Relazione al Disegno di legge regionale n. 434.
Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 'Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere', integrata dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 55 'Integrazioni della l.r. 15 aprile 1985, n. 31 relative alle caratteristiche tecnico edilizie e igienico sanitarie dei rifugi alpini e rifugi escursionistici '
Con la L.R. 11 Aprile 1995, n. 55, la Regione Piemonte, prima in Italia, sulla base di documenti tecnici elaborati in concorso con il Club Alpino Italiano, aveva definito standard specifici relativamente al complesso comparto dei rifugi alpini ed escursionistici
Tale comparto risulta complesso per diversi aspetti.
Innanzitutto e' da conciliare al meglio la necessita' di avere standard infrastrutturali ed igienico sanitari compatibili con l'attivita' svolta, con la necessita' di non determinare rilevanti impatti in un contesto naturale delicato come la montagna.
In secondo luogo, era ed e' da cogliere la necessita' di adeguamento a taluni requisiti (prevenzione antincendio, servizi di autocucina) per riportare taluni dei rifugi esistenti a standard strutturali ed igienico sanitari almeno sufficienti. D'altro canto e' da evitare l'abnorme proliferare di simili strutture nel contesto montano, al di fuori di una logica di servizio ad escursionisti ed alpinisti; in altre parole pur trattandosi tecnicamente di "strutture ricettive extraalberghiere", non puo' esservene uno sfruttamento di tipo commerciale.
In terzo luogo la rete dei rifugi, cui partecipano il Club Alpino Italiano ed Enti locali, ed anche soggetti privati, rappresenta un anello fondamentale di una promozione turistica peculiare, particolarmente apprezzata in Italia e soprattutto all'estero ( GTA , trekking, etc......), utile a garantire la sopravvivenza della montagna.
Fatte queste premesse, ed atteso il carattere sperimentale della legge a suo tempo approvata, i competenti Assessorati Regionali al Turismo ed alla Sanita' si sono confrontati con il Club Alpino Italiano per fare il punto sulle eventuali difficolta' di applicazione della legge, e su taluni problemi ingenerati dalla nuova disciplina degli scarichi; a tale attivita' ha preso parte anche l'Assessorato all'Ambiente per quanto di competenza.
Ne e' emersa la necessita' di aggiustamenti, atti in particolare a:
- ridefinire l'assetto dei rifugi incustoditi e dei servizi di autocucina;
- consentire interventi di recupero anche senza dover prevedere sostanziali interventi sulle facciate;
- definire una specifica scadenza nel merito delle procedure per gli scarichi civili decadenti da tali fabbricati, dando maggior discrezionalita' nella scelta dei sistemi di smaltimento, in relazione al contesto locale.