Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7458.

Disposizioni regionali per la valorizzazione della persona nelle comunita' locali.

Presentata da BOLLA EMILIO, BUSSOLA CRISTIANO, CARAMELLA LUCA GIUSEPPE, CATTANEO VALERIO, GALLARINI PIER LUIGI, MANOLINO GIULIANO, POZZO GIUSEPPE, TOSELLI PIETRO FRANCESCO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge e' finalizzata a determinare il miglioramento della consistenza e della qualita' di taluni servizi alla persona prestati dalle comunita' locali mediante l'utilizzo di una quota dei fondi corrisposti agli enti locali a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e contributo di costruzione, nonche' mediante la destinazione di parte del fondo sanitario regionale a iniziative a favore della tutela delle fasce deboli della popolazione piemontese.

Titolo I. Utilizzo di quota dei proventi da oneri di urbanizzazione

Art. 2.
(Destinazione oneri di urbanizzazione)

1. I comuni destinano una quota non inferiore al 50% degli introiti derivanti dagli oneri previsti dall'art. 5 legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dall'art. 52 legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ad investimenti e iniziative aventi per scopo od oggetto la valorizzazione della persona nella comunita' locale.
2. Le iniziative di cui al comma 1 consistono in servizi agli anziani e servizi ai giovani.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono per servizi agli anziani ai fini della presente legge: assistenza e collaborazione a domicilio, in centri incontri convenzionati, in R.S.A ; si intendono per servizi ai giovani: centri incontro giovani, strutture e servizi scolastici primari (scuola materna ed elementare statale, nonche' scuola materna ed elementare non statali paritarie, parificate e legalmente riconosciute).
4. Si considerano altresi' atte a valorizzare la persona tutte le iniziative e strutture destinate al miglioramento delle condizioni di vita, dell'educazione e dell'assistenza sociale e sanitaria della popolazione, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione piemontese.

Titolo II. Criteri di ripartizione del fondo sanitario regionale

Art. 3.
(Vincolo di quote del fondo sanitario regionale)

1. Al fine di garantire efficacemente la tutela delle fasce deboli della popolazione, la Giunta Regionale, in sede di riparto annuale del Fondo sanitario regionale con le procedure previste dalla legge regionale 8/95 e s.m.i., vincola quote del fondo stesso, in proporzione non inferiore al 15% della consistenza complessiva di esso, al perseguimento delle seguenti finalita':
a) tutela della salute delle persone anziane;
b) tutela della salute mentale;
c) tutela della salute dei disabili;
d) lotta al disagio giovanile;
e) lotta alle dipendenze.

Art. 4.
(Modalita' e criteri di riparto)

1. L'individuazione e la successiva ripartizione delle cinque quote vincolate vengono definite dalla Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per i Servizi Sanitari, tenendo conto di criteri demografici, socio-ambientali, nonche' epidemiologici che consentano di allocare le risorse finanziarie in maniera coerente con il fabbisogno rilevato.
2. I fondi vincolati, cosi' determinati per ciascuna Azienda Sanitaria Locale, sono destinati a garantire le prestazioni e i servizi di natura sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Art. 5.
(Valutazione e controllo dell'adempimento)

1. Il mancato rispetto della destinazione dei fondi vincolati, documentato attraverso idonei strumenti di valutazione e verifica da parte della Giunta regionale, costituisce elemento idoneo a determinare la risoluzione del contratto dei Direttori Generali e dei Commissari delle Aziende Sanitarie Locali inadempienti.

Art. 6.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.