Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7573.

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.

Presentata da MORICONI ENRICO, CARACCIOLO GIOVANNI, CHIEZZI GIUSEPPE, GIORDANO COSTANTINO, PAPANDREA ROCCO, SUINO MARISA, TAPPARO GIANCARLO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.
(Finalita')

1. Ai fini della tutela della salute umana e degli animali, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, e' vietato a chiunque l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione, la detenzione di esche e bocconi contenenti sostanze velenose o nocive come definite dal comma 2.
2. Il divieto si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale.

Art. 2.
(Derattizzazione)

1. Alle attivita' di derattizzazione devono essere preferite tutte le azioni preventive di igiene, pulizia, manutenzione dell'ambiente e degli edifici atti.
2. Eventuali derattizzazioni devono escludere l'utilizzo di veleni.

Art. 3.
(Bonifica delle aree)

1. A seguito di accertamenti di violazioni del divieto di cui all'articolo 1, effettuati dagli organi di vigilanza competenti, ovvero sulla base delle denunce o segnalazioni degli interessati o dei medici veterinari, ai sensi dell'articolo 4, confermate dai risultati delle analisi eseguite dal laboratorio di cui all'articolo 5 o da altri istituti competenti, anche nel caso in cui non vengano individuati i responsabili degli illeciti, l' ASL competente per zona attiva, con procedura d'urgenza, in collaborazione con la Polizia Provinciale, adeguate attivita' di bonifica dell'area colpita. A tali attivita', sotto il coordinamento della Polizia Provinciale e della Polizia Comunale, possono collaborare le guardie ecologiche volontarie ( GEV ), le guardie zoofile, le guardie ittico-venatorie volontarie nonche' i proprietari o conduttori dei fondi interessati.
2. Qualora nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, siano rinvenute altre esche avvelenate, ovvero nel mese successivo al primo episodio si verifichino nello stesso areale uno o piu' ulteriori episodi di avvelenamento o di rinvenimento esche, il comune territorialmente competente, dispone con urgenza la delimitazione dell'area e dei punti di accesso con avvisi segnalanti il pericolo dandone altresi' adeguata pubblicizzazione ai cittadini.

Art. 4.
(Compiti del Medico veterinario)

1. Il medico veterinario che nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica e' tenuto a darne comunicazione, entro ventiquattro ore, all' ASL ed al comune di competenza mediante apposita scheda predisposta dall'Assessorato regionale alla Sanita'.
2. La suddetta scheda e' distribuita ai Medici veterinari a cura dell'Assessorato regionale alla Sanita' in collaborazione con l'Ordine dei Medici Veterinari entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Il medico veterinario, nei casi in cui al coma uno, qualora avvenga il decesso dell'animale, deve inviare un campione del contenuto gastrico dell'animale e qualsiasi altro campione utile per l'identificazione dell'eventuale veleno al laboratorio di cui all'articolo 5, secondo le modalita' di cui allo stesso articolo.

Art. 5.
(Analisi di laboratorio)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, assicura, nell'ambito del sistema sanitario regionale, l'utilizzo di almeno una struttura dotata di laboratorio in grado di esaminare i campioni tissutali e di contenuto gastrico degli animali uccisi o eventuali parti di esche con possibilita' di ricerca almeno dei seguenti veleni: stricnina, fosfuro di zinco, organofosforici-carbammati, metaldeide, anticoagulanti, arsenico, cloralosio, criidina, cianuri, erbicidi triazinici, clorati, paraquat, DNOC, imidaclopride anche ricorrendo alla struttura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
2. La Giunta regionale nello stesso termine individua le modalita' d'accesso alla struttura da parte dei medici veterinari. La Giunta regionale informa contestualmente il Consiglio regionale degli adempimenti di cui al comma 1.

Art. 6.
(Termine per le analisi di laboratorio)

1. La struttura di cui all'articolo 5 e' tenuta ad eseguire le analisi utili all'individuazione delle sostanze velenose utilizzate entro i dieci giorni dall'arrivo del campione ovvero entro i tempi congrui al tipo di analisi. Entro tale data il risultato degli esami e' comunicato al medico veterinario responsabile dell'invio, all' ASL ed al comune territorialmente competente.

Art. 7.
(Cartografia)

1. Le province, entro il 31 gennaio di ogni anno, rendono pubblica, con apposita cartografia, la distribuzione degli episodi di avvelenamento dell'anno precedente, nonche' la loro localizzazione temporale.

Art. 8.
(Lista delle sostanze)

1. La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, indica una lista delle sostanze velenose che devono essere sottoposte a vendita in regime controllato tramite registrazione.
2. La lista, di cui al comma 1, aggiornata ogni due anni sulla base di eventuali variazioni nelle sostanze utilizzate cosi' come indicato dai reperti tossicologici relativi ai casi esaminati, e' pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 9.
(Commissione tecnicoconsuntiva)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale alla Sanita' istituisce una Commissione tecnico-consultiva sul problema dell'avvelenamento degli animali e problematiche affini e connesse, composta da:
a) l'Assessore regionale alla Sanita' o suo delegato, che la presiede;
b) un rappresentante dell'Ordine dei Medici veterinari presenti sul territorio regionale;
c) un rappresentante della facolta' di Medicina Veterinaria;
d) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Regione Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;
e) tre rappresentanti delle Associazioni del volontariato animalista attive sul territorio regionale.
2. La Commissione tecnico scientifica ha funzione di indirizzo e verifica dell'applicazione della presente legge e deve essere convocata almeno a cadenze trimestrali.

Art. 10.
(Sanzioni amministrative)

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 e' soggetto ad una sanzione amministrativa da 1.549,37 a 6.785,95 euro. E' altresi' previsto il sequestro cautelare delle esche e bocconi avvelenati e la confisca amministrativa degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 da parte di soggetti titolari di autorizzazioni o licenze regionali o provinciale inerenti attivita' faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco e' disposta la revoca dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza.
3. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 rivesta la qualifica di Guardia particolare giurata, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata ed e' prevista la revoca definitiva del Decreto o della Nomina di Guardia particolare giurata.

Art. 11.
(Accertamento e Applicazione delle sanzioni amministrative)

1. All'accertamento delle violazioni della presente legge provvedono le guardie ittico-venatorie, zoofile, ecologiche, gli agenti di polizia giudiziaria.
2. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la provincia nel cui territorio sono avvenute le violazioni, con le modalita' di cui alla l. 689/1981.

Art. 12.
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, e' prevista la spesa complessiva di 200.000,00 euro, rispettivamente per gli anni 2004 e 2005.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, nell'ambito dell' UPB n. 27031 (Sanita' pubblica Sanita' animale igiene degli allevamenti Tit. I spese correnti) del bilancio regionale, alla spesa a carico diretto della Regione per l'istituzione e il funzionamento della Commissione tecnico-consuntiva, sul problema dell'avvelenamento degli animali e problematiche affini e connesse, con stanziamento pari a euro 50.000,00 ed alla erogazione alle ASL e all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per sostenere l'attivita' di bonifica delle aree interessate nonche' per supportare le analisi di laboratorio utili all'individuazione delle sostanze velenose con stanziamento pari a 150.000,00 euro.
3. Per la copertura delle spese previste per gli anni 2004 e 2005, si provvede secondo il disposto dell'articolo 30, comma 1, della legge finanziaria 2003 e secondo l'articolo 8 della legge regionale di contabilita'.