Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 658.

Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "Testo Unico delle leggi sulla montagna" in attuazione del comma 2 dell'articolo 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265 "Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142



La legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) demanda alle Regioni il compito di ridefinire, entro un anno dalla sua entrata in vigore, gli ambiti territoriali delle Comunita' Montane, in attuazione dei principi stabiliti dal nuovo testo dell'articolo 28 della l. 142/90
La ridefinizione degli ambiti territoriali delle Comunita' Montane puo' avvenire d'iniziativa della Regione ovvero su proposta dei Comuni interessati, a seguito della verifica dell'adeguatezza delle dimensioni delle Comunita' Montane esistenti anche rispetto al livello ottimale di esercizio delle funzioni, cosi' come definito dalle Regioni stesse ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Il progetto di legge in questione, elaborato sulla base delle conformi volonta' manifestate tanto dai Comuni interessati, quanto dalla stessa Comunita' Montana, oltre a rispettare i canoni previsti dal nuovo testo dell'articolo 28 della l. 142/90, si pone in linea con il disegno di legge che individua i livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite ai Comuni in attuazione del D.Lgs. 112/98, in corso di approvazione presso il Consiglio regionale.