Disegno di legge regionale, n. 7557.
Disciplina delle associazioni di promozione sociale. 1. La Regione Piemonte riconosce il valore delle associazioni di promozione sociale come espressioni dei principi di partecipazione, solidarieta' e pluralismo e ne promuove lo sviluppo, in attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, di persone e di enti, riconosciute e non riconosciute, i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attivita' di utilita' sociale a favore di terzi o di associati, senza finalita' di lucro e con lo scopo di recare benefici diretti o indiretti ai singoli e alla collettivita'.
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attivita' prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessita', le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attivita' le risorse economiche derivanti da:
1. E' istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte. Il registro regionale si articola in una sezione regionale e in sezioni provinciali.
1. Le associazioni di cui all'articolo 6, comma 2, che operano a livello regionale, o che hanno in Piemonte un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero che operano almeno in tre province, ovvero le associazioni di enti, ovvero gli organismi di collegamento e di coordinamento regionali delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7 della l. 383/2000, sono iscritte nella sezione regionale del registro.
1. Le associazioni di cui all'articolo 6, comma 2, che non rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 7, sono iscritte, in base alla localita' della propria sede legale, nella corrispondente sezione provinciale del registro regionale.
1. Il ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione regionale del registro e' ammesso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi al Presidente della Giunta regionale, che decide previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Osservatorio regionale per l'associazionismo di cui all'articolo 10.
1. E' istituito l'Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale, con sede a Torino, composto da:
1. La Regione, le province, i comuni e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze:
1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici hanno facolta' di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale di cui all'articolo 6.
1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico del bilancio regionale le seguenti spese:
1. La legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell'associazionismo), e' abrogata. 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le associazioni iscritte agli albi provinciali di cui all'articolo 3 della l.r. 48/1995, ove istituiti, possono, qualora in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, presentare alla Giunta regionale o alle province la richiesta di iscrizione rispettivamente alla sezione regionale o provinciale del registro, ai sensi degli articoli 7 e 8.
(Finalita' e oggetto)
2. La presente legge:
a) determina i criteri e le modalita' con cui la Regione riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale favorendone lo sviluppo;
b ) istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
c) istituisce l'Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale;
d) disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale.
(Associazioni di promozione sociale)
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale ai fini della presente legge i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalita' la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.
3. Non sono altresi' considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che limitano l'ammissione degli associati in rapporto alle condizioni economiche, che attuano discriminazioni di qualsiasi natura nell'ammissione degli associati, che prevedono a qualsiasi titolo il diritto di trasferimento della quota associativa, che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o di quote di natura patrimoniale.
(Atto costitutivo e statuto delle associazioni di promozione sociale)
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attivita' istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita' delle cariche associative;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilita' sociale.
(Prestazioni degli associati)
2. Per potere espletare le attivita' istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 12, i lavoratori che fanno parte delle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 6, hanno diritto di usufruire di forme di flessibilita' dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
(Risorse economiche delle associazioni di promozione sociale)
a) quote e contributi degli associati;
b) eredita', donazioni e legati;
c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita' di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
h) altre entrate compatibili con le finalita' sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
(Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale)
2. Per l'iscrizione nel registro regionale le associazioni devono:
a) avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno sei mesi, ovvero avere almeno una sede operativa in Piemonte, attiva da non meno di sei mesi, ed essere una articolazione territoriale di un'associazione iscritta al registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge 383/2000;
b) essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
3. La perdita di uno solo dei due requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dal registro regionale.
4. Nel registro devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione, l'ambito territoriale di attivita', il settore di intervento. Nel registro devono altresi' essere iscritti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.
5. L'iscrizione nel registro regionale e' incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato).
6. L'iscrizione nel registro regionale e' condizione necessaria per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 12 e per usufruire dei benefici di cui alla legge 383/2000.
7. Il registro regionale e' pubblicato con cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
(Sezione regionale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale)
2. La sezione regionale del registro regionale e' conservata, gestita e aggiornata dalla Giunta regionale.
3. La Regione Piemonte provvede con cadenza biennale alla revisione della sezione regionale del registro per verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione alle associazioni. Il riscontro della perdita di uno solo dei due requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, comporta la cancellazione dell'associazione dal registro regionale.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana il regolamento di esecuzione che disciplina i procedimenti per l'iscrizione, la cancellazione, la revisione, la conservazione e la pubblicazione del registro regionale. Il regolamento stabilisce, altresi', il termine per la conclusione del procedimento attivato dalla richiesta di iscrizione al registro regionale nonche' le modalita' di individuazione dei rappresentanti delle associazioni in seno all'Osservatorio di cui all'articolo 10.
(Sezione provinciale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale)
2. Le sezioni provinciali del registro regionale sono conservate, gestite e aggiornate dalle province.
3. Le province provvedono con cadenza biennale alla revisione della sezione provinciale del registro per verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione alle associazioni. Il riscontro della perdita di uno solo dei due requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, comporta la cancellazione dell'associazione dal registro regionale.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 3, ed in armonia con lo stesso, le province emanano il regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla sezione provinciale del registro regionale.
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)
2. Il ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione provinciale del registro e' ammesso nei termini e all'organo dell'amministrazione provinciale individuati da ciascuna provincia nel regolamento di cui all'articolo 8 comma 4. Detto organo decide previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Osservatorio regionale per l'associazionismo di cui all'articolo 10.
3. Il ricorso in via giurisdizionale avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione regionale e dalle sezioni provinciali del registro e' ammesso entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione degli stessi al tribunale amministrativo regionale del Piemonte.
(Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale)
a) Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) otto membri designati dalle province, uno ciascuno per provincia;
c) quattro membri designati dalle Associazioni rappresentative delle autonomie locali, uno ciascuno in rappresentanza dell' ANCI , dell' UNCEM , della Lega Autonomie Locali, della Consulta Unitaria dei Piccoli Comuni del Piemonte;
d) quindici membri in rappresentanza delle Associazioni di promozione sociale iscritte al registro di cui all'articolo 6. L'individuazione dei membri e' effettuata nel rispetto dei principi di elettivita' da parte delle associazioni iscritte e di rappresentativita' delle sezioni regionale e provinciali del registro, secondo modalita' definite dalla Giunta regionale mediante il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7, comma 4.
2. Nel corso della prima riunione l'Osservatorio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le proprie modalita' di funzionamento adottando apposito regolamento interno.
3. I membri dell'Osservatorio regionale, che prestano la loro attivita' a titolo gratuito, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale, e comunque fino all'insediamento dell'Osservatorio successivo.
4. L'Osservatorio regionale svolge i seguenti compiti:
a) analizza i bisogni del territorio e le priorita' d'intervento;
b) formula proposte operative in materia di associazionismo di promozione sociale;
c) promuove, direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di promozione sociale, iniziative di studio e di ricerca in tema di associazionismo;
d) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccoglie ed aggiorna dati, documenti e testimonianze sulle attivita' della promozione sociale;
e) esprime il parere obbligatorio di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, nel caso di ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione di iscrizione.
f) conserva copia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 12.
(Rapporti Regione ed enti locali)
a) favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa;
b) hanno facolta' di mettere a disposizione, previa verifica di disponibilita', spazi e attrezzature nelle proprie strutture con utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6;
c) hanno facolta' di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprieta', non utilizzati per fini istituzionali e previa verifica di disponibilita', alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6 per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali;
d) hanno facolta' di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 12.
2. La Regione e le province, per quanto di competenza, hanno facolta' di disporre controlli sulle attivita' delle associazioni iscritte nelle corrispondenti sezioni del registro regionale di cui all'articolo 6.
(Convenzioni)
2. Per la stipula delle convenzioni, e' condizione necessaria la presentazione di un progetto da parte delle associazioni.
3. Nella valutazione dei progetti, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici valorizzano i criteri di affidabilita' tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonche' di qualita' e adeguatezza del progetto.
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' indicate nelle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica della prestazioni e di controllo della loro qualita' nonche' le modalita' di rimborso delle spese concordate effettivamente sostenute e documentate.
5. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilita' civile verso terzi, di cui all'articolo 30, comma 3 della l. 383/2000, costituisce elemento essenziale della convenzione. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione.
6. L'ente pubblico che stipula la convenzione ne trasmette copia all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 10, entro i successivi sessanta giorni.
7. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla entrata in vigore della presente legge.
(Norma finanziaria)
a) euro 50.000,00 per l'anno 2003;
b) euro 50.000,00 per l'anno 2004;
c) euro 50.000,00 per l'anno 2005.
2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2003 viene istituito nell'unita' previsionale di base ( UPB ) n. 32031 (Attivita' culturali istruzione spettacolo - Promozione attivita' culturali - Titolo I spese correnti) il capitolo con la seguente denominazione "Funzionamento e attivita' dell'Osservatorio regionale per l'associazionismo" con la dotazione di euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa.
3. Per gli anni 2004 e 2005 il capitolo di cui al comma 2 e' dotato di euro 50.000,00 in termini di competenza per ciascuno dei due anni.
4. Agli oneri relativi all'anno 2003 si provvede mediante riduzione di pari importo della dotazione finanziaria di euro 50.000,00 dall' UPB n. 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I spese correnti).
(Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48)
(Norme transitorie)
2. L'iscrizione agli albi provinciali di cui all'articolo 3 della l.r. 48/1995 e limitatamente al periodo di transitorieta' di cui al comma 1, produce gli effetti derivanti dall'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6.
3. Le convezioni stipulate fra le associazioni e gli enti locali o la Regione ai sensi degli articoli 4 e 5 della l.r. 48/1995 restano in vigore fino alla loro scadenza.