Relazione al Disegno di legge regionale n. 367.
Modifica della L.R. 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte)
La legge regionale 22/10/1996, n. 75, "Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte", ha introdotto profonde modifiche nel sistema organizzativo del turismo, prevedendo la soppressione delle Aziende di promozione turistica (enti pubblici dipendenti dalla Regione) e la costituzione di un'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte e di Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, quali organismi di natura privata a partecipazione mista pubblico-privata.
In conseguenza di tale processo di riordino del sistema sono state previste dalla legge regionale n. 75/96 norme specifiche per il personale dipendente dalle soppresse APT , dirette da un lato a salvaguardare posizioni giuridiche ed economiche e dall'altro ad agevolare l'avvio della nuova struttura utilizzando le esperienze professionali presenti in tale personale.
Con il 1. ottobre 1997 si e' conclusa la prima fase di attuazione della legge regionale n. 75/96, con la costituzione dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte, il riconoscimento delle prime Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, la soppressione delle APT , il trasferimento dei beni agli enti locali, l'inserimento del personale delle APT nel ruolo speciale transitorio della Regione, previsto dall'art. 22 e la sua assegnazione funzionale agli enti locali.
Per l'assegnazione definitiva del personale delle soppresse APT , prevista dall'art. 23, risulta tuttavia necessario proporre alcuni aggiustamenti normativi rispetto alla previsione fatta oltre un anno fa.
Cio' in primo luogo perche' la Regione, con legge 8-8-1997, n. 51, "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale", ha determinato le nuove dotazioni organiche del personale, e bisogna pertanto raccordare le disposizioni della legge regionale n. 75/96 con quelle della legge regionale n. 51/97.
In secondo luogo, al momento, alcune Agenzie locali sono in fase di costituzione e comunque anche quelle costituite non hanno ancora avuto il tempo e il modo di darsi un assetto che consenta di definire le esigenze di personale e di assegnare funzionalmente il personale ex APT , cosi' come previsto nella fase definitiva di attuazione della legge regionale n. 75/96 all'art. 23.
Il presente disegno di legge modifica quindi i commi 1 e 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 75/96, prorogando il termine per l'inserimento del personale ex APT nel ruolo definitivo della Regione e per l'assegnazione funzionale alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali e raccordando le norme della legge regionale n. 75/96 con quelle della legge regionale n. 51/97.