Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7459.

Interventi urgenti in materia sanitaria.

Presentata da BOLLA EMILIO, BUSSOLA CRISTIANO, CARAMELLA LUCA GIUSEPPE, CATTANEO VALERIO, GALLARINI PIER LUIGI, MANOLINO GIULIANO, POZZO GIUSEPPE, TOSELLI PIETRO FRANCESCO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge e' finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio sanitario piemontese mediante l'apprestamento di mezzi e metodi per il perseguimento degli obiettivi definiti negli articoli seguenti.
2. La Giunta regionale adotta, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge i regolamenti di attuazione ed esecuzione dettagliata delle presenti disposizioni, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'agenzia regionale per i servizi sanitari.

Art. 2.
(Comitato di indirizzo)

1. Al fine di supportare i direttori generali e i commissari delle Aziende Sanitarie regionali nella definizione delle strategie tese a rendere operativi gli obiettivi programmatici del servizio sanitario regionale, viene istituito, in via sperimentale, il comitato di indirizzo dell'Azienda Sanitaria regionale con compiti consultivi in materia di programmazione e valutazione dell'attivita' aziendale.
2. Del comitato di indirizzo fanno parte rappresentanti delle amministrazioni degli enti locali territorialmente competenti nonche' del settore pubblico allargato e di quello economico locale.
3. Dalla data di insediamento del comitato di indirizzo cessa le proprie funzioni il nucleo di valutazione previsto dalla legge regionale 10/95.

Art. 3.
(Controlli)

1. Al fine di rendere maggiormente efficace la funzione del controllo di gestione effettuata nei confronti delle Aziende Sanitarie regionali, sono individuati e definiti gli indicatori idonei per il costante monitoraggio della spesa sanitaria, della rispondenza tra costi sostenuti e prestazioni e servizi erogati, nonche' i relativi valori di riferimento considerati ottimali.
2. Vengono individuati altresi' i criteri e le modalita' per la rilevazione diretta presso ciascuna Azienda Sanitaria regionale dei dati necessari a costruire gli indicatori.
3. Al fine di monitorare la qualita' delle prestazioni e dei servizi delle aziende sanitarie regionali di cui agli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 502/92 e s.m.i., vengono individuati e definiti idonei indicatori per la sua valutazione e valori di riferimento considerati ottimali, nonche' le modalita' e i criteri per la rilevazione diretta presso ciascuna Azienda Sanitaria regionale e dei dati necessari per costruire gli indicatori, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di osservazione diretta delle modalita', dei tempi e delle condizioni di erogazione dei servizi e delle prestazioni del servizio sanitario piemontese.
4. L'andamento degli indicatori ed il loro scostamento rispetto ai valori di riferimento costituiscono elementi di valutazione e di verifica dei Direttori generali e dei Commissari delle Aziende Sanitarie regionali.

Art. 4.
(Assistenza infermieristica)

1. Al fine di mettere in atto tutti gli strumenti idonei a valorizzare la professione infermieristica, e per garantire una efficace e puntuale assistenza specifica, gli infermieri vengono sgravati da compiti impropri, attraverso l'utilizzo nei reparti ospedalieri di esuberi di personale derivante da razionalizzazione dei servizi amministrativi.
2. Sono incrementate le disponibilita' di personale ausiliario attraverso corsi di riqualificazione professionale che la Regione promuove.
3. Nella contrattazione decentrata, relativa all'attuazione del contratto del comparto sanitario, e' data priorita' agli incentivi inerenti le professionalita' infermieristiche anche utilizzando economie derivanti da razionalizzazione dell'attivita' delle Aziende Sanitarie e dell'assessorato.

Art. 5.
(Tempi di attesa)

1. Al fine di ridurre i tempi di attesa e di razionalizzare l'accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale, sono individuate e definite le azioni che le aziende sanitarie piemontesi intraprendono, con particolare riferimento:
a) alla elaborazione di apposite linee guida per specifici quadri clinici definite da Commissioni regionali supportate dalle societa' scientifiche, da rappresentanti dei medici di medicina generale e dei medici specialisti;
b) alla ricerca di una ottimale efficienza operativa delle strutture per la diagnostica strumentale, stabilendo soglie minime di prestazioni per tipologia di attrezzatura;
c) alla prenotazione degli esami diagnostici per priorita' clinica, stabilendo, in accordo con i medici di medicina generale, codici di priorita' di accesso ai servizi ed alle prestazioni del servizio sanitario regionale;
d) all'incremento del numero di prestazioni di terapia chirurgica relative alle procedure per le quali venono registrati tempi di attesa particolarmente lunghi, attraverso appositi accordi con le Aziende Sanitarie regionali e le case di cura accreditate in cui sono attive le specialita' coinvolte, anche in deroga a quelli in vigore al momento dell'esecutivita' delle deliberazioni della Giunta regionale attuative della presente legge.

Art. 6.
(Norma finanziaria)

1. Per le finalita' di cui agli articoli che precedono si fa fronte con le risorse finanziarie gia' disponibili.

Art. 7.
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.