Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7419.

Tutela dell'acquirente nei contratti preliminari di compravendita di beni immobili.

Presentata da GIORDANO COSTANTINO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "contratto preliminare di compravendita di beni immobili": uno o piu' contratti con i quali, verso pagamento di un prezzo globale si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, il diritto di proprieta' di un bene immobile;
b) "venditore": la persona fisica o giuridica, anche organizzata in forma cooperativa, che, nell'ambito della sua attivita' professionale, promette di costituire o di trasferire il diritto di proprieta' oggetto del contratto ovvero ne promuove la promessa di trasferimento;
c) "acquirente": la persona fisica, che non agisce nell'ambito della sua attivita' professionale ed in favore della quale si promette di costituire o di trasferire il diritto di proprieta' oggetto del contratto;
d) "bene immobile": un immobile o parte di esso ubicato nel territorio della Regione Piemonte e destinato ad uso di abitazione anche turistico-ricettivo, su cui verte il diritto di proprieta' oggetto del contratto.

Art. 2.
(Requisiti del contratto)

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullita'; esso e' redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli e' cittadino, purche' si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
2. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) l'identita' e il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualita' giuridica, nonche' l'identita' e il domicilio del proprietario, se persona diversa da quella del venditore;
b) l'identita' e il domicilio dell'acquirente;
c) se l'immobile e' determinato:
1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;
2) gli estremi della concessione edilizia;
d) se l'immobile e' in costruzione:
1) gli estremi della concessione edilizia nonche' lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile e la data entro la quale e' prevedibile il completamento degli stessi;
2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricita', acqua e telefono;
3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti gia' effettuati e le modalita' di applicazione di queste garanzie;
e) il prezzo globale che l'acquirente dovra' versare per acquistare il diritto di proprieta' oggetto del contratto;
f) la data entro la quale verra' stipulato il rogito notarile definitivo, da stipularsi presso notaio scelto dall'acquirente;
g) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalita' della comunicazione e l'importo delle spese che l'acquirente in caso di recesso e' tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalita' per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;
h) la previsione di una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comportera' per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;
i) la data e il luogo in cui il contratto e' firmato da ciascuna delle parti.

Art. 3.
(Diritto di recesso)

1. Entro dieci giorni dalla conclusione del contratto l'acquirente puo' recedere dallo stesso senza indicare le ragioni del recesso. In tal caso l'acquirente non e' tenuto a pagare alcuna penalita' e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui e' fatta menzione nello stesso, purche' si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all'articolo 2 comma 2, lettere a), c), d) n. 1), e), f), g), ovvero non contiene la data di cui all'articolo 2 comma 2 lettera i), l'acquirente puo' recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tal caso l'acquirente non e' tenuto ad alcuna penalita' ne' ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2, l'acquirente puo' esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, tuttavia il termine di dieci giorni decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.
4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2 e il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l'acquirente puo' esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, tuttavia il termine di dieci giorni decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto o, in mamcanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa puo' essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex o fac-simile, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.

Art. 4.
(Divieto di acconti)

1. E' fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 3.

Art. 5.
(Obbligo della fideiussione)

1. Il venditore e' obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'adempimento del contratto. Tale fideiussione ha effetto dalla conclusione del contratto e per i cinque anni successivi all'avvenuta trascrizione del rogito notarile definitivo.
2. La fideiussione garantisce, sino alla concorrenza del prezzo globale pattuito, la restituzione delle somme versate dall'acquirente, maggiorate degli interessi legali.
3. La garanzia di cui al comma 1 non puo' imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore.
4. Della fideiussione deve farsi menzione nel contratto a pena di nullita'.

Art. 6.
(Risoluzione del contratto di concessione di credito)

1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base a un accordo tra questi e il venditore, sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 3.

Art. 7.
(Nullita' di clausole contrattuali o patti aggiunti)

1. Sono nulli le clausole o i patti aggiunti di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dalla presente legge o di limitazione delle responsabilita' previste a carico del venditore.

Art. 8.
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui all'articolo 4 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.100,00 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attivita' da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione si applica l'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

Art. 9.
(Applicazione della legge)

1. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.