Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7542.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 'Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato ' e alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 'Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale '.

Presentata da COTA ROBERTO, BOTTA MARCO, DI BENEDETTO ALESSANDRO, POZZO GIUSEPPE, RIBA LIDO, TOSELLI PIETRO FRANCESCO.

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 39/1998)

1. Al comma 1 le parole "e l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale" sono sostituite da "i Vice Presidenti del Consiglio regionale e i Consiglieri Segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale".
2. Al comma 3 le parole "di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, ove necessario d'intesa con l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti "di comunicazione della Giunta sono definite dalla Giunta regionale".
3. Dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3 bis. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio sono definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza nei limiti di sei unita' di personale per l'ufficio di comunicazione del Presidente, di cinque unita' per l'ufficio di comunicazione dei Vice Presidenti e quattro unita' di personale per l'ufficio di comunicazione dei Consiglieri Segretari. Per gli uffici di comunicazione del Consiglio regionale si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20. L'Ufficio di Presidenza provvede con propria deliberazione alla ripartizione delle risorse tra gli uffici di comunicazione dei VicePresidenti e dei Consiglieri segretari".
4. Al comma 5, dopo le parole "uffici di comunicazione", sono aggiunte le parole "della Giunta regionale".
5. Dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5 bis. L'Ufficio di comunicazione del Presidente del Consiglio e l'Ufficio di comunicazione dei Vice Presidenti del Consiglio, nei limiti dei quattro quinti della spesa di cui al comma 3 bis, e l'Ufficio di comunicazione dei Consiglieri Segretari, nei limiti di spesa di cui al comma 3 bis, si avvalgono anche di personale esterno all'Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o mediante l'utilizzo di incarichi professionali. Il relativo trattamento economico e' stabilito in relazione alle prestazioni richieste".
6. Al comma 6, dopo le parole "al comma 3" sono aggiunte le parole "e comma 3 bis".
7. Al comma 8 le parole "ai commi 4 e 5" sono sostituite con le seguenti "ai commi 4, 5 e 5 bis".
8. Al comma 8 le parole "e Presidente del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti "del Presidente del Consiglio regionale, dei Vicepresidenti del Consiglio regionale e dei Consiglieri Segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale".
9. Al comma 8 bis dopo le parole "all'articolo 1, comma 3" sono aggiunte le parole "e comma 3 bis".
10. Al comma 8 bis primo periodo dopo le parole "Consiglio regionale" sono aggiunte le parole "laddove previsto".

Art. 2.
(Modificazione alla l.r. 51/1997)

1. All'articolo 14, comma 1, lettera g), le parole "n. 15 uffici di comunicazione" sono sostituite da "n. 16 uffici di comunicazione".

Art. 3.
(Norma finanziaria)

1. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, presunta per l'anno 2003 in 80.000 euro, si fa fronte mediante l'utilizzo di disponibilita' finanziarie dell' U.P.B. 9001 del Bilancio regionale (Bilanci e finanze-Spese del Consiglio regionale- Titolo I- Spese Correnti).
2. Per l'anno 2004 e successivi si fa fronte ai sensi del comma 1, articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 4.
(Disposizioni finali transitorie)

1. In sede di prima attuazione, ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3 bis, della l.r. 39/1998, la categoria contrattuale di riferimento e' la "D" ed il livello contrattuale e' il "3".