Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 409.

Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti



Il presente disegno di legge, intitolato "Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti", consta di 29 articoli suddivisi in quattro titoli e di un allegato contenente l'elenco dei comuni appartenenti alle cinque zone omogenee regionali
Il testo intende attuare il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 recante "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, come e' noto, ridefinisce le funzioni e le competenze regionali e comunali nella materia.
Infatti, nell'intento di considerare libero l'esercizio dell'attivita' distributiva e di semplificare il procedimento amministrativo ad essa connesso, viene abolito il regime di concessione regionale basato invece sul presupposto del pubblico servizio dell'attivita' distributiva medesima e si introduce la piu' semplice autorizzazione comunale, rimodellando quindi sia l'iter burocratico a cui e' soggetto l'imprenditore richiedente sia la possibilita' per lo stesso, terminato il cosiddetto periodo transitorio, di modularsi liberamente gli orari di servizio ed i conseguenti turni di riposo.
Pertanto il decreto, se da un lato spoglia le regioni del ruolo attivo di decidere sulla sorte dei singoli impianti di distribuzione mediante il soppresso istituto della "concessione", dall'altro lato invece conserva in capo alle stesse il potere di emanare norme di indirizzo programmatico a cui e' subordinata l'attivita' amministrativa comunale, oltre che la generale funzione regolamentare di cui all'art. 4 del decreto citato.
Inoltre le regioni sono chiamate a verificare annualmente l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e riferire al Ministero competente i risultati ottenuti.
Del resto una impostazione siffatta di competenze la si ricava gia' dalla lettera dell'art. 3 della legge 142/90 coordinata con il principio di sussidiarieta' di cui all'art. 2 L. 59/97, in base ai quali la regione e' l'Ente di programmazione, indirizzo e vigilanza mentre il comune, istituzione piu' vicina al cittadino, diventa il depositario delle funzioni amministrative attive sempre che non vi siano esigenze di carattere unitario da richiedere una soluzione a livello centrale.
Il presente disegno di legge si inserisce a pieno titolo nel quadro cosi' delineato dal legislatore: infatti, da un punto di vista sostanziale, esso e' lo strumento di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva carburanti a cui deve conformarsi la prevista attivita' comunale, sia per il rilascio delle autorizzazioni che per l'adeguamento degli impianti alla normativa di carattere ambientale e sanitaria.
Dal punto di vista formale, al fine di semplificare e rendere piu' agevole le citate funzioni dei comuni i quali, si sottolinea, fino al 20 marzo scorso (data di entrata in vigore del D.lgs. 32/98) non giocavano alcun ruolo nella materia, il presente disegno legislativo puo' considerarsi senza dubbio un "Testo Unico" poiche', abrogando le disposizioni contenute in ben quattro precedenti provvedimenti (due leggi regionali e due delibere di Consiglio), raccoglie in un solo testo tutti i precetti di indirizzo programmatico necessari in questa fase di "passaggio delle consegne".
Naturalmente vengono conservate, sebbene rivedute e corrette, le norme in vigore non in contrasto con la nuova disciplina abrogando invece quelle in palese contraddizione con la stessa.
Inoltre sempre nell'ottica di consentire uno svolgimento ottimale delle funzioni degli enti locali, il disegno di legge e' munito della clausola d'urgenza poiche' i comuni, in virtu' del meccanismo generato dal decreto 32/98, devono individuare entro 90 giorni criteri e norme per il rilascio delle autorizzazioni ma soprattutto sono soggetti al cosiddetto silenzio-assenso, di pari durata, a fronte delle richieste di installazione di nuovi impianti.

Analisi del testo.
In particolare la presente norma regionale consta di quattro titoli, di cui il primo contiene le gia' evidenziate finalita' della legge e l'ultimo, recante "Disposizioni finali", provvede al trasferimento ai comuni del materiale d'archivio e della documentazione relativa alle istanze in itinere (art. 26), istituisce un nuovo capitolo di spesa per il funzionamento del costituendo Osservatorio regionale della Rete Carburanti (art. 27) e, come sopra sottolineato, prevede l'abrogazione di precedenti norme regionali (art. 28) e la dichiarazione d'urgenza del testo in esame (art. 29).
I titoli II e III, invece, costituiscono il corpo centrale del disegno di legge recanti le norme di indirizzo programmatico a cui si faceva sopra riferimento.
Precisamente il titolo II, intitolato "Piano regionale di razionalizzazione rete distributiva carburanti", riprende i contenuti del precedente Piano regionale adeguandoli, sia nella forma che nella sostanza, al nuovo dettato legislativo.
Esso, a sua volta suddiviso in sei capi, si apre con le disposizioni di principio, i contenuti del Piano stesso nonche' la delimitazione, all'art. 5, dei casi in cui l'impianto assolve la funzione di pubblico servizio, in parte mutuata dal D.lgs. 32/98 con l'apposita aggiunta del dato chilometrico, al fine di evitare la chiusura di impianti nei piccoli centri a semplice discrezione comunale.
Il titolo II prosegue poi nelle definizioni delle "zone omogenee regionali", delle "zone omogenee a livello comunale" e delle "distanze per le nuove installazioni" (artt. 6, 7, 8 e 9), allo scopo di garantire comunque un'articolata presenza del servizio distributivo ed evitare fenomeni di squilibrio territoriale.
Viene fatta salva la possibilita' di modificare successivamente, con delibera di Giunta, i dati riportati sulla base della domanda e offerta del servizio nonche' delle particolari esigenze delle popolazioni interessate.
Gli articoli 11 e 12 definiscono i concetti di modifica e potenziamento degli impianti al fine precipuo di agevolare l'intervento comunale nelle operazioni di collaudo che, ai sensi del successivo articolo 17, viene predisposto dall'Autorita' locale e non piu' dalla regione come in precedenza dettava la L.R. 25/91.
Il capo IV reca quindi le norme programmatiche relative agli impianti eroganti GPL e metano per autotrazione indicando le distanze minime tra gli esercizi, differenti a seconda dei comuni interessati,e la percentuale massima del 15% per l'installazione degli impianti GPL stessi.
La detta percentuale viene innalzata rispetto a quella prevista del 6% del precedente Piano regionale, allo scopo di favorire lo sviluppo di tali miscele meno inquinanti ed evitare, nel contempo, concentrazioni geografiche degli impianti.
L'articolo 18, intitolato "Sistema informativo e Osservatorio", costituisce una rilevante novita' rispetto alla previgente legislazione regionale poiche' istituisce un Osservatorio permanente della Rete Carburanti che svolga, oltre al monitoraggio previsto dal D.lgs. 32/98, attivita' di analisi e di studio delle problematiche del settore, di informazione agli operatori pubblici e privati, di raccolta sistematica dei dati.
A tal fine il successivo articolo 27 prevede l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa i cui oneri, ammontanti per l'anno 1998 a Lire venti milioni, vengono prelevati da un capitolo del Settore "Disciplina e tutela dell'Artigianato".
Infine il titolo III detta la disciplina in tema di orari di servizio, turni di riposo e ferie, servizio notturno e deroghe.
Sebbene l'art. 7, comma 2 del D.lgs. 32/98 salva le vigenti disposizioni regionali in materia, si ritiene comunque preferibile inserire nel presente disegno di legge il titolo citato, per due ordini di fattori: da un lato il provvedimento regionale ancora in vigore (D.C.R. 620-11244 del 12/83) necessita di un profondo adeguamento al nuovo dettato legislativo e dall'altro lato si vuole dotare i comuni e gli operatori del settore di un solo e snello strumento normativo.