Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7478.

Norme sulla sperimentazione animale. Applicazione regionale del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

Presentata da CARACCIOLO GIOVANNI, CHIEZZI GIUSEPPE, CONTU MARIO, DI BENEDETTO ALESSANDRO, DUTTO CLAUDIO, GIORDANO COSTANTINO, MANICA GIULIANA, MORICONI ENRICO, PLACIDO ROBERTO, RIGGIO ANGELINO, SUINO MARISA, TAPPARO GIANCARLO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte promuove la tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e la diffusione di metodologie alternative.

Art. 2.
(Sperimentazione sugli animali e metodologie alternative)

1. La Regione prende atto che non esistono piu' i presupposti di "inderogabile necessita'" e di "impossibilita' di ricorrere ad altri sistemi dimostrativi" cui l'art. 8, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 116 del 27 gennaio. Quanto sopra anche alla luce dell'avvenuta implicita abrogazione da parte della Legge 413/93 del citato art. 8, terzo comma, del DLgs. n. 116/92 nella parte in cui consente una deroga all'art. 3 del medesimo Decreto Legislativo.
2. E' vietata la sperimentazione su animali a fini didattici che comporti l'induzione di patologie su animali vivi e/o la soppressione di nuovi animali;
3. Rimane permessa la possibilita', per le Facolta' di Medicina Veterinaria, di utilizzare pratiche agricole e cliniche veterinarie non sperimentali cosi' come previsto dal comma D dell'art. 2 del D.L. 116/92.
4. La Regione dichiara, per quanto riguarda eventuali fondi regionali da destinare alla ricerca medico-biologica, di dare precedenza ai progetti di ricerca che non si avvalgono di sperimentazione animale e che si avvalgono di metodi alternativi.

Art. 3.
(Trattamento documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione)

1. Viene istituito un "Osservatorio Regionale per il trattamento della documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione".
2. Possono partecipare, senza retribuzione, al suddetto Osservatorio Regionale esperti delle diverse discipline che riguardano l'argomento in esame e che ne facciano richiesta alla Regione.
3. Compito principale del suddetto Osservatorio Regionale e' quello di raccogliere e analizzare le autorizzazioni all'utilizzo di animali richieste dagli Istituti, dalle Ditte e dagli Atenei regionali.
4. I membri dell'Osservatorio Regionale hanno il compito di stilare annualmente un dossier riassuntivo da presentare alla Regione riguardante:
a) il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti;
b) le tipologie di esperimento;
c) qualsiasi altra informazione ritenuta utile.
5. Non devono essere pubblicate le informazioni pervenute in applicazione del Decreto n. 116 quando rivestono un particolare interesse commerciale.
6. I membri dell'Osservatorio Regionale possono inoltre contribuire per future proposte o iniziative regionali sull'argomento in questione e collaborare nei normali controlli e ispezioni necessarie per il rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto n. 116.

Art. 4.
(Benessere degli animali)

1. Devono essere garantite, da parte di stabilimenti di allevamento, stabilimenti fornitori e stabilimenti utilizzatori, cosi come definiti nell'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 116, condizioni minime di movimento per gli animali. In particolare:
a) per cani e gatti devono essere garantite almeno 3 uscite dalle gabbie giornaliere per un totale complessivo di un'ora minimo;
b) per i roditori deve essere presente nella gabbie un apposito attrezzo per il movimento equivalente alle ruote o girelli commerciali;
c) per altri animali devono essere garantite condizioni similari in funzione della specie utilizzata e dei propri bisogni fisiologici.
2. Per evitare l'accumulo di stress dovuto all'impossibilita' di nascondersi alla vista e alla ricerca ossessiva di un rifugio, nelle gabbie dei roditori deve essere contenuto un qualsiasi riparo, paragonabile a una tana, che permetta a tutti gli animali presenti nella gabbia di rifugiarvisi contemporaneamente.

Art. 5.
(Sanzioni)

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000; in caso di violazione continuata o di recidiva il massimo della sanzione e' aumentato fino euro 50.000.
2. Il medico veterinario che omette la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento degli animali ed alla buona esecuzione degli esperimenti o che le effettua con negligenza o imperizia gravi viene deferito all'ordine dei medici veterinari.
3. Tutte le contravvenzioni alle altre disposizioni della presente legge sono soggette a sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.