Relazione al Disegno di legge regionale n. 489.
Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro
La legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro" prevede all'articolo 15 comma 2 che le Province istituiscano i Centri per l'Impiego entro il 31.12.98 e all'articolo 16 prevede altresi' la soppressione dei CILO a decorrere dal 1. gennaio 1999, in concomitanza con l'avvio dell'attivita' dei Centri per l'Impiego
E' noto che l'articolo 80 della legge collegata alla legge finanziaria 1999 ha disposto la sostituzione all'articolo 8, comma 1 del d. lgs. n. 469/98 delle parole "1. gennaio 1999" con le parole "30 giugno 1999". Tale sostituzione comporta che, a causa dei ritardi nella emanazione del D.P.C.M. previsto dall'articolo 7 del d. lgs. 469/97, l'istituzione dei Centri per l'Impiego e' rinviata a dopo il 31.12.98 e comunque non oltre il 30 giugno 1999. Fino alla data della effettiva istituzione rimangono operanti gli uffici statali preesistenti.
La sopravvenuta disposizione di legge statale impone una riflessione sulla portata della norma contenuta nell'articolo 16 della legge regionale n. 41/98 in ordine alla decorrenza della soppressione dei CILO .
E' evidente che il legislatore regionale intendeva legare la soppressione dei CILO al concomitante avvio dell'attivita' dei Centri per l'Impiego previsto per il 1. gennaio 1999 ai sensi del d. lgs. n. 469/97. Lo spostamento di tale avvio a data successiva implica una prosecuzione dell'attivita' dei CILO perche' viceversa verrebbe a determinarsi un vuoto di operativita' che il legislatore regionale voleva evitare.
A tale conclusione si perviene anche sulla base di una interpretazione logica dell'insieme delle norme statali e regionali succedutesi nel tempo; tuttavia, per chiarezza di produzione legislativa, e' opportuno che si proceda ad abrogare quelle parti degli articoli 15 e 16 della legge regionale che non si conciliano con il rinvio previsto nella legge finanziaria.
Il disegno di legge si compone di due articoli: al primo viene stabilita l'abrogazione delle date che non si conciliano con il rinvio disposto dalla legge finanziaria; al secondo e' prevista la clausola d'urgenza per garantire la continuita' dei servizi.