Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7445.

Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione Scuola del Cammino, di Marcia e degli Sport.

Presentata da ANGELERI ANTONELLO, BOLLA EMILIO, BRIGANDI' MATTEO, COSTA ROSA ANNA, DEORSOLA SERGIO, DUTTO CLAUDIO, GODIO GIANLUCA, ROSSI GIACOMO, TOSELLI PIETRO FRANCESCO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 4 dello Statuto ed in particolare allo scopo di sviluppare i servizi sociali con particolare riguardo all'impiego del tempo libero e dello sport, partecipa in qualita' di membro fondatore alla Fondazione, senza scopo di lucro, denominata "Fondazione Scuola del cammino, di marcia e degli sport", costituita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
2. L'ammontare dell'apporto finanziario della Regione al patrimonio della Fondazione di cui al comma 1 e' determinato in Euro 35.000,00.

Art. 2.
(Compiti della Fondazione)

1. La Fondazione ha come scopo la promozione e la diffusione del cammino, della marcia agonistica e degli sport in genere attraverso un programma di iniziative, anche in collegamento con la realta' europea ed internazionale.
2. In particolare tra i suoi compiti si individuano:
a) realizzare la Scuola di Marcia di Saluzzo quale riferimento di eccellenza nel campo della pratica sportiva agonistica;
b) sostenere l'attivita' sportiva della marcia in particolare, dell'atletica leggera e degli sport in campo regionale attraverso un programma di proposte di assistenza tecnica, di formazione e di sviluppo;
c) realizzare un centro studi e ricerche sul cammino e sulla marcia, rivolto in modo particolare allo studio del cammino quale attivita' di carattere salutistico, quale sport per tutti e strumento in campo preventivo nell'ambito della salute pubblica;
d) effettuare studi e ricerche specifiche;
e) instaurare rapporti di carattere scientifico con Enti, Associazioni, Universita' per lo studio e la ricerca su problematiche di diretto interesse con il mondo sportivo specialistico;
f) promuovere lo sport in ambito giovanile e scolastico attraverso iniziative specifiche sul territorio saluzzese e regionale, organizzazione di incontri, eventi e materiale destinato a tale scopo;
g) valorizzare l'ambiente ed il territorio saluzzese e regionale nell'ottica di una proposta di utilizzazione del territorio attraverso il cammino, lo studio e la realizzazione di percorsi cittadini, collinari, ecc., usufruibili a livello sportivo ed escursionistico, quale veicolo di promozione turistica;
h) coinvolgere i cittadini per la pratica del cammino quale attivita' sportiva (sport per tutti) e salutistica attraverso la realizzazione di eventi, momenti aggregativi ed organizzativi in genere;
i) proporre, inizialmente su Saluzzo, un programma per il benessere inteso quale acquisizione di uno stile di vita salutare e di generale miglioramento della qualita' di vita;
j) realizzare un "centro del cammino" che permetta di coinvolgere direttamente il cittadino nelle attivita' pratiche, risultanza del lavoro di studio, ricerca ed applicazione in campo sportivo.

Art. 3.
(Partecipazione della Regione Piemonte al Consiglio di Amministrazione della Fondazione)

1. La Regione Piemonte nomina un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Contributi)

1. La Regione Piemonte si impegna ad erogare alla Fondazione una contribuzione annuale, a partire dall'anno 2003, pari ad euro 150.000,00 per i primi 4 anni di adesione alla Fondazione. Per gli anni successivi il contributo annuale viene definito in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione e determinato sulla base dell'attivita' svolta e programmata dalla stessa Fondazione. A tal fine la Fondazione trasmettera' alla Regione Piemonte una relazione sull'attivita' svolta e su quella programmata entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa per l'anno finanziario 2002 di 35.000,00 euro.
2. Agli oneri derivanti si provvede nello stato di previsione della spesa per l'anno 2002 con le istituzioni: nell' UPB 21042 (Turismo sport parchi Sport- Titolo II -spese di investimento) del capitolo con la seguente denominazione "Conferimento al patrimonio della Fondazione Scuola del cammino, di marcia e degli sport" con dotazione di 35.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa; nell' UPB 21041 (Turismo sport parchi Sport -Titolo I- spese correnti) del capitolo con la seguente denominazione: "Contributi alle spese di funzionamento della Fondazione Scuola del cammino, di marcia e degli sport" con dotazione finanziaria "per memoria" per l'anno 2002.
3. Per la copertura della spesa per l'anno 2002 si fa fronte riducendo di euro 35.000,00 l' UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento). Il presente provvedimento costituisce integrazione nel bilancio 2002 dell'elenco dei provvedimenti legislativi in corso recanti spese di investimento ove viene aggiunta la voce "PDL Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione Scuola del cammino, di marcia e degli sport".
4. Agli oneri per il funzionamento della Fondazione, previsti per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente pari a 150.000,00 euro, si fa fronte riducendo di pari importo l' UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I spese correnti).

Art. 6.
(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.