Proposta di legge regionale, n. 7408.
Integrazione della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di Maestro di Sci). 1. Dopo il 2° comma dell'art. 12 (Esercizio abusivo della professione) della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 e' aggiunto il seguente 3° comma:
Art. 1
"L'accompagnamento di clienti, anche di agenzie o tour operator, sugli sci puo' essere eseguito esclusivamente da Maestri di Sci regolarmente iscritti all'albo professionale della Regione Piemonte di cui all'art. 3. I Maestri di Sci stranieri hanno la facolta' di esercitare la loro attivita' nel territorio della Regione Piemonte, previo ottenimento del riconoscimento del loro titolo nei modi di cui all'art. 9, 5° comma, come previsto dalla direttiva 92/51/ CEE recepita in Italia dal d.lgs. 319/94 (per i cittadini comunitari), nonche' dalle norme contenute nel DPR 394/99 (per i cittadini extracomunitari)".