Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7413.

Disposizioni per il miglioramento della Sicurezza Stradale nella Regione Piemonte.

Presentata da BOLLA EMILIO, BUSSOLA CRISTIANO, CATTANEO VALERIO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Titolo I. Istituzione dell'Osservatorio Regionale sulla Mobilita' Stradale

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge definisce il contenuto dei compiti dell' ARES Piemonte previsti all'art. 2 commi 2 e 3 legge regionale 6 agosto 2001, n. 19.
2. Essa determina inoltre modalita' e mezzi di attuazione della previsione di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 11 legge regionale 6 agosto 2001, n. 19.

Art. 2.
(Istituzione dell'Osservatorio Regionale sulla Mobilita' Stradale)

1. E' istituito presso l' ARES Piemonte un Osservatorio Regionale sulla Mobilita' Stradale.
2. All'osservatorio possono partecipare tutti gli enti pubblici che gestiscono strade sul territorio regionale.
3. Ogni ente partecipa alle attivita' dell'Osservatorio mediante un proprio funzionario, impiegato o collaboratore, esterno o interno, delegato dal titolare dell'ufficio od organo deputato, nell'ente interessato, alle attivita' connesse alla rete stradale.
4. La delega, conferita in via generale o per singole incombenze, e' attribuita in conformita' all'ordinamento del singolo ente partecipante.
5. L' ARES e' rappresentato nell'Osservatorio dal Direttore Generale o da un suo delegato secondo l'ordinamento interno.

Art. 3.
(Modalita' di funzionamento)

1. Le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La deliberazione deve prevedere le modalita' con cui gli enti gestori di strade vengono invitati a partecipare all'Osservatorio.
3. Le modalita' di funzionamento possono essere modificate dai componenti l'Osservatorio nel rispetto dei criteri minimi stabiliti dalla deliberazione di cui al comma 1 e del perseguimento dei fini dell'istituto.

Art. 4.
(Compiti dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio ha compiti consultivi, propositivi, di informazione.
2. Sono compiti consultivi dell'Osservatorio:
a) rendere pareri in materia di mobilita' stradale a beneficio dei soggetti pubblici o privati che li richiedano;
b) collaborare con gli organi direttivi dell' ARES e degli altri enti gestori di strade nella Regione Piemonte per realizzare strategie di gestione e sviluppo della mobilita' stradale, nella forme piu' idonee al singolo caso.
3. Sono compiti propositivi dell'Osservatorio:
a) proporre all' ARES e agli altri soggetti gestori di strade progetti, provvedimenti o programmi per il miglioramento della mobilita' stradale;
b) promuovere sinergie, collaborazione e coordinamento tra i soggetti pubblici interessati alla materia e i privati, nonche' gli altri enti pubblici.
4. Sono compiti di informazione dell'Osservatorio:
a) promuovere la diffusione della formazione del cittadino all'educazione stradale, con i mezzi piu' consoni, con particolare riferimento ai cittadini in eta' scolare;
b) organizzare e promuovere l'organizzazione di corsi di primo soccorso medico e di scuola guida sicura;
c) predisporre e diffondere libri, opuscoli e ogni genere di pubblicazione, a stampa e con altri mezzi, per la sensibilizzazione dei cittadini alla sicurezza stradale.

Titolo II. Segnaletica stradale a fini di protezione civile

Art. 5.
(Obbligo di installazione e manutenzione di segnaletica a fini di protezione civile)

1. Gli enti e i privati gestori di strade in zone con presenza di abitazioni o altri insediamenti isolati hanno l'obbligo di apporre e mantenere apposita segnaletica verticale idonea ad indicare l'itinerario per raggiungere tempestivamente detti insediamenti in casi di emergenza individuale o collettiva.
2. La segnaletica di cui al comma 1 deve essere conforme alle prescrizioni del codice della strada, del regolamento di attuazione e di tutte le altre normative, nazionali e regionali, in materia.

Art. 6.
(Contributo regionale)

1. E' costituito, a carico del bilancio della Regione Piemonte, un fondo per la contribuzione all'installazione e al mantenimento della segnaletica di protezione civile.
2. Gli enti pubblici gestori di strade che abbiano sostenuto spese per l'installazione e la manutenzione della segnaletica di cui al comma 1 dell'art. 5 hanno facolta' di chiedere alla Regione l'erogazione di un contributo, proporzionale alle disponibilita' annue, pari a una quota delle spese sopportate e documentate, purche' disposte in conformita' di tutte le norme giuridiche relative.
3. L'assessorato ai lavori pubblici riceve le domande di erogazione del contributo entro il mese di marzo di ogni anno, e relative all'anno solare precedente, corredate della necessaria documentazione, ed entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione ripartisce i fondi disponibili in proporzione alle spese documentate nelle domande ritenute ammissibili.

Art. 7.
(Disposizione transitoria.)

1. Il termine per l'adeguamento alla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 5 e' fissato al 30 giugno 2003.
2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo cosi' stabilito, la Regione interviene in via sostitutiva nei casi accertati di inerzia, carenza o irregolarita' ed e' autorizzata a rivalersi sui soggetti inadempienti.
3. Le modalita' e la competenza dell'intervento sostitutivo sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 8.
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa per l'anno finanziario 2002 di 1.032.914 euro.
2. All'onere previsto al comma 1 si provvede nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 istituendo nell' UPB n. 25012 (Opere pubbliche Opere Pubbliche titolo II spese di investimento) i capitoli con le seguenti denominazioni:
a) "Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici gestori di strade per l'installazione e il mantenimento della segnaletica di protezione civile" con stanziamento pari a euro 877.977 in termini di competenza e di cassa;
b) "Contributi in conto capitale a favore di privati gestori di strade per l'installazione e il mantenimento della segnaletica di protezione civile" con stanziamento pari a euro 164.937 in termini di competenza e di cassa.
3. La copertura di tale spesa per l'anno 2002 avviene con riduzione di pari importo della UPB 09012 (Bilanci e Finanze Titolo II spese di investimento). Il presente provvedimento costituisce integrazione del bilancio 2002 dell'elenco dei provvedimenti legislativi in corso recanti spese di investimento ove viene aggiunta la voce "PDL Disposizioni per il miglioramento della sicurezza stradale nella Regione Piemonte".
4. Agli oneri previsti per gli anni 2003 e 2004, pari rispettivamente a euro 1.032.914, si fa fronte riducendo la disponibilita' finanziaria prevista alla UPB n. 09012 (Bilanci e Finanze Titolo II spese di investimento).