Proposta di legge regionale, n. 7506.
Norme contro la vivisezione. 1. La Regione Piemonte promuove la tutela degli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattici mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso all'uso di animali vivi.
1. Nel territorio della Regione Piemonte sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti a fini di sperimentazione.
1. Chiunque violi quanto disposto dall'articolo 2 e' soggetto, qualora il fatto non costituisca reato, a sanzione amministrativa di 15.000 euro, maggiorata a 45.000 euro in caso di recidiva. E' in ogni caso disposta la confisca degli animali. 1. Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo 2 comma 1 sono esercitate dalle Province, dai Comuni e dalle Aziende Sanitarie Locali che possono avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile e delle guardie ecologiche volontarie ( GEV ), nell'ambito di convenzioni stipulate con i Comuni singoli o associati.
Art. 1, 2, 3, 4
(Finalita')
2. Per l'attuazione di quanto indicato al comma 1, la Regione realizza appositi accordi con l'Universita' ed Istituti scientifici.
(Divieti)
2. E' altresi' vietata la vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali, salvo i casi autorizzati dalla Regione nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1 comma 2.
(Sanzioni)
(Vigilanza)
2. Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo 2 comma 2 sono esercitate dalla Regione.