Proposta di legge regionale, n. 7509.
Nuove norme in materia di tutela degli animali da affezione. 1. La Regione Piemonte promuove la cultura della convivenza equilibrata delle persone con gli animali d'affezione, la tutela delle condizioni di vita e la protezione degli stessi, nonche' l'educazione al loro rispetto.
1. Il proprietario di animale d'affezione o detentore, anche temporaneo, deve garantire all'animale un trattamento adeguato alla specie, alle attitudini naturali e dignita', deve provvedere alla sistemazione e al mantenimento dello stesso, garantendo in particolare le seguenti essenziali condizioni:
1. Sono vietati spettacoli, gare, feste, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste per gli animali. In ogni caso e' vietato organizzare, promuovere e assistere a combattimenti fra animali.
1. E' vietato a chiunque l'abbandono di cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
1. Gli animali d'affezione che vivono in liberta' non possono essere usati a scopo di sperimentazione, o per qualsiasi altro scopo che ne pregiudichi l'integrita' fisica; e' altresi' vietato a chiunque possieda, a qualsiasi titolo, animali farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione o per qualsiasi altro scopo che ne pregiudichi l'integrita' fisica.
1. La scomparsa per qualsiasi causa di un cane o di un gatto deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro tre giorni al servizio veterinario del dipartimento di prevenzione dell' ASL agli organi di polizia locale del Comune o, quando istituito, agli uffici comunali per la tutela degli animali.
1. Al fine di diminuire il fenomeno del randagismo, i Comuni singoli o associati, di concerto con le ASL e su proposta delle associazioni o enti di protezione animale, predispongono programmi mirati per il controllo demografico e per la limitazione delle nascite su cani e gatti randagi, accolti presso strutture pubbliche o private o lasciati liberi.
1. I Comuni, avvalendosi delle ASL e delle associazioni protezionistiche, tutelano le colonie di gatti che vivono in stato di liberta', provvedendo all'alimentazione della colonia e al controllo della crescita della popolazione felina, ed e' fatto divieto a chiunque di maltrattarli e di allontanarli dal loro habitat.
1. Le Province, i Comuni singoli o associati e le Comunita' montane predispongono piani di cattura per i cani vaganti inselvatichiti, di concerto con le associazioni ed enti di protezione animale e con le ASL .
1. La Regione concede contributi agli enti di cui all'articolo 1 per la realizzazione degli interventi di loro competenza e per il finanziamento di progetti specifici.
1. La Regione eroga contributi ai Comuni singoli o associati affinche' prevedano sistemi di adozioni di cani e gatti abbandonati o ricoverati presso le strutture, da parte di privati cittadini. A tal fine, il Comune puo' concedere agli stessi il rimborso delle spese di vaccinazione o un contributo per il mantenimento, le cui modalita' e criteri sono stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 13, obbligandoli comunque a sottoporli a visite periodiche presso i servizi veterinari delle ASL .
1. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con apposito regolamento le modalita' di attuazione della stessa.
1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa per l'anno finanziario 2003 di 500.000,00 euro.
1. Le disposizioni della presente legge si coordinano con le norme vigenti in materia di anagrafe canina, prevenzione del randagismo, con le disposizioni in materia di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da affezione a fini commerciali.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
(Finalita')
2. Ai fini della presente legge si intende per animale d'affezione ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini riproduttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attivita' utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione.
3. La Regione altresi' condanna ogni atto di crudelta' contro gli animali, il maltrattamento e l'abbandono, lo sfruttamento ai fini di intrattenimento o accattonaggio, l'utilizzo per combattimenti e competizioni violente.
4. All'attuazione delle presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, le Comunita' montane, le Aziende sanitarie locali, con la collaborazione delle Associazioni protezionistiche e di volontariato.
(Trattamento degli animali d'affezione)
a) cibo e acqua in quantita' sufficiente e adeguata;
b) spazio vitale di movimento adeguato alla specie ed alla taglia;
c) assistenza veterinaria e profilassi delle principali malattie infettive;
d) custodia al fine di evitarne in ogni modo la fuga o da esporlo a pericoli per la sua incolumita' fisica o da rappresentare un pericolo per le persone e le cose;
e) prevenzione di comportamenti dell'animale che arrechino disturbo alla collettivita'.
2. E' vietato detenere animali d'affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da arrecare pregiudizio al benessere degli animali stessi.
3. Il rapporto con l'animale d'affezione deve essere equilibrato e l'addestramento deve essere impartito con metodi non violenti. Su tutto il territorio regionale sono vietate mutilazioni corporee a scopo estetico, salvo non siano praticate chirurgicamente dal medico veterinario entro i primi quindici giorni di vita dell'animale. Qualora, dopo i primi quindici giorni di vita dell'animale, il medico veterinario ritenesse comunque necessaria o consigliabile la mutilazione corporea a scopo estetico, il relativo intervento dovra' essere giustificato da apposita certificazione del medico veterinario, che ne specifichi la natura e le motivazioni.
4. E' fatto altresi' divieto, anche ai fini della salute umana e dell'igiene pubblica, preparare, detenere e abbandonare esche o bocconi avvelenati.
(Spettacoli, esposizioni e competizioni di animali da affezione)
2. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di animali di eta' inferiore a quattro mesi.
3. In occasione di attivita' di pubblicita', spettacolo, sport, esibizione o analoghe manifestazioni a scopo di lucro, che implichino l'utilizzazione di animali da compagnia, una quota pari al 5% dell'incasso deve essere versata dall'organizzatore alla Regione.
4. La Regione e' vincolata all'utilizzo di tali fondi per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.
(Abbandono degli animali d'affezione)
2. Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprieta' o alla detenzione dell'animale da affezione per sopravvenuta e comprovata impossibilita' di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune o ai servizi veterinari dell' ASL di residenza che, accertata la fondatezza della motivazione, dispongono il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero.
(Divieto di sperimentazione e divieto di soppressione)
2. I cani, i gatti e gli altri animali d'affezione a chiunque appartenenti, nonche' i cani randagi e i gatti che vivono in liberta' o ospitati presso i canili o presso altre strutture pubbliche o private, non possono essere soppressi dal proprietario dell'animale, dal detentore o dal gestore del canile o di altre strutture pubbliche e private, se non perche' gravemente malati e incurabili o perche' di comprovata pericolosita' per l'incolumita' delle persone.
3. Provvedono alla soppressione degli animali nei casi consentiti soltanto medici veterinari dipendenti dalle Aziende sanitarie locali o liberi professionisti che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale o al gestore del canile o della struttura un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. La soppressione e' effettuata in modo eutanasico.
(Animali d'affezione smarriti o rinvenuti)
2. Chiunque rinvenga un animale d'affezione vagante ne da' comunicazione agli organi di cui al comma 1, fornendo per quanto possibile, le indicazioni necessarie al recupero dell'animale vagante, o provvede direttamente alla consegna alla struttura di ricovero per animali piu' vicina.
3. Gli animali d'affezione, non appena catturati o ritrovati vengono affidati in ricovero e custodia alle apposite strutture pubbliche o private convenzionate. Se regolarmente tatuati sono restituiti al possessore, dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.
4. Gli animali vaganti privi di elementi identificativi, o qualora non siano reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano a giudizio del responsabile della struttura di ricovero adeguate garanzie di buon trattamento o alle associazioni di volontariato e per la protezione degli animali.
5. In caso di morte, o grave infermita', o privazione della liberta' personale del possessore dell'animale d'affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo o ad adottarlo, l'animale e' trasferito a cura del servizio veterinario dell' ASL , presso il ricovero piu' idoneo, sino a quando se ne renda possibile la riconsegna al possessore o a persona di sua fiducia o, quando cio' non sia possibile, l'adozione.
(Prevenzione del randagismo, controllo delle nascite, delle malattie e profilassi)
2. Tali enti promuovono campagne di informazione sulle principali malattie infettive e contagiose.
(Protezione dei gatti che vivono in stato di liberta')
2. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o parte di esso, urbano o extraurbano, pubblico o privato, nel quale vive una colonia di gatti in modo stabile.
(Cani vaganti inselvatichiti)
2. La Regione indennizza gli imprenditori agricoli delle perdite di bestiame causate da cani randagi inselvatichiti.
3. I criteri e le modalita' per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno determinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.
(Contributi e Programma di prevenzione)
2. La Regione promuove, in collaborazione con le Province, i Comuni, i Servizi veterinari delle ASL , il Provveditorato agli Studi e le Associazioni per la protezione degli animali:
a) programmi di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico, finalizzati all'educazione e al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute;
b) campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per incentivare l'affidamento e l'adozione degli animali abbandonati e la pratica delle cosi' dette "adozioni a distanza" degli animali ricoverati presso le strutture pubbliche e private;
c) sperimentazione, con la collaborazione delle ASL competenti per territorio e delle associazioni protezionistiche, della cosi' detta "pet therapy" con animali d'affezione ospiti delle strutture di ricovero per animali pubbliche e private, presso ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali, asili e scuole, al fine di diffondere la consapevolezza del benessere procurato all'uomo dal rapporto con gli animali d'affezione e favorirne l'eventuale adozione;
d) programmi mirati alla preparazione di cani per i disabili, avvalendosi di personale con cognizioni e competenze specifiche;
e) funzioni di vigilanza, tramite i competenti organi dei Comuni e delle ASL , sulla popolazione animale e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali.
(Misure di sostegno a favore dei privati adottanti)
2. In mancanza dei controlli periodici o in presenza di accertato stato d'incuria, l'animale viene restituito alle strutture di provenienza.
3. Viene data priorita' alle richieste da parte di persone sole o anziane che possono trarre benefici dalla compagnia di un animale.
(Regolamento di attuazione e sanzioni amministrative)
2. Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'articolo 727 c.p., chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, la cui entita' e' stabilita dal regolamento di attuazione, compresa comunque tra un minimo di 100,00 euro ed un massimo di 1.500,00 euro.
(Norma finanziaria)
2. All'onere previsto al comma 1 si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2003, finanziando nell' UPB n. 27032 (Sanita' pubblica Sanita' animale igiene degli allevamenti Tit.II spese di investimento):
a) "contributi in conto capitale agli enti locali per interventi e progetti specifici volti alla tutela degli animali da affezione" per un importo pari a euro 350.000,00, in termini di competenza e di cassa;
b) "contributi in conto capitale alle Associazioni di volontariato in campo protezionistico per interventi e progetti specifici volti alla tutela degli animali da affezione" per un importo pari a euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, per l'anno 2003, si provvede riducendo, in termini di competenza e di cassa, di euro 500.000,00, la UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento). Il presente provvedimento costituisce integrazione dell'elenco allegato al fondo speciale di parte di investimento.
4. Alla spesa di cui all'articolo 9, comma 2, (rimborsi agli imprenditori agricoli per indennizzi derivanti da perdite di bestiame causate da canidi randagi inselvatichiti), quantificata in euro 50.000,00 per l'anno 2003 e iscritta nell'unita' previsionale di base n. 12011 (Sviluppo dell'agricoltura Sviluppo delle produzioni animali Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 si provvede con la dotazione finanziaria dell' UPB n. 09011. Il presente provvedimento costituisce integrazione dell'elenco allegato al fondo speciale di parte corrente.
5. Alla copertura della spesa del comma 2, per gli anni 2004 e 2005, pari a quella del 2003, si provvede con le dotazioni finanziarie dell' UPB 09012 del bilancio pluriennale 2003-2005 e alla copertura della spesa del comma 4, per gli anni 2004 e 2005, pari a quella del 2003, si provvede con le dotazioni finanziarie dell' UPB 09011 (Bilanci e Finanze-Bilanci Tit. I-spese correnti) del bilancio pluriennale 2003-2005.
(Disposizioni finali)