Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 382.

Interventi regionali in materia di usura



La presente proposta di legge nasce dall'esperienza maturata negli scorsi mesi dall'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura, istituito dal Consiglio regionale. Infatti, proprio l'attivita' svolta finora, e in particolare gli approfondimenti intervenuti nel corso dei due seminari svoltisi nel 1997, ha evidenziato come sia opportuno, necessario e anche urgente avviare iniziative concrete per vedere di venire incontro a chi e' vittima di tale grave fenomeno sociale cercando di facilitare l'applicazione della legge statale 7 marzo 1996, n. 108, superando intoppi e ritardi che si sono verificati e che ne stanno limitando l'efficacia di intervento.
L'Osservatorio ha infatti tra le sue finalita' anche quella di verificare e sollecitare la corretta ed efficace applicazione delle normative volte a prevenire e contrastare l'usura e la proposta di legge intende agire in tale direzione.
In analogia a quanto fatto da altri Consigli regionali (in particolare operano gia' in materia leggi della Regione Sicilia e della Regione Toscana) la proposta prevede degli interventi integrativi per il Fondo di solidarieta' e per il Fondo di prevenzione istituiti dalla citata legge n. 108 al fine di renderli il piu' possibile operativi e in grado di far fronte alle esigenze per cui sono stati istituiti.
Il Fondo di solidarieta' e' una delle novita' della legge 108/96: e' istituito presso il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e ha lo scopo di erogare mutui, senza interesse, di durata massima quinquennale, di importo pari al danno subito, a favore di soggetti a rischio (imprenditori, commercianti, artigiani, esercenti arti e professioni). L'intervento statale presuppone che la vittima, diventando destinataria di un muto a condizioni favorevoli, debba aver predisposto un piano di investimento per utilizzare le somme ricevute con il fine ultimo di essere reinserito nell'economia legale.
Il Fondo di prevenzione e' istituito presso il Ministero del Tesoro con una disponibilita' di fondi piuttosto consistente da suddividere sino al 70 per cento a favore dei Confidi (Consorzi Garanzia Fidi) e per il restante 30 per cento a favore delle associazioni e fondazioni antiusura riconosciute. I Confidi devono costituire appositi fondi speciali che fungono da garanzia fino all'80 per cento per operazioni di finanziamento erogate da Banche a favore di piccole e medie imprese ad "elevato rischio finanziario".
In particolare, per quanto riguarda il Fondo di solidarieta', la proposta di legge prevede che la Regione possa integrare le anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di mutuo concesse dal Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e l'articolo 1 fissa le modalita' di erogazione di tale integrazione.
Per il Fondo di prevenzione viene prevista la possibilita' che la Regione integri con proprie somme i fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi entro un massimo del 20 per cento. Si supera un tal modo l'ostacolo costituito dal limite dell'80 per cento imposto dalla legge per la concessione delle garanzie. Gli articoli 3, 4 e 5 disciplinano modalita', criteri, tempi e modi di rendicontazione per la concessione di contributi.
Si e' infine ritenuto, con l'articolo 6, di prevedere espressamente la possibilita' per la Giunta regionale, sentito l'Osservatorio, di erogare contributi a favore di fondazioni e associazioni che operano nel settore: tali contributi devono essere indirizzati a favore delle vittime dell'usura e per la diffusione di una cultura volta all'uso consapevole del denaro. Si e' in tal modo voluto ampliare la sfera di attivita' non limitandosi a interventi concreti per colpire e arginare il fenomeno dell'usura ma estendendola anche alla diffusione di una adeguata cultura al fine di prevenire per quanto possibile, l'insorgere di questo fenomeno grave penalmente, socialmente e moralmente, fenomeno oltretutto collegato a pesanti forme di criminalita' organizzata.
L'articolo finanziario suggerisce una misura della spesa che appare congrua per far fronte ai tre tipi di intervento proposti. Spetta comunque al Consiglio decidere definitivamente in merito, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili.