Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7481.

Cure sanitarie domiciliari.

Presentata da CHIEZZI GIUSEPPE, CARACCIOLO GIOVANNI, CONTU MARIO, GIORDANO COSTANTINO, MORICONI ENRICO, PAPANDREA ROCCO, TAPPARO GIANCARLO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.

1. Le Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte, avvalendosi anche della collaborazione delle Aziende Sanitarie Ospedaliere, erogano le Cure Sanitarie Domiciliari, di cui al seguente art. 2, in modo uniforme ed obbligatorio, come previsto dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Per Cure Domiciliari si intende una modalita' di assistenza sanitaria erogata al domicilio del paziente al fine di fornire cure appropriate da parte di operatori sanitari (medico di famiglia e/o specialista ospedaliero, infermiere, terapista della riabilitazione, assistente sociale, altri operatori sanitari), quale forma di assistenza sanitaria alternativa al ricovero ospedaliero a persone con patologie trattabili a domicilio, favorendo il loro recupero ed il mantenimento delle capacita' residue di autonomia e di relazione, e migliorando la loro qualita' di vita permettendo la permanenza nel proprio ambiente, ottenendo altresi' la riduzione del numero di giornate di degenza impropria in ospedale od evitando il ricovero non necessario.

Art. 3.

1. Le Cure Domiciliari sono attivate dal medico ospedaliero o dal medico di famiglia, con richiesta all'apposito ufficio, attivato in ogni ASL .

Art. 4.

1. L'attivazione delle Cure Domiciliari e' subordinata a:
1) Compatibilita' delle condizioni cliniche e degli interventi sanitari necessari con la permanenza a domicilio.
2) Consenso informato dell'interessato e della sua famiglia.
3) Verifica da parte dell' ASL di adeguato supporto familiare e/o di una rete di aiuto informale.
4) Idonea condizione abitativa.

Art. 5.

1. Le Cure domiciliari, in quanto sostitutive di ricovero ospedaliero, sono gratuite e non soggette a ticket, indipendentemente dal reddito.

Art. 6.

1. L' ASL di competenza, in caso di nucleo familiare da considerarsi a basso reddito, deve assicurare il necessario supporto economico alla famiglia che si assume il carico assistenziale, anche in considerazione di una riduzione di guadagno per assistere il congiunto malato, o di maggiori spese necessarie per fornire l'adeguato supporto.
2. La somma del costo totale delle Cure Domiciliari e del contributo economico alla famiglia non puo' superare i 3/4 del costo totale della degenza nel presidio ospedaliero di riferimento.

Art. 7.

1. L'attivazione di Cure Domiciliari deve essere effettuata entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.
2. Il rifiuto di attivazione delle Cure Domiciliari deve essere motivato per iscritto e, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, notificato al richiedente ed alla persona interessata od ai suoi familiari.

Art. 8.

1. Contro il provvedimento di rifiuto e' possibile il ricorso da parte del medico che ha formulato la richiesta o da parte della persona interessata e/o dei suoi familiari, indirizzato al Sindaco del Comune di residenza che decide in merito, ed entro cinque giorni lavorativi comunica all' ASL ed agli interessati la sua decisione.
2. In caso di accoglimento del ricorso, il Sindaco emette apposita ordinanza all' ASL , che deve provvedere nel piu' breve tempo possibile, e comunque non oltre tre giorni, all'attivazione delle Cure Domiciliari.

Art. 9.

1. Le AA.SS.LL. che non attivino il servizio di Cure Domiciliari, o che non lo organizzino in modo da rispondere appropriatamente alle richieste, sono penalizzate per una parte della quota capitaria loro destinata pari allo 0,5%.