Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7554.

Proposta di legge elettorale: Un altro futuro e' possibile.

Presentata da MORICONI ENRICO, CHIEZZI GIUSEPPE, CONTU MARIO, PAPANDREA ROCCO, TAPPARO GIANCARLO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.

1. I Consiglieri regionali del Piemonte sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Le liste concorrenti possono accorparsi in coalizioni contrapposte.
3. Le coalizioni designano un proprio candidato alla Presidenza e alla Vice Presidenza della Giunta regionale.
4. La scheda elettorale riporta graficamente l'accorpamento delle coalizioni ed i nominativi dei candidati designati alla Presidenza e Vice Presidenza della Regione.

Art. 2.

1. I candidati designati alla Presidenza e alla Vice Presidenza della Giunta regionale dalla coalizione vincente e dalla prima delle perdenti sono eletti Consiglieri regionali di diritto in quota alle coalizioni di appartenenza.

Art. 3.

1. Ogni elettore dispone di un solo voto di lista e, nelle circoscrizioni con piu' di tre candidati, ha facolta' di attribuire due preferenze, una per ogni sesso; nel caso d'espressione di una sola preferenza essa puo' indifferentemente fare riferimento ad un candidato di uno dei due sessi.

Art. 4.

1. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Art. 5.

1. Il Consiglio regionale del Piemonte e' composto da sessanta membri. Cinquantuno seggi sono assegnati alle liste concorrenti in ragione proporzionale e nove seggi sono assegnati come premio di maggioranza alle liste concorrenti della coalizione vincente in ragione proporzionale attingendo, a partire dai primi esclusi, dalle liste della coalizione vincente.

Art. 6.

1. La ripartizione dei seggi tra le Province della Regione e' effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, facendo riferimento ai censimenti periodici, per il numero dei seggi del Consiglio regionale e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni Provincia sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
2. Il numero minimo di seggi assegnati alle Province e' di due.

Art. 7.

1. Al Consiglio regionale e' riservata la convalida della elezione dei propri componenti secondo le norme del suo regolamento interno.
2. La conferma dell'elezione del Presidente e del Vice Presidente della Giunta avviene a seguito della approvazione del Programma di governo con il quale si propongono al Consiglio le linee politiche ed amministrative per la legislatura.
3. Il Presidente e il Vice Presidente della Giunta vengono confermati a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio regionale con votazione per appello nominale.
4. A seguito dell'approvazione del Programma di governo e della conferma del Presidente e del Vice Presidente della Giunta viene eletta a maggioranza assoluta dall'Assemblea consiliare l'intera lista degli Assessori proposta dal Presidente.
5. La lista degli Assessori puo' comprendere non piu' di quattro Assessori esterni al Consiglio regionale, che non hanno diritto di voto.

Art. 8.

1. In caso di impedimento del Presidente della Giunta per decesso, inabilita', sue dimissioni, la presidenza della Giunta regionale e' assunta dal Vice Presidente, il quale assume gli stessi poteri e funzioni del Presidente. In caso di impedimento anche del Vice Presidente, il Consiglio regionale viene sciolto e conclusa la legislatura.