Relazione al disegno di legge regionale n. 410
Istituzione del Comune di Mosso mediante fusione degli attuali Comuni di Mosso S. Maria e Pistolesa (Provincia di Biella)
La legge 8.6.1990 n. 142, articoli 11 e 12 e la legge regionale piemontese 2.12.1992 n. 51, articoli 3, 5 e 10 disciplinano l'iter di istituzione di nuovi Comuni mediante fusione di due o piu' Comuni contigui
L'istituto della fusione risponde all'esigenza di maggiore razionalizzazione amministrativa del territorio, permettendo ai Comuni di piccole dimensioni, e che da tempo vivono situazioni amministrative e finanziarie difficili, di riorganizzarsi tra loro, onde poter svolgere in forma associata funzioni comunque non piu' sostenibili da un solo Ente.
In Piemonte, dove circa il 95% dei Comuni e' inferiore ai diecimila abitanti (l'83% e' sotto i tremila abitanti, il 52% e' sotto il mille), il problema riorganizzativo del territorio e' particolarmente sentito; i piccoli Comuni non riescono piu' a svolgere puntualmente i compiti e le funzioni che la legge gli attribuisce; da qui l'esigenza di forme di gestione congiunta di attivita' per offrire ai cittadini migliori servizi.
Tali motivazioni hanno indotto i Comuni di Mosso S. Maria e Pistolesa in provincia di Biella, a richiedere alla Regione, con deliberazioni di Consiglio comunale rispettivamente del 2.10.97 n. 38 e del 25.10.97 n. 26 assunte all'unanimita' dei presenti, l'avvio dell'iter di fusione delle loro Amministrazioni per addivenire alla creazione di un Comune unico.
Le due Amministrazioni hanno richiesto altresi' che nel Comune risultante dalla fusione sia istituito un Municipio secondo le norme di legge.
La presente relazione accompagna pertanto il disegno di legge riguardante l'istituzione del Comune di "Mosso", mediante la fusione degli attuali Comuni di Mosso S. Maria e Pistolesa, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 142/1990 e degli articoli 3, 5 e 10 della legge regionale 51/1992, fornendo i necessari dati tecnici ed illustrativi a supporto della proposta di fusione.
1. Aspetti amministrativi, demografici e socio-economici.
I Comuni di Mosso S. Maria e Pistolesa, facenti parte della provincia di Biella, appartengono alla stessa ASL 12 di Biella (precedentemente USSL 48).
Tutti e due i Comuni rientrano nel distretto giudiziario di Biella ed appartengono alla Comunita' montana Valle di Mosso.
Il Comune di Mosso S. Maria ha un'estensione di circa 1593 ettari e risultano risiedervi, alla data del censimento 1991, 1663 abitanti.
La densita' abitativa e' pari a 110 abitanti per Kmq.
Le principali fonti di reddito della zona sono legate all'industria tessile, sorta nel secolo scorso e sviluppatasi poi in tutto il Biellese.
Il Comune di Mosso S. Maria attualmente ha una filatura, una tintoria, tre tessiture, un lanificio ed altre piccole attivita' artigianali legate anch'esse al tessile. Da alcuni anni sono stati invece chiusi due salumifici che in passato occupavano fino a 60 dipendenti.
Altre fonti di reddito sono rappresentate dalle attivita' esercitate da artigiani edili, idraulici, decoratori, ecc. e da qualche piccola attivita' del terziario. Queste ultime, in ogni caso, occupano un limitato numero di persone.
Molti abitanti sia di Mosso S. Maria che di Pistolesa, per motivi di lavoro, si spostano nel Comune di Valle Mosso e nel triverese.
Alla data del 31.12.97 la popolazione residente attiva ammonta a circa 703 unita', mentre 600 sono i pensionati; i restanti residenti sono rappresentati da infanti, studenti, casalinghe ed invalidi.
Il Comune di Pistolesa ha un'estensione di 231 ettari e risultano risiedervi, alla data del censimento 1991, 150 abitanti.
La densita' abitativa e' pari a 71 abitanti per Kmq.
Le principali fonti di reddito della zona sono date da due filature artigianali e due attivita' artigianali minori.
Alla data del 31.12.97 la popolazione residente attiva ammonta a 75 unita', mentre 47 sono i pensionati; i restanti residenti sono rappresentati da infanti, studenti, casalinghe ed invalidi.
Da tali dati emerge la sostanziale omogeneita' dei due Comuni sia sotto il profilo socio-economico sia sotto il profilo delle attivita' lavorative, con una forte presenza di pensionati.
Riguardo ai principali servizi pubblici ed attivita' sociali esistenti nei territori dei due Comuni, nel Comune di Mosso S. Maria e' presente una scuola materna privata, una scuola elementare ed una media, un istituto tecnico commerciale ed uno professionale, una casa di riposo, una pro-loco, una sezione del CAI , una sezione Alpini, una bocciofila e, congiuntamente con il Comune di Valle Mosso, una polisportiva (calcio-atletica); ci sono altresi' due palestre collegate con le scuole ed una terza di grosse dimensioni i cui lavori, gestiti dall'Amministrazione provinciale, dovrebbero concludersi all'inizio dell'anno 1999. Sono presenti nel Comune 22 esercizi commerciali, di cui 6 a carattere alimentare, due bar, due ristoranti ed un circolo A.R.C.I.
Nel Comune di Pistolesa, invece, non sono presenti attivita' commerciali; non ci sono scuole, ne' impianti sportivi. Vi e' una pro-loco, un circolo ricreativo ed un centro di salto con l'elastico sul viadotto Vellio-Pistolesa.
Il nuovo Comune di "Mosso" fara' parte della stessa ASL 12, del medesimo distretto giudiziario di Biella e avra' una superficie complessiva di circa 1824 ettari, con una popolazione, alla data del censimento 1991, di 1813 abitanti ; la densita' abitativa sara' percio' pari a 104 abitanti per Kmq.
Per ulteriori informazioni in merito si rinvia comunque alla relazione economica predisposta dai due Comuni, costituente l'allegato 1, al verbale di ispezione svolto dai funzionari regionali, costituente l'allegato 2, e alla proposta di riorganizzazione territoriale ed amministrativa, predisposta dal Gruppo Micropolis, costituente l'allegato 3.
2. Aspetti territoriali e descrizione dei confini.
I Comuni di Mosso S. Maria e Pistolesa sono totalmente montani e si trovano ad una altitudine variabile che va dai 520 mt. ai 1882 mt.
Il territorio del Comune di Mosso risulta molto esteso e prevalentemente non abitato dato il suo carattere montuoso; i centri abitati sono prevalentemente situati nelle aree a valle rispetto alle zone piu' alte del territorio comunale.
Il Comune di Pistolesa, anch'esso prevalentemente non abitato, e' caratterizzato da nove centri abitati, di cui il piu' esteso e' la localita' Curione con 35 abitanti.
I centri abitati principali dei due Comuni sono distanti tra di loro poco piu' di un chilometro. Riguardo ai mezzi di collegamento esistenti nella zona interessata, non vi sono linee ferroviarie. La stazione ferroviaria piu' vicina e' nel Comune di Cossato che dista dai suddetti Comuni circa 15 chilometri.
Nei due Enti circolano mezzi pubblici dell' ATAP di Biella che percorrono la strada provinciale Mosso-Andorno e la strada provinciale Biella-Valsesia. La linea stradale principale di riferimento e' la statale n. 232.
Le caratteristiche territoriali sopra evidenziate creano grosse difficolta' di gestione amministrativa ed economica, che potrebbero essere meglio affrontate con una riorganizzazione amministrativa e territoriale dei due Comuni. In seguito alla fusione si potrebbero liberare risorse sia per gestire in modo piu' efficace ed economico l'attivita' amministrativa degli attuali Comuni, sia per offrire piu' servizi pubblici alla collettivita' del nuovo Ente.
Il Comune di Mosso S. Maria confina, a partire da ovest, con i Comuni di Piatto, Veglio, Pistolesa, Valle Mosso, Trivero e Vallanzengo. L'isola amministrativa di Mosso S. Maria confina con i Comuni di Quittingo, Campiglia Cervo, Valle Mosso, Bioglio e Veglio.
Il Comune di Pistolesa confina con i Comuni di Mosso S. Maria, Valle Mosso e Veglio. L'isola amministrativa di Pistolesa confina con i Comuni di Mosso S. Maria, Piatto e Vallanzengo.
3. Elementi finanziari.
Le Amministrazioni dei due Comuni hanno provveduto nel corso del 1997 ad approvare sia il Bilancio di previsione per il 1998 sia il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1996. Dai documenti economici si deducono le seguenti indicazioni:
Conto consuntivo 1996
Sintesi delle Entrate (in migliaia di Lire)
MOSSO S.MARIA
PISTOLESA
TITOLO I
615.306
55.862
TITOLO II
579.041
109.991
TITOLO III
236.397
28.250
TITOLO IV
l.477.184
10.825
TITOLO V
50.000=
TITOLO VI
229.523
19.612
TOTALE
3.187.451
224.540
LEGENDA TITOLI:
Titolo I - Entrate Tributarie
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione.
Titolo III - Entrate Extra-tributarie
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti.
Titolo VI - Entrate per partite di giro.
Sintesi delle Uscite (in migliaia di Lire)
MOSSO S.MARIA
PISTOLESA
TITOLO I
1.327.709
174.295
TITOLO II
1.577.562
15.725
TITOLO III
89.251
8.368
TITOLO IV
229.523
19.3521
TOTALE
3.224.045
217.290
LEGENDA TITOLI:
Titolo I - Spese correnti
Titolo II - Spese in conto capitale
Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti
Titolo IV - Spese per partite di giro
BILANCIO DI PREVISIONE 1998
Sintesi delle entrate (in migliaia di lire)
MOSSO S.MARIA
PISTOLESA
TITOLO I
693.093
58.130
TITOLO II
621.917
111.000
TITOLO III
273.869
21.066
TITOLO IV
226.262
2.000
TITOLO V
0
0
TITOLO VI
199.200
49.000
AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE
75.000=
TOTALE
2.089.341
241.396
LEGENDA TITOLI:
Titolo I - Entrate Tributarie
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato della Regione e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di fimzioni delegate dalla Regione.
Titolo III - Entrate Extra-tributarie
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti.
Titolo VI - Entrate per partite di giro.
Sintesi delle uscite (in migliaia di lire)
MOSSO S.MARIA
PISTOLESA
TITOLO I
1.473.274
179.488
TITOLO II
301.261
2.000
TITOLO III
115.606
10.908
TITOLO IV
199.200
49.000
TOTALE
2.849.341
241.396
LEGENDA TITOLI:
Titolo I - Spese correnti
Titolo II - Spese in conto capitale
Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti
Titolo IV - Spese per partite di giro
La situazione patrimoniale dei due comuni, nel bilancio di previsione '98 risulta essere la seguente (in migliaia di lire):
MOSSO S.MARIA
PISTOLESA
Attivita'
7.204.688
631.057
Passivita'
4.709.672
496.518
Differenza
2.495.016
134.539
Per una lettura piu' approfondita si rinvia alla relazione predisposta dai due Comuni costituente l'allegato 1 e alla proposta di riorganizzazione territoriale e amministrativa dei due Comuni, predisposta dal Gruppo Micropolis, allegato 3.
4. Proposta di riorganizzazione e gestione dei servizi delle amministrazioni dei 2 Comuni.
Dall'esame ed elaborazione dei dati socio-economici, finanziari, territoriali e di gestione dei servizi presenti nei due Comuni, effettuato dal Gruppo Micropolis e costituente l'allegato 3, e' emerso che la fusione dei Comuni di Mosso S. Maria e Pistolesa e' sicuramente vantaggiosa per i residenti e per gli stessi dipendenti delle amministrazioni per i motivi che seguono.
In primo luogo si avrebbero i seguenti benefici:
- in seguito alla riorganizzazione proposta verrebbe costituito un piu' adeguato gruppo di lavoro per i servizi di affari generali, ragioneria, contabilita', tributi, personale;
- verrebbero riqualificati i servizi di tipo a rete e quelli di manutenzione (oo.pp. e cimiteri); verrebbero svolte meglio le attivita' regolamentative e di polizia municipale.
- la riorganizzazione proposta genererebbe poi una maggiore capacita' amministrativa ed operativa in genere; di conseguenza, potrebbe stimolare nuove ipotesi di servizi di tipo sociale, culturale, ricreativo oppure nuove soluzioni organizzative.
La fusione consentirebbe pertanto una gestione unica delle attivita' e dei servizi degli attuali due Comuni, una valorizzazione delle risorse umane disponibili, lo svolgimento di nuovi servizi comunali, nonche' una maggiore relazione fra l'amministrazione comunale ed i suoi cittadini.
Inoltre il percorso di riorganizzazione proposto risulta agevolmente percorribile ed e' sostenibile finanziariamente. Infatti e' possibile individuare un risparmio di spesa con riferimento, in particolare, agli affari amministrativi e gestionali, al servizio di segreteria, alla redazione e revisione dei documenti contabili ed alle indennita' riconosciute agli organi, oltre ad un miglioramento nella capacita' amministrativa del nuovo Ente, anche in ragione dell'aumento delle possibilita' di riqualificazione professionale del personale esistente negli attuali Comuni.
Tale risparmio permette di sostenere che la riorganizzazione proposta non solo non comporti oneri finanziari aggiuntivi per l'insieme dei due Comuni, ma dovrebbe risultare economicamente conveniente anche senza prevedere contributi straordinari aggiuntivi da parte dello Stato e della Regione.
Infine si ritiene che l'operazione accresca la rappresentanza politica della comunita' locale e l'autonomia locale, perche' rende la struttura amministrativa piu' corrispondente alle esigenze della comunita'.
Si puo' quindi affermare che questa trasformazione mettera' il nuovo Comune in grado di affrontare meglio l'evoluzione continua della legislazione e della tecnica organizzativa.
5. Illustrazione del disegno di legge e risultati del referendum consultivo indetto ai sensi di legge.
Il disegno di legge allegato formalizza l'istituzione del Comune di "Mosso", cosi' come richiesto dagli attuali Comuni di Mosso S. Maria e Pistolesa, il quale risponde ai requisiti prescritti dalla l. 142/1990 per i procedimenti di fusione.
Esso e' conforme alle proposte di riorganizzazione territoriale che gli Assessorati agli Enti locali e alla Pianificazione territoriale stanno predisponendo con la redazione dello schema di "Programma regionale per la riorganizzazione territoriale delle autonomie locali", il quale vede, per la zona in questione, una proposta aggregativa per i Comuni di Mosso S. Maria, Pistolesa e Valle Mosso.
La fusione proposta risulta essere non solo finanziariamente sostenibile, ma anche migliorativa dal punto di vista qualitativo e quantitativo dei servizi e delle funzioni svolte dalle attuali due Amministrazioni comunali, come viene ampiamente illustrato dalla "Proposta di riorganizzazione e gestione dei servizi delle Amministrazioni dei Comuni di Mosso S. Maria e Pistolesa", allegato n. 3 alla presente relazione di accompagnamento.
Il disegno di legge in esame, in particolare, prevede nell'articolo 1, oltre all'istituzione del nuovo Comune, anche l'istituzione di un Municipio, corrispondente al territorio di Pistolesa, con il compito di gestire i servizi di base, nonche' altre funzioni delegate dal nuovo Comune, ai sensi dell'articolo 12 della l. n. 142/1990; cio' al fine di garantire alle attuali comunita' locali, anche dopo l'intervento aggregativo, strumenti volti a valorizzare le loro peculiarita' e a riconoscere loro una autonomia gestionale, sia pure ridotta, nel quadro della struttura unitaria del nuovo Ente locale.
Il medesimo articolo demanda, inoltre, allo statuto del nuovo Comune la determinazione della sede municipale, nonche' la disciplina di adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi da assicurarsi alle comunita' di ognuna delle due Amministrazioni comunali.
L'articolo 2 dispone, invece, la concessione di contributi regionali, secondo quanto previsto dalla l. n. 142/1990 e dalla l.r. n. 51/1992, allo scopo di incentivare il processo di fusione dei Comuni e di contribuire alle spese che gli stessi devono sostenere per la realizzazione della loro fusione.
I contributi straordinari previsti per incentivare l'istituto della fusione hanno la precisa funzione di promuovere l'azione aggregativa dei Comuni piemontesi, onde facilitare un processo riorganizzativo territoriale indispensabile per il conseguimento, nell'ambito delle realta' locali, di una gestione amministrativa piu' efficace ed efficiente, rispondente maggiormente alle mutevoli esigenze sociali.
L'attivita' regionale di incentivo, dunque, deve essere incisiva e protratta nel tempo, proprio al fine di motivare fortemente gli Enti locali a porre in essere tutte le iniziative tendenti al superamento della frammentazione amministrativa attualmente esistente, tra cui la fusione.
L'articolo 2, inoltre, attribuisce al nuovo Comune di Mosso, cosi' come e' riconosciuto agli altri Comuni sorti a seguito di fusione, la precedenza su ogni altro soggetto nell'ottenimento di qualunque contributo o incentivo regionale ed esonera i cittadini del medesimo dal pagamento integrale o del cinquanta per cento di tributi o tasse regionali, specificatamente indicati nello stesso articolo.
Tale esonero e' previsto in quanto si reputa giusto, in caso di fusione, agevolare non solo le amministrazioni comunali ma anche i cittadini, i quali, quindi, possono cosi' conseguire dei vantaggi diretti per essere stati favorevoli al processo di fusione.
L'articolo 3, relativo alle disposizioni finali e transitorie, demanda alla Provincia di Biella, ai sensi della l.r. n. 51/1992, la definizione di ogni rapporto conseguente la fusione dei 2 Comuni interessati.
Nelle disposizioni transitorie e' prevista, altresi', l'individuazione della disciplina elettorale per la prima elezione del prosindaco e dei consultori del Municipio, nonche' l'individuazione del soggetto competente per gli adempimenti connessi alle prime elezioni degli organi del nuovo Comune.
Infatti, pur essendo la disciplina elettorale di competenza statale, non esiste normativa specifica statale che disciplini le prime elezioni degli organi di Comuni istituiti a seguito di fusione, se non le disposizioni legislative sulle elezioni dei Sindaci e dei Consiglieri comunali; pertanto, poiche' sino alla elezione del Consiglio comunale del nuovo Comune non potra' essere redatto lo statuto e, quindi, stabilita la disciplina sull'elezione degli organi del Municipio, viene a crearsi una "vacatio legis" in ordine alle disposizioni elettorali applicabili alle prime elezioni del prosindaco e dei consultori, visto che le stesse devono svolgersi contestualmente con quelle del nuovo Consiglio comunale, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 della l. 142/1990.
Di conseguenza, considerato che l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare l'istituzione di nuovi Comuni, pare corretto attribuire alla Regione la competenza a prevedere, con norma transitoria, la disciplina elettiva degli organi del Municipio del nuovo Comune.
La proposta di legge individua infine la sede municipale provvisoria e la disciplina transitoria relativa al funzionamento delle due attuali Amministrazioni comunali per il periodo intercorrente tra la data di istituzione del nuovo Comune e l'elezione dei suoi organi.
La proposta di fusione sopra illustrata e' stata sottoposta a referendum consultivo, indetto con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. ............... , a norma dell'articolo 11 l. 142/1990 e dell'articolo 3 l.r. 51/1992, il giorno .................... .
Il quesito sul quale sono state chiamate a pronunciarsi le popolazioni dei 2 Comuni e' stato il seguente:
"Volete l'istituzione del Comune denominato "Mosso" mediante la fusione dei Comuni di Mosso S. Maria e Pistolesa?"
Il referendum consultivo ha dato i seguenti risultati:
-elettori complessivi n.
-votanti n.
-voti validamente espressi n.
-favorevoli n.
-contrari n.
-bianche n.
-nulle n.
(Mosso S. Maria: elettori n. ........... , votanti n ......... , voti validamente espressi n. ........
favorevoli n. ........... , contrari n. ........... , bianche n. , nulle n. ......
Pistolesa: elettori n. ........ , votanti n. ........ , voti validamente espressi n. ...... ,
favorevoli n. ............ , contrari n. ........... , bianche n. .......... , nulle n. ......... ).
Il quesito sottoposto a refendum consultivo, dunque, deve ritenersi accolto, in quanto i voti attribuiti alla risposta affermativa non sono stati inferiori alla maggioranza dei voti validamente espressi dagli elettori complessivi dei due Comuni interessati, cosi' come disposto dall'articolo 36 della l. r. 16.1.1973, n. 4.