Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7555.

Istituzione del Museo Regionale dell'Agricoltura e della cultura contadina.

Presentata da TAPPARO GIANCARLO, CHIEZZI GIUSEPPE, DEORSOLA SERGIO, MORICONI ENRICO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Istituzione dell'associazione "Museo regionale dell'Agricoltura e della cultura contadina")

1. E' costituita l'Associazione "Museo Regionale dell'Agricoltura e della cultura contadina", con sede legale presso la Regione Piemonte e sede operativa ed espositiva presso la tenuta de La Mandria di Chivasso, di seguito denominata Associazione.
2. L'Associazione, con personalita' giuridica di diritto pubblico, e' costituita a maggioranza pubblica.

Art. 2.
(Istituzione del "Museo Regionale dell'Agricoltura e della cultura contadina")

1. L'Associazione istituisce, organizza e gestisce il "Museo Regionale dell'Agricoltura e della cultura contadina" con rapporto a rete con altre realta' museali locali e settoriali che aderiscono volontariamente all'iniziativa.
2. La rete museale del "Museo Regionale dell'Agricoltura e della cultura contadina" e' strutturata in modo tale da permettere una interazione tra la sede centrale de La Mandria di Chivasso e le diverse realta' museali, ecomuseali e documentaristiche locali e settoriali, esistenti o che verranno in futuro istituite, riguardanti l'agricoltura e la cultura contadina del Piemonte nei suoi diversi aspetti che si sono susseguiti nel tempo.

Art. 3.
(Finalita')

1. L'Associazione promuove mediante l'istituzione e la gestione del "Museo Regionale dell'Agricoltura e della cultura contadina":
a) il reperimento, l'organizzazione espositiva dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature che hanno caratterizzato la storia dell'agricoltura in Piemonte;
b) la raccolta e l'organizzazione della documentazione e delle testimonianze, anche cinematografiche e video, films e ipertesti, che abbiano per soggetto l'agricoltura e la cultura contadina piemontese;
c) ogni altro elemento utile sulla storia dell'agricoltura e della cultura contadina in Piemonte, intesa come civilta', costumi, tradizioni;
d) la periodica rappresentazione nella tenuta de La Mandria di Chivasso di alcuni aspetti relativi alla storia delle tecniche e metodologie agricole di coltivazione e di lavorazione dei prodotti e degli usi e costumi della vita della civilta' contadina.

Art. 4.
(Struttura dell'Associazione)

1. Fanno parte dell'Associazione:
a) la Regione Piemonte;
b) le Province del Piemonte;
c) il Comune di Chivasso;
d) l'Universita' di Torino e del Piemonte Orientale (Facolta' di Agraria e di Storia);
e) gli enti locali piemontesi, gli enti pubblici, gli enti privati, le fondazioni, scuole, centri di ricerca che vi aderiscono secondo le regole statutarie;
f) associazioni imprenditoriali, sindacali e culturali relative al mondo agricolo e alla cultura contadina.
2. Sono individuati quali soci fondatori i soggetti che ne dichiarano la disponibilita'.

Art. 5.
(Statuto)

1. Lo Statuto dell'Associazione "Museo Regionale dell'Agricoltura e della cultura contadina" viene predisposto dalla Giunta Regionale entro 120 giorni dall'approvazione della presente proposta di legge. Tale Statuto viene sottoposto alla Commissione competente del Consiglio Regionale del Piemonte per un parere.
2. Lo Statuto definisce anche i criteri e le modalita' dell'ubicazione della sede centrale del Museo presso la tenuta de La Mandria di Chivasso e i rapporti con le altre realta' museali del settore agricoltura presenti in Piemonte che intendono aderire.
3. Lo Statuto stabilisce le modalita' di elezione degli organi direttivi e delle strutture organizzative connesse.
4. Lo Statuto prevede un Comitato Scientifico con un numero massimo di quindici componenti, scelti tra persone di riconosciuta competenza nel campo agricolo, comprovata da specifici titoli o attivita'.
5. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati con le seguenti modalita':
a) meta' piu' uno dal Consiglio Regionale del Piemonte nell'ambito di un elenco di candidati proposti dai soci fondatori dell'Associazione "Museo Regionale dell'Agricoltura e della cultura contadina", con l'esclusione della Regione;
b) la rimanente parte direttamente dall'Associazione.
6. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive ed elabora proposte e programmi specifici per l'attivita' del Museo.

Art. 6.
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata, per l'anno 2004, la spesa complessiva di 1.500.000,00 euro da ricomprendersi nell'Unita' previsionale di base n. 12991 (Sviluppo dell'Agricoltura Direzione Tit. I spese correnti).
2. Alla spesa di istituzione e funzionamento dell'Associazione "Museo Regionale dell'Agricoltura e della cultura contadina" quantificata in euro 1.500.000,00 euro, si fa fronte ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).