Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7414.

Percorsi ciclistici segnalati e Circuiti dedicati al ciclismo per la valorizzazione della pratica ciclistica sportiva non agonistica, escursionistica e turistica.

Presentata da ANGELERI ANTONELLO, CANTORE DANIELE MARIA, CARACCIOLO GIOVANNI, CHIEZZI GIUSEPPE, GIORDANO COSTANTINO, MERCURIO DOMENICO, MORICONI ENRICO, PAPANDREA ROCCO, SAITTA ANTONINO, SUINO MARISA, TAPPARO GIANCARLO, TOMATIS VINCENZO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Finalita' e ambiti di applicazione)

1.La presente legge ha come finalita' l'individuazione e la valorizzazione di Percorsi ciclistici segnalati e di Circuiti dedicati al ciclismo sportivo non agonistico, escursionistico e turistico, atti a favorire la tutela della salute e l'utilizzo del tempo libero.
2. La presente legge si propone di promuovere e sostenere interventi volti a:
a) individuare itinerari ciclistici di interesse ambientale, naturalistico e sportivo, sia sulla rete stradale esistente, sia su percorsi dedicati;
b) promuovere e facilitare la fruizione di tali itinerari per la pratica ciclistica, attrezzandoli con posti tappa per rimessaggio dei cicli, per ristoro, per assistenza meccanica e sanitaria, e di quant'altro ritenuto necessario per incentivarne l'uso e favorirne la fruizione;
c) rendere piu' sicuri i percorsi dotandoli di specifica segnaletica a protezione dei ciclisti.

Art. 2.
(Definizione di Percorsi stradali segnalati e Circuiti dedicati al ciclismo)

1. Ai fini della legge si definisce Percorso ciclistico segnalato (di seguito denominato Percorso) il tracciato che si snoda sulla viabilita' ordinaria a medio e basso traffico, che presenti particolari caratteristiche ambientali e paesaggistiche e che sia interessante per la pratica ciclistica di cui all'articolo 1.
2. I Percorsi sono individuati su arterie stradali di competenza regionale, provinciale e comunale, mediante l'apposizione di specifica segnaletica conforme alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada), al fine di costituire una tutela per la sicurezza di coloro che praticano il ciclismo.
3. Si definisce Circuito dedicato al ciclismo (di seguito denominato Circuito) un anello stradale (percorso circolare ovvero pista di prova dimessa), un percorso stradale o un percorso del tutto o in parte interno a parco o riserva naturale, vietato al traffico di mezzi motorizzati.
4. Rientrano nell'ambito del comma precedente anche i sedimi dei tracciati ferroviari dimessi o in disuso ed opportunamente riconvertiti in base alle caratteristiche tecniche previste dal Capo II del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 30 novembre 1999, n. 577 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili).
5. I Circuiti sono anche utilizzati come sedi di manifestazioni ciclistiche agonistiche a livello giovanile e scolastico, ed eventualmente per manifestazioni di altre discipline sportive, quali la corsa podistica, la marcia ed il pattinaggio a rotelle.

Art. 3.
(Commissione regionale "Percorsi per il ciclismo")

1. E' costituita un'apposita Commissione regionale denominata "Percorsi per il ciclismo" (di seguito denominata Commissione).
2. Alla Commissione compete:
a) l'individuazione e la valutazione di fattibilita' tecnico-economica dei Percorsi e dei Circuiti per ogni provincia del Piemonte. A tal fine possono essere utilizzati i criteri indicati dall'articolo 5 del D.M. 557/1999. Proposte di individuazione dei tracciati possono essere presentate alla Commissione dalla Regione Piemonte, dalle Province, da uno o piu' Comuni ovvero da una o piu' associazioni;
b) la verifica dell'attuazione dei progetti finanziati, quale presupposto per l'erogazione del saldo;
c) il controllo della funzionalita' e della fruibilita' dei percorsi realizzati, nonche' dell'utilita' e funzionalita' della segnaletica stradale;
d) l'inserimento dei Percorsi e dei Circuiti all'interno di un apposito elenco, da utilizzarsi anche per la produzione di cartografia e di cartelli segnaletici specializzati, per esaltare la pratica ciclistica e promuovere i territori anche a fini turistici.
3. La Commissione e' composta da 25 membri cosi' individuati:
a. Assessore allo Sport della Regione Piemonte;
b. Assessore alla Viabilita' della Regione Piemonte;
c. Assessori allo Sport delle Province del Piemonte;
d. Assessori alla Viabilita' delle Province del Piemonte;
e. Il Presidente del Comitato Regionale del Piemonte del CONI in rappresentanza delle associazioni sportive;
f. Il Presidente del Comitato Regionale del Piemonte della Federazione Ciclistica Italiana;
g. Un rappresentante dell' ANCI ;
h. Un rappresentante dell' UNCEM ;
i. Un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste.
4. La Commissione adotta le sue decisioni a maggioranza assoluta dei presenti. La seduta e' valida purche' siano presenti almeno dieci componenti. La presidenza e' affidata all'Assessore allo Sport della Regione Piemonte il cui voto, in caso di parita', prevale.
5. L'incarico di componente della Commissione ha natura gratuita. La partecipazione alle riunioni non da' diritto ad alcuna forma di compenso; e' previsto il solo rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni in base alla distanza.

Art. 4.
(Competenze provinciali)

1. Le Province, una volta individuati gli itinerari dalla Commissione, predispongono i progetti esecutivi per la valorizzazione dei Percorsi e la realizzazione dei Circuiti e delle opere ad essi connesse.
2. Le Province sono altresi' competenti in ordine agli interventi che riguardano:
a) posizionamento della segnaletica di cui all'articolo 5;
b) creazione di posti tappa lungo i Percorsi e nei Circuiti al fine di fornire servizio di rimessaggio dei cicli, di prima assistenza meccanica e sanitaria, di ristoro, di vendita di prodotti legati alla pratica ciclistica e di informazione turistica. Tali posti tappa possono esser realizzati anche in strutture preesistenti quali bar, trattorie e distributori di benzina, oltre che in edifici comunali o scolastici;
c) gestione dei tracciati di cui all'articolo 2.
3. La predisposizione dei progetti, la realizzazione degli interventi e il posizionamento della segnaletica sono soggetti ai pareri non vincolanti dei Comuni sul cui territorio vengono realizzati. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla consegna dei progetti esecutivi dei tracciati. In caso si parere negativo la Giunta Regionale, previa congrua motivazione, puo' provvedere ad autorizzare le Province a realizzare gli interventi.
4. Nel caso in cui l'itinerario si estenda su piu' province, gli interventi sono di competenza di ogni singola Provincia per il suo territorio. Alla Regione Piemonte e' demandata la funzione di coordinamento fra gli enti proponenti e di controllo sull'esecuzione degli interventi.
5. Nel caso in cui i Percorsi o i Circuiti interessino in tutto o in parte aree protette, l'Assessorato regionale competente in materia, di concerto con i relativi Enti Parco, provvede ai necessari coordinamenti ed autorizzazioni.

Art. 5.
(Segnaletica e controlli della viabilita')

1. La Giunta regionale, in conformita' con le norme tecniche per le piste ciclabili dettate dalla legge regionale 17 aprile 1990, n. 33 e dal D.M. 30 novembre 1999, n. 557, definisce la segnaletica per i Percorsi e per i Circuiti. Tale segnaletica deve avere le seguenti proprieta':
a) essere omogenea per tutti i tracciati individuati nel territorio del Piemonte;
b) essere realizzata con fattezze e caratteristiche tecniche tali da garantire un'alta visibilita' da parte di tutti gli utilizzatori dei tracciati, al fine di salvaguardare l'incolumita' dei ciclisti;
c) non ostacolare la corretta visione della strada e non costituire elemento di confusione rispetto alla segnaletica verticale prevista dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
2. Al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza ai ciclisti fruitori dei Percorsi, la Giunta Regionale sollecita gli Enti preposti ad incentivare il controllo della viabilita' su tali itinerari, e in generale delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), nonche' a garantire una maggiore presenza di polizia municipale e volontari del traffico nelle ore di piu' intensa pratica ciclistica.

Art. 6.
(Iniziative della Regione Piemonte)

1. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione, delibera la programmazione e l'esecuzione delle seguenti iniziative e progetti funzionali alla pratica del ciclismo:
a) creazione di servizi navetta "Centro urbano - Percorsi" e "Centro urbano - Circuiti" mediante l'utilizzo di autobus idonei al trasporto dei cicli. Tali servizi sono tesi a favorire il raggiungimento degli itinerari in questione da parte degli utenti, in particolare per i giovani al di sotto dei 18 anni o per le persone con piu' di 60 anni, per i quali si prevedono contributi a parziale copertura del prezzo del biglietto;
b) incentivazione al potenziamento del servizio di trasporto cicli sulle tratte ferroviarie (con particolare attenzione ai cosiddetti treni "regionali") il cui tracciato sia prossimo ai Percorsi ed ai Circuiti;
c) recupero e valorizzazione a fini ciclistici, quali Circuiti, dei sedimi delle tratte ferroviarie dimesse o in disuso sul territorio del Piemonte, cosi' come indicato dall'art.8 della legge 19 ottobre 1998, n. 366.

Art. 7.
(Valorizzazione dell'attivita' ciclistica giovanile e scolastica)

1. La presente legge intende promuovere anche l'attivita' ciclistica giovanile e scolastica che si svolga lungo i Percorsi o all'interno dei Circuiti, attraverso specifici programmi elaborati di concerto con il Comitato Regionale del Piemonte del CONI e della Federazione Ciclistica Italiana.

Art. 8.
(Finanziamento e controllo)

1. Le Province accedono ai finanziamenti regionali per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. L'entita' dei finanziamenti regionali di cui all'articolo 4, comma 5, e' definita annualmente in sede di approvazione del bilancio regionale e comprende sia il finanziamento degli investimenti, sia le spese di ordinaria amministrazione.
3. Finanziamenti aggiuntivi sono previsti, in sede di approvazione del bilancio, dalla Regione Piemonte per valorizzare l'attivita' ciclistica di cui al precedente articolo e per la parziale copertura del costo di trasporto come previsto dall'articolo 6.
4. I criteri e le modalita' di accesso ai finanziamenti sono stabiliti dalla Giunta regionale con specifico regolamento. Il regolamento prevede piu' fasi di pagamento, subordinate all'iter di realizzazione dei progetti. Il saldo e' erogato a seguito della verifica della Commissione in ordine all'attuazione dei progetti presentati per l'ammissione ai finanziamenti.

Art. 9.
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa per l'anno finanziario 2002 di 2.582.285,00 euro.
2. Agli oneri si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, istituendo nella UPB 26021 (Trasporti Viabilita' ed impianti fissi Titolo I - spese correnti) il capitolo con la seguente denominazione: "Spese per il funzionamento e la gestione dei percorsi ciclistici" con stanziamento pari a euro 516.456,00 in termini di competenza e di cassa, e nella UPB 26022 (Trasporti Viabilita' ed impianti fissi Titolo II - spese di investimento) il capitolo con la seguente denominazione: "Contributi alle Province per la realizzazione dei progetti di Percorsi ciclistici segnalati e di Circuiti dedicati al ciclismo per la valorizzazione della pratica ciclistica e relativa segnaletica nonche' la creazione dei posti tappa lungo i Percorsi e nei Circuiti" con dotazione finanziaria pari a euro 2.065.827,00.
3. La copertura di tale spesa per l'anno 2002 avviene con riduzione dei rispettivi importi dalla UPB 09011 (Bilanci e Finanze-Bilanci Titolo I - spese correnti) e UPB 09012 (Bilanci e Finanze -Bilanci Titolo II - spese di investimento). Il presente provvedimento costituisce integrazione nel bilancio 2002 degli elenchi dei provvedimenti legislativi in corso recanti spese correnti e spese di investimento ove viene aggiunta la voce "PDL Percorsi ciclistici segnalati e Circuiti dedicati al ciclismo per la valorizzazione della pratica ciclistica".
4. Agli oneri previsti per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente pari a euro 2.582.285,00, si provvede con le dotazioni finanziarie dell' UPB 09011 e UPB 09012.