Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 455.

Norme per la standardizzazione delle informazioni sulle opere connesse all'uso dell'acqua e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle utenze di acqua pubblica prorogate dalla legge regionale 29 novembre 1996 n. 88 (Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica)



La disponibilita' di informazioni e di dati validati ed aggiornati costituisce una condizione essenziale per l'impostazione dell'azione di pianificazione in materia di tutela e di uso razionale delle acque, che l'Amministrazione Regionale e' chiamata a svolgere in attuazione dei principi generali fissati dalla normativa vigente ed in particolare dalla legge n.183/89 e dalla legge n.36/94.
Le complesse attivita' riguardanti la razionalizzazione dei prelievi idrici e l'organizzazione del servizio idrico integrato richiedono una approfondita conoscenza della consistenza delle opere di captazione e delle relative infrastrutture di trasporto, trattamento, distribuzione e restituzione delle acque prelevate.
La Regione ha avviato negli ultimi anni delle rilevanti attivita' che rispondono alla primaria esigenza sopra evidenziata, che hanno condotto alla organizzazione e sistematizzazione di una rilevante mole di informazioni nel catasto delle utenze idriche e nel catasto delle infrastrutture di acquedotto, fognature e depurazione.
L'esperienza maturata nello svolgimento delle campagne di rilevazione ha fatto emergere le notevoli difficolta', se non l'impossibilita', che si incontrano quando si vuole correlare e/o integrare tra loro dati e informazioni provenienti da soggetti e amministrazioni diverse. In tanti casi si e', inoltre, riscontrato come la mancanza di una chiara definizione di flussi di comunicazione per l'aggiornamento dei dati abbia portato ad un rapido invecchiamento degli archivi, che si riducono cosi' a dare l'immagine della situazione risalente all'epoca della rilevazione, ma che, in mancanza di aggiornamento, non corrispondono piu' alla realta' attuale.
Significative serie di dati, frutto di campagne di monitoraggio condotte da soggetti diversi e tra loro non coordinati, non possono essere fruite per l'assenza di codifiche omogenee che impediscono di attribuire in modo univoco alla stessa entita' i parametri ed i dati rilevati. L'assenza di codifiche omogenee ha determinato che la medesima captazione d'acqua o infrastruttura idrica sia stata individuata, in successivi rilevamenti, con l'indicazione delle sue coordinate cartografiche misurate a mezzo di differenti sistemi di riferimento, o mediante la generica indicazione della sua localizzazione, o richiamando indirizzi e/o la toponomastica locale, ovvero con nomi di fantasia, ingenerando in questo modo confusione e rendendo, di fatto, impossibile porre in relazione tra loro dati provenienti da fonti diverse, anche se riferiti alla stessa entita'.
Dalla piena consapevolezza dei problemi e delle difficolta' in precedenza evidenziate, nonche' allo scopo di evitare che il lavoro e le risorse impegnate vengano vanificate in breve tempo, nasce l'esigenza di intervenire con il presente disegno di legge istituendo semplici norme per la standardizzazione e l'interscambio delle informazioni riferite alle opere connesse all'uso dell'acqua.
In questo contesto si e' ritenuto altresi' di provvedere alla proroga dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni d'acqua esercitate per antico diritto stabiliti dalla legge regionale del 29 novembre 1996, n.88, "Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica". Si stima infatti che, nonostante l'ampia pubblicizzazione del provvedimento, solo il 25% circa dei potenziali beneficiari abbia presentato domanda di rinnovo nei termini previsti.
Ne consegue che il restante 75% delle utenze riconosciute per antico diritto sono ormai decadute. Si ha pero' motivo di ritenere che l'elevato numero delle derivazioni per le quali non e' stata presentata domanda di rinnovo non sia dovuto soltanto alla effettiva cessazione dei prelievi, ma anche alla disattenzione degli utenti circa la data di effettiva scadenza delle rispettive concessioni e/o riconoscimenti risultante da proroghe concesse da leggi precedenti la l.r.88/96 ed alla impossibilita' di informare tali soggetti della imminente scadenza dei loro titoli all'uso dell'acqua. Nel delineato scenario non e' pertanto possibile escludere che alcune migliaia di concessioni di piccola derivazione, prevalentemente ad uso irriguo, risultanti decadute "ex lege" possano di fatto essere tuttora in esercizio. In questi casi la proroga prevista dal d.d.l. da' la possibilita' di regolarizzare una posizione che altrimenti risulterebbe abusiva con grave danno per l'attivita' irrigua.
L'Articolo 1 enuncia la finalita' di pervenire alla costituzione di un sistema di conoscenze integrato e condiviso da tutti gli Enti (ovvero dalle strutture organizzative dello stesso Ente) che operano in materia di tutela e uso razionale delle acque.
La disciplina delle modalita' di acquisizione ed aggiornamento dei dati sulle infrastrutture del ciclo del servizio idrico integrato e l'introduzione dell'uso di una codifica comune per identificare in modo univoco le opere di captazione sono individuati quali strumenti operativi per raggiungere gli scopi prefissati.
L'Articolo 2 stabilisce che a tutte le opere di captazione idrica, con la sola esclusione di quelle al servizio di utenze domestiche, sia attribuito un codice di identificazione.
L'assegnazione del codice compete all'Autorita' preposta al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'uso delle acque (Province). La stessa Autorita' comunica il codice identificativo a tutte le amministrazioni e soggetti, che hanno compiti autorizzativi e di controllo sull'opera, sulle acque prelevate e sulle opere connesse, i quali sono tenuti ad utilizzarlo nell'esercizio delle loro funzioni e a riportarlo nei loro archivi.
Tutti codici identificativi sono raccolti nel Registro delle opere di captazione, che costituisce parte integrante del Catasto delle utenze idriche.
In questo modo sara' concretamente possibile porre in relazione e rendere pienamente fruibile da tutti la gran mole di informazioni e dati, oggi disperse negli archivi settoriali delle diverse Amministrazioni.
I criteri di identificazione e le modalita' di attribuzione del codice - ivi comprese le caratteristiche e i contenuti della targa - sono demandate alla Giunta regionale che ha l'obbligo di provvedervi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.
Per rendere facile e certa la identificazione delle opere di captazione e agevolare l'esercizio della vigilanza, con l'articolo 3 si prevede di dotarle di una targa fissa e ben visibile.
La targa e' consegnata all'utente dall'autorita' competente al rilascio dei provvedimenti, il quale ha l'obbligo di apporla alla captazione nei termini stabiliti dalla stessa autorita'.
L'utente ha la responsabilita' della corretta installazione e manutenzione della targa e, in caso di danneggiamento o smarrimento, deve richiederne la sostituzione.
Al medesimo soggetto e' fatto obbligo di utilizzare il codice identificativo della captazione, riportato sulla targa, in ogni comunicazione indirizzata alla Pubblica Amministrazione.
L'Articolo 4 chiarisce che le norme riguardanti la codifica e l'apposizione della targa (articoli 2e3) si applicano dall'entrata in vigore della legge regionale alle sole opere di captazioni che rientrano nella competenze autorizzative della Regione (ora delegate alle Province), mentre per le grandi derivazioni di acque pubbliche l'entrata in vigore e' rinviata alla data di effettivo trasferimento delle relative funzioni dallo Stato alle regioni prevista dal l'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
L'Articolo 5 disciplina le modalita' di aggiornamento dei dati relativi alle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue, imponendo agli Enti preposti alla loro realizzazione l'obbligo di comunicare tutte le variazioni dello stato di consistenza in dipendenza di nuove realizzazioni e/o ammodernamenti.
L'aggiornamento avviene tramite un'apposita scheda, con annessa cartografia, allegata ai progetti definitivi delle opere da realizzare ai fini della loro approvazione ai sensi della legge regionale n.18/84 (legge generale in materia di opere e lavori pubblici).
In questo modo sara' possibile tenere costantemente aggiornato il Catasto delle infrastrutture dei servizi idrici di recente costituzione.
La definizione della scheda di rilevazione e delle relative modalita' di compilazione sono demandate alla Giunta regionale che ha l'obbligo di provvedervi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.
Al fine di evitare la sospensione del prelievo e il danno economico conseguente ai soggetti che non hanno presentato la domanda di rinnovo nei termini stabiliti dalla legge regionale n.88/1996 con l'articolo 6 si dispone la riapertura del suddetto termine, che viene prorogato fino al 30/06/1999.
Tale proroga ha efficacia retroattiva e decorre dal 27 giugno 1997, giorno successivo al termine ultimo fissato dalla legge regionale 88/1996.