi' come modificata dalla legge regionale 3 marzo 1988, n. 11 (art. 2), e l'approvazione di norme finalizzate:
all'imporre, quale strumento di riequilibrio delle quote partecipative, non gia' la parziale cessione di quella regionale, bensi' uno o piu' aumenti di capitale non sottoscritti dalla Regione, con cio' favorendo l'afflusso di nuovo capitale di rischio ed accrescendo la capacita' di autofinanziamento della societa' (art. 1 commi 1 e 2);
a prefigurare possibili patti parasociali, fra la Regione e i soci che intendono accrescere la propria partecipazione, tesi a garantire l'effettivita' di quei condivisibili progetti di rilancio della societa' che gli stessi hanno l'onere di presentare (art. 1 comma 3);
a dimensionare l'entita' della partecipazione regionale in senso coerente alla funzione di garanzia che questa viene ad assumere, facendo in modo che la sua misura permanga superiore alla percentuale che consentirebbe agli altri soci di disporre liberamente dell'oggetto sociale (art. 1 comma 4);
a riaffermare la necessaria priorita' dell'attivita' di formazione professionale nell'oggetto sociale (art. 1 comma 5).