Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 474.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari



Con legge regionale n. 10 del 16.3.1998 e' stata costituita l'Agenzia regionale per i servizi sanitari, quale Ente strumentale della Regione Piemonte dotato di personalita' giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica
Con deliberazione n. 27-25453 del 15.9.1998 la Giunta regionale ha provveduto alla nomina del Direttore Generale, dalla data di insediamento del quale l'Agenzia opera ufficialmente.
Ai sensi dell'art. 11 della legge costitutiva il Direttore Generale predispone il Piano di attivita'' e spesa che e' sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, sentito l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di sanita'' ed assistenza ( CORESA ).
Con deliberazione di Giunta regionale n. 40 - 25812 del 2.11.1998 e' stato approvato il Piano di attivita'' e spesa per l'anno 1998 e, sulla base del Piano dei costi, e' stato autorizzato un finanziamento di 430 milioni di lire anche se l'arco temporale che abbraccia tale documento di programmazione e' in realta'' riferito all'ultimo trimestre dell'anno in corso.
L'Agenzia, ai sensi dell'art. 13 della legge costitutiva, adotta le norme di bilancio e di contabilita'' della Regione Piemonte: da tale previsione scaturisce la necessita' di approvazione, per via legislativa, del bilancio cui il presente disegno di legge e' riferito.
Le entrate e le spese sono suddivise in titoli, categorie e capitoli; le entrate relative al presente anno ammontano a lire 430 milioni e sono costituite unicamente dall'assegnazione del finanziamento regionale a valere sull'accantonamento del fondo sanitario disposto ai sensi dell'art. 4 della l.r. 18.1.1995, n. 8. Questo canale rappresenta solo una delle possibili fonti di finanziamento dell'Agenzia che porta', sia pure in parte, auto-finanziarsi con ricavi e proventi per servizi resi a pubbliche amministrazioni e a privati nonche'' con eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni o, ancora, mediante entrate derivanti dall'attivita'' istituzionale.
Il bilancio allegato al presente disegno di legge guarda, per quanto attiene al versante della spesa, ai costi connessi al primo insediamento dell'Agenzia ed all'avvio delle attivati' che si intendono effettuare nel trimestre in corso. L'arco temporale cui si riferisce condiziona necessariamente l'impostazione del bilancio sia per quanto attiene in particolare l'imputazione ai singoli capitoli sia per quanto attiene il diverso peso che i singoli capitoli assumono nel bilancio medesimo.
Risulta evidente infatti che i capitoli relativi al rimborso degli stipendi ed oneri agli Enti di appartenenza per il personale dipendente comandato presso l'Agenzia, cosi come i capitoli relativi alle consulenze ed alle borse di studio, presentano una dotazione commisurata alle (necessariamente) limitate attivati' che si intendono effettuare nel trimestre e dovranno dunque avere una maggiore disponibilita'' nel bilancio di previsione per l'anno 1999. Viceversa il capitolo riguardante le spese per investimenti deve essere necessariamente capiente in relazione alle esigenze dell'Agenzia di dotarsi degli arredi e delle macchine per gli uffici.
La necessita', da parte dell'Agenzia, di poter disporre nell'immediato di fondi per fare fronte alle spese di insediamento non sono compatibili con i tempi richiesti dall'iter legislativo per l'esame e l'approvazione del presente disegno di legge: da cio' la necessita' di prevedere una norma transitoria che consenta di conciliare tali esigenze.