Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7393.

Conservazione del patrimonio naturale e ripristino della funzionalita' degli ecosistemi alterati, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile.

Presentata da CHIEZZI GIUSEPPE, MORICONI ENRICO, PLACIDO ROBERTO, RIGGIO ANGELINO, SUINO MARISA, TAPPARO GIANCARLO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
All. A.

Titolo I. Disposizioni generali

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto ed in conformita' alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, interviene per conservare il patrimonio naturale. La Regione si impegna a conservare o a ripristinare un'elevata qualita' dell'ambiente, caratterizzata da una diffusa biodiversita', poiche' costituisce il necessario presupposto alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile della collettivita' e alla salvaguardia della salute dei cittadini.
2. La presente Legge mira a: prevenire i danni, le alterazioni, i deterioramenti, le distruzioni dell'ambiente; a mantenere inalterata la funzionalita' degli ecosistemi; a recuperare la biodiversita' negli ecosistemi alterati tramite la ricostituzione della struttura e della funzionalita' originarie. La Regione attribuisce particolare rilievo all'azione di prevenzione.

Art. 2.
(Educazione ambientale)

1. La Regione promuove e sostiene ogni forma di informazione,di documentazione, di educazione e formazione in campo ambientale.
2. Privilegia l'adozione di tecnologie ecocompatibili, l'utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica per gli interventi sul territorio.
3. Organizza corsi di formazione ambientale per il proprio personale, per quello degli Enti Locali e per gli Amministratori Pubblici.

Art. 3.
(Interventi straordinari e urgenti di tutela)

1. La Regione, anche su proposta degli Enti Locali e delle Associazioni di cittadini, puo' intraprendere o favorire iniziative specifiche, studi o ricerche, aventi come fine una migliore conservazione e valorizzazione della natura, nonche' delle situazioni ambientali di particolare pregio e significato.
2. Qualora gli interventi debbano prevenire un'imminente danno o limitare quelli in essere, e in tutti gli altri casi che richiedano un immediato intervento, la Regione ne dichiarera' la condizione di urgenza e improrogabilita'.

Art. 4.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) conservazione: complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare la struttura, la funzionalita' degli ecosistemi, la biodiversita' e la consistenza numerica degli appartenenti alle specie tipiche che in essi si trovano;
b) sviluppo sostenibile: lo sviluppo volto ad assicurare uguali potenzialita' di crescita del benessere dei cittadini e salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio; l'aria, l'acqua, il suolo, gli ecosistemi esprimono gli equilibri ambientali e lo stato di salute del sistema ambientale regionale a fronte dei quali e' valutata la sostenibilita' ambientale delle trasformazioni del territorio;
c) diversita' biogenetica (biodiversita'): l'insieme dei patrimoni genetici delle specie presenti in un luogo e delle loro reciproche interazioni in adattamento alle differenti condizioni ecologiche ivi presenti, considerato nella sua globalita' e totalita' di espressioni e manifestazioni biologiche;
d) tecnologie ecocompatibili: tecnologie che non provocano o limitano al massimo i danni, le alterazioni, i deterioramenti e le distruzioni dell'ambiente;
e) ingegneria naturalistica: insieme delle tecniche per la realizzazione di opere idrauliche, di consolidamento di versanti e sponde instabili che si avvalgono di conoscenze biologiche e impiegano materiale vegetale vivo in abbinamento con altri materiali in modo da raggiungere nel corso del loro sviluppo un consolidamento duraturo delle opere;
f) terreno boscato: porzione delimitata del territorio, coperta per almeno il 50% della superficie dalla proiezione a terra delle chiome degli alberi e degli arbusti che ivi crescono (area di insidenza), e che comunque svolga le funzioni di produzione di assortimenti legnosi, di protezione idrogeologica o igienico-ricreativa; nei terreni situati a quota superiore a 1600 metri l'area minima d'insidenza e' ridotta al 25% della superficie; tale definizione si applica anche alla Legge Regionale 9 giugno 1994, n. 16;
g) terreno cespugliato: porzione delimitata del territorio, coperta per almeno il 40% della superficie dalla proiezione a terra della chioma degli arbusti, che svolga le funzioni di protezione idrogeologica e nella quale gli arbusti siano costituenti fondamentali dell'ecosistema o di alcune sue fasi evolutive; tale definizione si applica anche alla Legge Regionale 9 giugno 1994, n. 16;
h) attivita' fuoristrada: qualunque azione che comporti la conduzione di un mezzo di locomozione meccanica su terreni, superfici e tracciati, anche innevati, al di fuori dell'ordinaria viabilita' stradale, pubblica o privata, di tipo statale, regionale, provinciale, comunale, vicinale e interpoderale censita, anche cartograficamente, e classificata nel Comune competente per territorio o comunque giuridicamente individuabile;
i) mezzo aereo a motore: qualsiasi macchina munita di organo motopropulsore atta al trasporto in aria di persone o cose da un luogo all'altro.

Capo II. Sistema regionale delle competenze e strumenti di programmazione

Art. 5.
(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze fissate dalla l.r. 44/2000:
a) in concertazione ed in collaborazione con lo Stato, le altre Regioni, le autorita' sovraregionali ed in recepimento delle Direttive dell'Unione Europea formula gli indirizzi generali per l'espletamento delle funzioni affidate agli Enti Locali finalizzate alla conservazione della natura;
b) redige e approva entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Piano regionale per la conservazione della natura (piano di settore) di cui al successivo articolo 9;
c) redige, sulla base degli inventari e censimenti effettuati dagli Enti Locali, la relazione annuale sullo stato del sistema ambientale regionale di cui all'art. 35 della l.r. 44/2000; tale relazione contiene, oltre a quanto stabilito nella norma citata, la verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano regionale per la conservazione della natura e la descrizione delle azioni specifiche attuate dagli Enti Pubblici per la conservazione della Natura;
d) relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge, esercita nei confronti degli Enti Locali il potere sostitutivo di cui all'articolo 14 della l.r. 34/1998 in caso d'inadempienza o di illegittimita' nell'esercizio delle funzioni affidate, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli Enti inadempienti;
e) promuove e sostiene ogni forma di documentazione, informazione e sensibilizzazione atte a favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto ed interesse sulla natura, per la sua conservazione e tutela, e la gestione sostenibile delle risorse ambientali;
f) opera per la conservazione ed il riequilibrio degli ecosistemi naturali tramite la predisposizione di specifici atti di indirizzo, l'elaborazione di documentazione tecnico-scientifica, l'esecuzione di interventi significativi od urgenti, ed il coordinamento di studi e ricerche ai fini della conservazione della natura;
g) promuove il recupero e la sistemazione del territorio e dell'ambiente tramite la predisposizione di specifici atti di indirizzo, l'elaborazione di documentazione tecnico-scientifica, il sostegno di interventi rilevanti anche ai fini dell'applicazione di tecniche di rinaturalizzazione e di Ingegneria Naturalistica, nonche' di iniziative tese alla formazione e all'aggiornamento del personale degli Enti Locali;
h) adotta entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, consultati gli Enti Locali e le Associazione di cittadini e gli Enti culturali riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della l. 8 luglio 1986, n. 349, gli opportuni criteri per l'individuazione delle aree che necessitano di interventi di conservazione e riequilibrio degli ecosistemi naturali presenti o di recupero e sistemazione ambientale e territoriale all'interno dei Programmi Provinciali di cui al successivo articolo 10, nonche' per l'esecuzione delle azioni e degli interventi stessi; individua inoltre le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici come da lettera b) comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 44/2000;
i) organizza, nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Ambientale, una banca dati degli inventari, censimenti, catasti, monitoraggi previsti dai successivi articoli e degli interventi di conservazione e riequilibrio degli ecosistemi naturali presenti o di recupero e sistemazione ambientale e territoriale, fissando i criteri di trasmissione e raccolta dei dati e del loro recepimento dagli archivi provinciali previsti dal seguente articolo 6;
l) ha facolta', finalizzata alla conservazione della natura, di interdire temporaneamente il transito ai mezzi motorizzati sulle strade di sua competenza;
m) adotta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri tecnico-procedurali per l'individuazione e la tutela delle aree danneggiate dalla pratica dello sci fuoripista di cui al successivo articolo 16 e per l'esecuzione delle operazioni di ripristino della copertura vegetale autoctona e di sistemazione e drenaggio delle aree interessate dall'impiego della neve artificiale di cui al seguente articolo 17;
n) ha facolta' di proibire temporaneamente la raccolta, ai fini della conservazione della natura, delle specie consentite o di modificare i quantitativi di cui agli articoli 20, 21, 22 23 e 24 in relazione a condizioni e situazioni locali o all'andamento stagionale e fissa con provvedimento regionale ogni due anni il limite massimo del costo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'articolo 25;
o) emette il regolamento per l'esecuzione dei lavori pubblici secondo le tecniche ed i criteri dell'ingegneria naturalistica, specificando quando l'adozione di queste tecniche sia obbligatoria;
p) riconosce e valorizza le Guardie Ecologiche Volontarie di cui all'articolo 30 e seguenti, stabilendo gli indirizzi generali per il loro impiego, al fine di favorire l'attivita' dei cittadini che intendano operare per la conservazione dell'ambiente, per la diffusione della conoscenza del sistema ambientale regionale e per la formazione di una coscienza civica conforme agli obiettivi della presente legge; la Regione, nell'esercizio dell'articolo 19 del D.Lgs. 267/2000, vigila sull'attivita' delle Guardie Ecologiche Volontarie nel rispetto della loro autonomia.
2. Le competenze di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o) e p) sono esercitate dalla Giunta regionale.

Art. 6.
(Funzioni della Provincia)

1. La Provincia esercita le seguenti funzioni:
a) concorre a redigere il piano annuale regionale per la conservazione della natura;
b) redige il programma provinciale per la conservazione della natura;
c) cura l'istituzione e l'aggiornamento di un archivio provinciale delle aree che necessitano di interventi di conservazione e riequilibrio degli ecosistemi naturali presenti o di recupero e sistemazione ambientale, degli interventi ivi effettuati, degli habitat naturali che figurano nell'allegato A del DPR 8 settembre 1997, n.357, dei sentieri, delle piste e strade ad uso agro-silvo-pastorale, delle specie di piante officinali di cui al R.D. 772/32 anche comprese nell'allegato E del D.P.R. 357/97, dei percorsi fuoristrada motorizzati autorizzati, delle specie animali e vegetali di interesse comunitario di cui agli allegati B e D del D.P.R. 357/97 e comunque delle popolazioni delle specie animali, vegetali, o fungine particolarmente protette, delle zone umide avvalendosi anche dei dati trasmessi dagli archivi comunali di cui al successivo articolo; organizza un sistema informativo coordinato per gestire i dati raccolti trasmettendoli alla Regione e al SIRA ;
d) redige la relazione annuale sullo stato del sistema ambientale provinciale sulla base dei dati dell'archivio provinciale di cui alla precedente lettera c), e lo trasmette alla Regione;
e) provvede, in accordo con gli enti che ne hanno curato l'esecuzione, alle attivita' di controllo, monitoraggio, mantenimento e cura degli equilibri e dei risultati conseguiti;
f) provvede, in coerenza con le indicazioni del Programma Provinciale per la conservazione della natura di cui al successivo articolo 10, all'approvazione di interventi che interessano l'intero territorio provinciale o sue vaste aree omogenee a livello intercomunale;
g) ha facolta', qualora ritenuto opportuno ai fini della presente legge, di interdire o regolamentare il transito ai mezzi motorizzati su strade di sua competenza;
h) esprime il parere obbligatorio e vincolante in caso di diniego sull'individuazione di percorsi fuoristrada proposti da Comuni, Comunita' montane e ambiti ottimali di cui al comma 10 del successivo articolo 14;
i) emette i provvedimenti previsti dai successivi articoli 14, 16, 17, 18 ,19 ,20, 21 ,22, 27 e 28;
l) rilascia il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili e il tesserino per praticare l'attivita' fuoristrada con mezzi a motore su percorsi consentiti, introita e ripartisce le risorse finanziarie derivanti dal rilascio di tali autorizzazioni nonche' ha facolta' di autorizzare la costituzione di aree delimitate ai sensi del successivo articolo 24, ove la raccolta dei funghi sia consentita a fini economici, in concertazione con i Comuni, le Comunita' montane, gli Ambiti ottimali e le Associazione di cittadini;
m) ha facolta' di stabilire, con propri regolamenti nel rispetto delle presente legge, criteri, modalita' e limiti per l'esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei e di prodotti vegetali selvatici, sentiti i Comuni, le Comunita' montane, gli Ambiti ottimali e le Associazioni di cittadini;
n) ha facolta' di vietare la raccolta di alcune o di tutte le specie di funghi epigei e di prodotti vegetali selvatici, per periodi determinati, in caso di pregiudizio dell'equilibrio naturale o per motivi selvicolturali, sentiti i Comuni, le Comunita' montane , gli Ambiti ottimali interessati e le Associazioni dei cittadini;
o) organizza e coordina il servizio Guardie Ecologiche Volontarie sul suo territorio tramite la predisposizione di Programmi di lavoro conformi agli indirizzi generali definiti dalla Regione; trasmette alla Regione un'apposita relazione annuale sull'attivita' svolta dalle Guardie Ecologiche Volontarie;
p) irroga le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo articolo 31 e ne introita i proventi.

Art. 7.
(Funzioni dei Comuni, delle Comunita' montane e degli Ambiti ottimali)

1. I Comuni, le Comunita' montane e gli Ambiti ottimali esercitano le seguenti funzioni:
a) esprimono parere circa la redazione del Programma provinciale per la conservazione della natura;
b) attuano le indicazioni contenute nel Programma provinciale per la conservazione della natura per la parte relativa alla loro competenza territoriale, al fine di raggiungere un ottimo livello di tutela del sistema ambientale e uno sviluppo sostenibile nell'ambito sul proprio territorio;
c) istituiscono e aggiornano un archivio comunale per l'individuazione, descrizione e monitoraggio degli ecosistemi presenti nel proprio territorio;
d) curano la manutenzione dei sentieri e delle mulattiere.
2. I Comuni, le Comunita' montane e gli Ambiti ottimali sono tenuti a fornire alla Regione e alle Province gli archivi di cui alla lett. c) del comma 1, al fine di costituire il Sistema regionale degli archivi.

Art. 8.
(Ruolo delle associazioni storiche e culturali)

1. La Regione Piemonte e gli Enti Locali riconoscono le Associazioni storiche e culturali finalizzate alla conoscenza e alla conservazione della natura come espressione dell'autonoma iniziativa dei cittadini e del loro interesse per gli obiettivi della presente legge; pertanto le osservazioni e i suggerimenti prodotti dalle Associazioni storiche e culturali sono integrate ai documenti di programmazione e verifica pertinenti.

Art. 9.
(Piano regionale per la conservazione della Natura e modalita' di approvazione)

1. Il Piano regionale (piano di settore), previsto dall'articolo 35 della l.r. 44/2000, ha lo scopo di coordinare le azioni di conservazione della Natura e ne definisce i criteri e le modalita' per l'esercizio.
2. Il Piano regionale, oltre a quanto prescritto dall'articolo 35 della l.r. 44/2000, contiene:
a) il livello di tutela del sistema ambientale regionale e dei sistemi ambientali provinciali;
b) gli obiettivi parziali per ogni anno di validita' del piano;
c) l'analisi del sistema ambientale regionale, dei suoi ecosistemi e della loro relativa funzionalita';
d) l'individuazione degli ecosistemi piu' fragili, quelli rari o tipici della nostra regione, quelli piu' minacciati nella loro funzionalita', anche alla luce degli elenchi del D.P.R. 357/ 97, specificando il tipo di minaccia, ed i rischi connessi, e le azioni da intraprendere o dei vincoli da imporre per consentirne la conservazione;
e) l'individuazione degli ecosistemi piu' stabili e delle azioni da intraprendere o dei vincoli da imporre per consentirne la conservazione;
f) l'individuazione delle attivita' che possono ridurre la funzionalita' degli ecosistemi del sistema ambientale regionale, e del relativo livello di esercizio da ritenersi incompatibile con le finalita' della presente legge;
g) la definizione di azioni coordinate specifiche per arrestare le gravi alterazioni degli equilibri dei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo nelle aree individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 44/2000;
h) la definizione di azioni coordinate degli Enti pubblici territoriali atti al raggiungimento dei fini della presente legge.
3. Le disposizioni del Piano regionale sono vincolanti per le Province, i Comuni, le Comunita' montane e gli Ambiti ottimali e per gli altri Enti pubblici e per i soggetti privati.
4. La Giunta regionale, in concertazione con gli Enti Locali, consultate le Associazioni di cittadini e gli enti culturali riconosciuti, adotta il progetto di Piano regionale e lo propone al Consiglio regionale.
5. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione del Piano regionale, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ( BUR ).
6. Il Piano regionale e' sottoposto ad aggiornamento almeno ogni cinque anni seguendo il procedimento descritto ai precedenti commi 4 e 5. Le modifiche e gli adeguamenti conseguenti all'evoluzione normativa sono effettuati con provvedimento della Giunta regionale.
7. I contenuti del Piano regionale mantengono la loro validita' senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del piano stesso.

Art. 10.
(Programma provinciale per la conservazione della Natura e modalita' di approvazione)

1. Il Programma provinciale, (raccordato con il piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 267/2000), ha l'obiettivo di attuare le indicazioni e i criteri stabiliti dal Piano regionale per la conservazione della natura mediante l'individuazione di concrete ed operative linee di intervento.
2. Il Programma provinciale contiene:
a) le disposizioni operative per garantire il raggiungimento del livello di tutela del sistema ambientale provinciale indicato nel Piano regionale per la conservazione della natura;
b) lo stato di conservazione delle specie di piante officinali di interesse comunitario comprese nell'allegato E del D.P.R. 357/97 e lo stato di conservazione delle specie animali e vegetali di interesse comunitario di cui agli allegati B e D del D.P.R. 357/97;
c) l'indicazione degli habitat naturali compresi nell'allegato A del D.P.R. 357/97 presenti nel sistema ambientale provinciale, la loro delimitazione e le specifiche misure di conservazione;
d) l'indicazione delle aree che necessitano di interventi di conservazione e riequilibrio degli ecosistemi naturali presenti o di recupero e sistemazione ambientale e territoriale individuate dalla Regione come dalla lettera b) comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 44/2000 e dei relativi interventi; la Provincia puo' aggiungere ulteriori aree a quelle individuate dalla Regione.
3. Le disposizioni del Programma provinciale sono vincolanti per i Comuni e per gli altri Enti pubblici e per i soggetti privati.
4. La Provincia adotta il progetto di Programma provinciale entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR del Piano regionale.
5. Entro novanta giorni dalla ricezione del programma provinciale trasmesso dalla Provincia, la Giunta regionale verifica la conformita' del Programma alle disposizioni della presente legge e del Piano regionale. Il Programma provinciale acquisisce efficacia decorso il termine di novanta giorni dalla trasmissione alla Giunta regionale.
6. Nel caso di mancata conformita' del Programma provinciale al Piano regionale la Giunta regionale invita la Provincia ad adeguare il medesimo stabilendo il termine entro il quale provvedere. Qualora il Programma provinciale risulti ulteriormente difforme la Giunta regionale, ove le motivazioni risultino fondate, prende atto del Programma provinciale con proprio provvedimento che costituisce aggiornamento del Piano regionale. Nel caso in cui le motivazioni di conferma del Programma provinciale da parte della Provincia risultino inadeguate, la Giunta regionale puo' prendere atto del Programma provinciale, modificandolo nelle parti difformi. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, il Programma provinciale acquisisce efficacia solo a seguito della presa d'atto, in tutto o in parte, ad opera della Giunta regionale.
7. Il Programma provinciale e' sottoposto ad aggiornamento in seguito alla variazione del Piano regionale e, comunque, puo' essere sottoposto in ogni tempo a modificazioni, seguendo lo stesso procedimento individuato dai precedenti commi 4, 5 e 6.
8. I contenuti del Programma provinciale hanno validita' senza limiti di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del programma stesso.

Titolo II. Tutela dell'ambiente

Capo I. Azioni di tutela dell'ambiente

Art. 11.
(Azioni per il mantenimento o il ripristino della biodiversita')

1. La Regione protegge i piccoli ecosistemi che contribuiscono notevolmente al mantenimento di un'elevata biodiversita', ed in particolare le siepi, le peschiere e gli stagni nei cui confronti e' vietato ogni intervento distruttivo.
2. La Regione concede contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ammissibile se richiesti entro il 31 marzo di ogni anno per la costituzione di nuove siepi o per la manutenzione delle peschiere e degli stagni; la concessione di tali contributi e' subordinata all'approvazione di apposito progetto oppure, nel caso di peschiere e stagni, di un programma pluriennale di manutenzione.
3. Al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversita' la Regione protegge gli habitat naturali di particolare interesse ecologico compresi nell'allegato A del D.P.R. 357/97; tali ecosistemi, censiti anche dai Comuni, e le relative misure specifiche di conservazione devono essere compresi nel Programma provinciale di cui all'articolo 10 della presente legge.
4. La Regione promuove la tutela ed il ripristino della flora e della fauna autoctone del territorio regionale anche al fine di concorrere ad una gestione razionale delle risorse naturali regionali.
5. La Regione individua, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, nel territorio regionale, boschi ed altri popolamenti vegetali naturali od artificiali in grado di fornire materiale di propagazione, vale a dire semi, talee e meristemi, di provenienza locale e la loro iscrizione in un libro regionale dei boschi da seme, ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 616/77.
6. La Regione acquisisce, comprendendole nel patrimonio forestale regionale, i terreni boscati o cespugliati di elevato valore biogenetico, con priorita' ai residui lembi di bosco planiziale individuati dal Piano regionale per la conservazione della natura.
7. Al fine di ridurre i rischi di riduzione della biodiversita' e' vietato utilizzare esemplari appartenenti a specie vegetali ed animali non autoctone nei rimboschimenti e nei ripopolamenti faunistici, fatta la salva la possibilita' di utilizzare specie vegetali ornamentali anche non autoctone per la costituzione di parchi urbani e giardini.
8. Al fine di conservare la biodiversita' anche degli animali domestici la Regione ne tutela le razze tradizionali a rischio di estinzione, sia come esemplari riproduttori sia come prodotti di mercato, tramite l'adozione di apposito marchio di tutela, la creazione di un'anagrafe degli esemplari appartenenti a queste razze, la concessione di contributi in conto capitale finalizzati alla loro diffusione e promozione sul territorio regionale ai soggetti che ne facciano richiesta su apposito modulo; la concessione di detti contributi e' subordinata all'approvazione da parte della Regione di apposito progetto presentato dal richiedente.
9. Al fine di conservare la biodiversita' anche delle produzioni agricole vegetali la Regione ne tutela le varieta' e cultivar tradizionali a rischio di estinzione tramite l'adozione di apposito marchio di tutela, la creazione di relativi consorzi di produzione di materiale di propagazione certificato, la concessione di contributi in conto capitale finalizzati alla loro diffusione e promozione sul territorio regionale ai soggetti che ne facciano richiesta su apposito modulo, sia come esemplari da propagazione che come prodotti di mercato; la concessione di detti contributi e' subordinata all'approvazione da parte della Regione di apposito progetto presentato dal richiedente.

Art. 12.
(Azioni di recupero ambientale)

1. La Regione:
a) progetta, promuove ed esegue interventi di ripristino degli equilibri ecologici e della funzionalita' degli ecosistemi che per la loro estensione o che per la loro complessita' necessitino del coordinamento della regione, e collabora altresi' con gli altri enti pubblici incaricati dell'esecuzione di detti interventi;
b) concede contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile richiesti entro il 31 marzo di ogni anno con la presentazione di appositi progetti; tali progetti possono essere proposti dagli Enti pubblici, dalle Associazioni culturali e dai soggetti privati, purche' coerenti con gli obiettivi previsti dal programma provinciale;
c) sostiene economicamente azioni ed iniziative di studio e di ricerca tese a conoscere e conservare la diversita' biologica vegetale ed animale a fronte di richieste, corredate dal relativo progetto, presentate dagli Enti pubblici, Associazioni culturali o da soggetti privati entro il 31 gennaio di ogni anno purche' coerenti con gli obiettivi previsti dal programma provinciale;
d) promuove e collabora con gli enti locali, anche attraverso la concessione di contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile richiesti entro il 31 marzo di ogni anno con la presentazione di appositi progetti, per l'esecuzione di interventi di recupero e sistemazione ambientale e territoriale che, per la particolarita' delle situazioni di degrado affrontate e della soluzioni adottate, forniscono l'occasione di applicare, ai fini della loro massima diffusione e sperimentazione, le tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica.
2. La realizzazione degli interventi individuati al precedente comma 1 comporta l'automatica istituzione di un vincolo ventennale di inibizione alla trasformazione in altri usi e destinazioni dell'area oggetto delle attivita'. La Regione puo' imporre per queste aree specifiche prescrizioni e limitazioni alla piena fruizione da parte del possessore al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal progetto di cui al precedente comma 1.
3. La Regione puo' comunque, soprattutto in caso di urgenza ed indifferibilita', intervenire in realta' territoriali non previste dal Piano regionale o dai Programmi provinciali, di concerto con la Provincia interessata.
4. Per l'esecuzione e la selezione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo la Giunta regionale adotta con propria deliberazione appositi criteri tecnici e procedurali.

Art. 13.
(Attivita' fuoristrada dei mezzi motorizzati)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e limitare il disturbo di tutte le sue componenti ambientali, nonche' tutelare la pubblica quiete, su tutto il territorio regionale e' vietato compiere con mezzi motorizzati attivita' fuoristrada, anche su terreni innevati.
2. Il divieto di cui al precedente comma 1 si applica a qualsivoglia tracciato e, in particolare, ai sentieri ed alle mulattiere. Tale divieto e' esteso alle piste ed alle strade di uso agro-silvo-pastorale di cui alla vigente normativa sul vincolo idrogeologico ed in materia forestale; per le piste e le strade di uso agro-silvo-pastorale tale divieto e' reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito, posto a carico del Comune competente per territorio, riportante gli estremi della presente legge, che puo' essere integrato da idonea barriera mobile disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.
3. E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nei terreni boscati e in quelli cespugliati, nei terreni agricoli.
4. Sono esclusi dai divieti di cui ai commi precedenti:
a) i mezzi ed il personale impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nei lavori di opere pubbliche, nella sistemazione e gestione di piste sciistiche , nelle opere idraulico-forestali, nei lavori di recupero e sistemazione ambientale e territoriale;
b) i mezzi ed il personale impiegati nelle operazioni di pronto soccorso, di assistenza sanitaria e veterinaria, di vigilanza, antincendio, di pubblica sicurezza, di protezione civile, nonche' i veicoli utilizzati per servizio pubblico;
c) i mezzi ed il personale impiegati per motivati scopi professionali;
d) i mezzi direttamente condotti da soggetti invalidi o portatori di handicap, nonche' i mezzi utilizzati per il trasporto di soggetti invalidi o portatori di handicap fisici, se autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di circolazione stradale e muniti quindi dello specifico contrassegno;
e) i mezzi dei proprietari, possessori, affittuari o comunque aventi titolo sulle abitazioni, sui pubblici esercizi e sui fondi serviti dal tracciato percorso, se condotti direttamente da loro o dai loro famigliari e muniti di specifico certificato rilasciato dal Comune ed indicante il tracciato consentito, limitatamente al tratto piu' breve necessario a raggiungere gli immobili citati. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune su modello approvato dalla Giunta regionale e riportante gli estremi del veicolo.

Art. 14.
(Individuazione ed utilizzo dei percorsi fuoristrada per mezzi fuoristrada)

1. In deroga al divieto generale di cui al precedente articolo 13 e' permesso l'esercizio dell'attivita' fuoristrada con mezzi motorizzati su percorsi, opportunamente segnalati ed individuati ai sensi del regolamento di cui al successivo comma 9 del presente articolo.
2. Tale attivita' e' consentita previo il possesso di apposito tesserino rilasciato dalla Provincia competente per territorio; il tesserino per l'esercizio dell'attivita' fuoristrada con mezzi motorizzati su appositi percorsi e' un'autorizzazione personale, suscettibile di rinnovo annuale e di validita' subordinata al versamento annuale di una somma stabilita con cadenza annuale dalla Provincia entro il limite massimo stabilito dalla Giunta regionale con proprio provvedimento ogni due anni.
3. Le modalita' di rilascio e di rinnovo del tesserino nonche' di riscossione delle somme di cui al precedente comma 2, e di riparto delle risorse finanziarie cosi' introitate, sono stabilite con apposito regolamento dalla Giunta regionale; le risorse introitate sono destinate alla manutenzione dei tracciati di cui al precedente comma 1.
4. I percorsi fuoristrada gia' individuati alla data dell'entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente decaduti.
5. L'utilizzo dei percorsi fuoristrada di cui al comma 1 e' consentito esclusivamente a scopo turistico-ricreativo, nel rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e secondo modalita' di fruizione che non comportino danno all'ambiente.
6. A causa della vulnerabilita' degli ambienti i percorsi fuoristrada non possono essere individuati, nemmeno parzialmente: negli alvei e nei greti fluviali, torrentizi e lacustri, e nelle relative aree di esondazione; su rive e arenili lacustri , in zone umide, paludi e torbiere; su tutto il territorio regionale sito ad altitudine superiore ai 2000 m. s.l.m.; nel sistema delle aree protette; nelle zone riconosciute bellezze paesaggistiche e panoramiche; negli ecosistemi compresi negli elenchi del D.P.R. 357/97.
7. Le forme organizzate di tale attivita' e manifestazioni sportive fuoristrada con mezzi motorizzati, sia a carattere amatoriale che agonistico, possono svolgersi esclusivamente su aree a tale scopo adibite e delimitate, individuate dagli strumenti urbanistici vigenti ed ivi destinate ad uso sportivo.
8. I percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati di cui al primo comma del presente articolo, ad eccezione di quelli su terreni innevati, devono essere identificati su tracciati esistenti sul territorio.
9. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce la documentazione e le procedure con cui le Comunita' montane, gli Ambiti ottimali e i Comuni possono individuare percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati sul territorio di loro pertinenza e proporne l'approvazione alla Provincia competente;
10. La Provincia competente per territorio, in base ai principi della presente legge e al Programma provinciale, autorizza la pratica del fuoristrada sul tracciato individuato oppure esprime parere di diniego, vincolante per i proponenti. La Provincia, ai fini dell'approvazione, puo' imporre l'adozione di particolari accorgimenti tecnici per rendere il tracciato conforme agli scopi della presente legge. L'autorizzazione ha validita' non inferiore ad anni cinque.

Art. 15.
(Attivita' ciclistica, equestre e pedonale fuoristrada)

1. L'utilizzo fuoristrada della bicicletta deve svolgersi nel rispetto dell'ambiente e pertanto e' vietato:
a) abbandonare i sentieri, le mulattiere le piste ad utilizzo agro-silvo-pastorale;
b) pregiudicare la sicurezza dei pedoni presenti sui tracciati;
c) percorrere a velocita' eccessiva i tracciati, tale da provocare o paventare incidenti.
2. Le prescrizioni del precedente comma 1 si applicano anche all'attivita' equestre fuoristrada.
3. La pratica dell'attivita' ciclistica ed equestre fuoristrada all'interno delle aree protette e' consentita qualora non sia espressamente vietato nella relativa legge istitutiva e nel rispetto dei limiti derivanti dalla stessa.
4. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce i casi e le modalita' con cui la Provincia, sentiti i Comuni interessati e le Associazioni culturali, ha facolta' di autorizzare le manifestazioni ciclistiche fuoristrada, sia a carattere amatoriale che agonistico, nonche' le garanzie che i soggetti organizzatori di tali attivita' devono fornire al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente ed il ripristino dello stato dei luoghi; nel caso in cui le predette manifestazioni ricadano, in tutto o in parte, all'interno delle aree protette la loro autorizzazione, nel rispetto della relativa legge di istituzione, e' subordinata all'autorizzazione dell'Ente di gestione.

Art. 16.
(Sci fuori pista)

1. Qualora, su accertamento del Corpo Forestale, anche su segnalazione degli Enti locali e delle Associazioni culturali, siano segnalati significativi danni o gravi rischi per la rinnovazione forestale, nonche' al fine di garantire la tutela di specie della fauna selvatica, e su accertamento degli Enti locali vengano riscontrate situazione di rischio per la stabilita' idrogeologica delle aree percorse, la Provincia, anche sulla base di appositi criteri tecnici e procedurali adottati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, dispone il divieto della pratica dello sci fuori pista e la sua eventuale attuazione secondo le modalita' indicate dal provvedimento, trasmettendo inoltre copia dello stesso alla regione e ai soggetti incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.
2. La Provincia delimita l'area interdetta alla pratica dello sci fuori pista tramite l'apposizione di idonea segnaletica recante gli estremi del Provvedimento della provincia, del presente articolo e la sanzione prevista per la sua violazione. Nelle aree oggetto di turismo internazionale il testo di tali segnali deve essere tradotto anche nelle principali lingue europee.
3. Lo sci d'erba e' consentito soltanto nelle aree a cio' destinate dalla Giunta regionale.

Art. 17.
(Innevamento artificiale)

1. Qualora, su accertamento del Corpo Forestale, anche su segnalazione degli Enti locali e delle Associazioni culturali, vengano riscontrati fenomeni di regressione della copertura vegetale e di erosione del suolo che compromettano l'equilibrio ecologico e idrogeologico delle aree oggetto di potenziale innevamento e di quelle limitrofe, la Provincia dispone il divieto della pratica dell'innevamento artificiale.
2. La Provincia, anche sulla base di appositi criteri tecnici e procedurali adottati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, dispone ed approva l'esecuzione di operazioni di ripristino della copertura vegetale autoctona e di sistemazione e drenaggio del suolo, con onere a carico del gestore degli impianti per l'innevamento artificiale, nelle aree gia' oggetto di innevamento artificiale e su quelle limitrofe ove vengano accertati e segnalati dal Corpo Forestale i fenomeni di degrado di cui al precedente comma 1 e trasmette copia dei provvedimenti adottati alla Regione e ai soggetti incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.
3. E' vietato l'uso di additivi o catalizzatori di origine artificiale o naturale atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento del punto crioscopico dell'acqua e della neve. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, dietro presentazione di apposita richiesta, la Provincia autorizza l'utilizzo di additivi o catalizzatori totalmente biodegradabili ed esclusivamente in occasione della preparazione della pista di gara.

Art. 18.
(Attivita' di volo alpino)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale, limitare il disturbo di tutte le sue componenti ambientali, prevenire l'inquinamento acustico ed evitare i rischi a persone e cose derivanti da possibili distacchi di valanghe o di frane causate da rumori o vibrazioni, sono vietati:
a) il decollo e l'atterraggio dei mezzi aerei a motore, nonche' lo sbarco di persone da essi su tutto il territorio regionale sito ad altitudine superiore ai 1500 m s.l.m., ad eccezione dei territori nelle aree protette di competenza nazionale;
b) il sorvolo con mezzi aerei a motore delle zone individuate dalla precedente lettera a) del presente articolo a quota inferiore di metri 300 dal suolo.
2. In deroga ai divieti di cui al precedente comma 1, la Provincia puo' autorizzare il decollo, l'atterraggio dei mezzi aerei a motore ed il sorvolo delle zone interessate dal divieto per documentati motivi di ricerca scientifica e per la realizzazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, escluse in ogni caso le riprese a scopo privato di pubblicita' e promozione; copia del provvedimento autorizzativo provinciale di cui al presente comma deve essere trasmesso dalla Provincia alla Regione e ai soggetti incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.
3. In deroga ai divieti di cui al precedente comma 1, la Provincia puo' autorizzare , solamente nel caso non sia possibile il ricorso ad altri mezzi di trasporto a motore, il decollo, l'atterraggio dei mezzi aerei a motore ed il sorvolo delle zone interessate dal divieto per il trasporto di animali, viveri e materiali utilizzati per l'esecuzione di lavori pubblici o privati debitamente autorizzati; copia del provvedimento autorizzativo provinciale di cui al presente comma deve essere trasmesso dalla Provincia alla regione e ai soggetti incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.
4. All'interno del Sistema regionale delle aree protette, le attivita' disciplinate dai commi 2 e 3 possono essere autorizzate a seguito del parere vincolante dell'Ente di gestione dell'area protetta interessata nel rispetto della relativa legge istitutiva.
5. Il divieto e le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai mezzi aerei impegnati nelle operazioni di soccorso, a quelli delle forze dell'ordine e delle forze armate dello stato, del corpo forestale dello stato dei vigili del fuoco, ai mezzi impegnati in operazioni di protezione civile o impegnati comunque per motivi di servizio pubblico.

Capo II. Tutela della flora spontanea e di alcune specie della fauna selvatica

Art. 19.
(Strato superficiale del suolo e vegetazione delle zone umide)

1. La cotica erbosa, la lettiera e lo strato superficiale del suolo non possono essere asportati, trasportati e commerciati.
2. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario, disciplinate da apposito regolamento redatto dalla Regione, e nel caso di interventi edificatori, infrastrutturali, di urbanizzazione o di regimazione delle acque, nonche' di attivita' estrattive nel rispetto delle norme vigenti.
3. Le aree comunque interessate dall'esecuzione degli interventi di cui al comma 2 e che risultano interessate da asportazione o danneggiamento della cotica erbosa, della lettiera e dello strato superficiale del suolo nel corso dei lavori, debbono essere ricoperti, a intervento ultimato, con gli strati originari preventivamente conservati.
4.La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati ai vivai.
5. La vegetazione spontanea prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non puo' essere danneggiata o distrutta. Nel caso in cui il suo sviluppo eccessivo comporti la alterazione dell'equilibrio delle biocenosi, nonche' l'alterazione del regolare deflusso delle acque, la Provincia e i Comuni interessati promuovono il taglio o lo sfoltimento della vegetazione, fatte salve le vigenti norme in materia di polizia e manutenzione idraulica. Considerata la particolare vulnerabilita' di questi ecosistemi, gli interventi di ripristino dell'equilibrio ecologico dovranno essere previsti e programmati da un apposito progetto di intervento, redatto dal Comune o dai Comuni interessati e approvato dalla Provincia.

Art. 20.
(Protezione della flora)

1. Fatte salve le forme di tutela piu' restrittive stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria, sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonche' il commercio tanto allo stato fresco che secco delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'allegato che fa parte integrante della presente legge e degli allegati B e D del D.P.R. 357/97.
2. Per ogni specie non compresa nelle norme di tutela e nell'elenco di cui al precedente comma 1 e' consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei, mentre non si pongono limiti alla quantita' raccolta delle specie vegetali commestibili piu' comunemente consumate.
3. La Provincia monitora lo stato di conservazione delle specie vegetali di interesse comunitario di cui agli allegati B e D del D.P.R. 357/97 presenti sul territorio di sua competenza, redigendo apposito capitolo nel Programma provinciale.
4. L'elenco delle specie a protezione assoluta, nonche' i limiti di cui al presente articolo sono ampiamente divulgati tramite appositi manifesti, realizzati dalla Provincia, da affiggersi agli albi pretori dei Comuni e delle Comunita' montane, nelle scuole e nelle zone a maggior afflusso turistico.
5. I divieti ed i limiti di cui al presente articolo non si applicano in caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dell'avente diritto su di esso.
6. La Provincia, su accertamento e segnalazione del Corpo forestale, puo' interdire temporaneamente le attivita' di cui al precedente comma 5 per la tutela delle specie incluse negli elenchi di cui al comma 1, assegnando un equo indennizzo al proprietario o all'avente diritto.
7. In relazione ai divieti e ai limiti di cui al presente articolo sono comunque fatte salve le disposizioni previste per le aree comprese nel Sistema regionale delle aree protette.

Art. 21.
(Piante officinali spontanee)

1. La raccolta e la detenzione delle piante officinali di cui al R.D. 772/32, non incluse nell'elenco di cui al primo comma dell'art 20, sono soggette alle disposizioni della l. 99/31, previa autorizzazione della Provincia su proposta della Comunita' montana o del Comune per i territori non classificati montani, in cui avviene la raccolta.
2. La Provincia monitora lo stato di conservazione delle specie di piante officinali di cui al R.D. 772/32 anche comprese nell'allegato E del D.P.R. 357/97, redigendo apposito capitolo nel Programma provinciale.
3. La Provincia, anche in seguito a segnalazione degli Enti locali e delle Associazioni culturali e accertata da parte del Corpo forestale l'incompatibilita' tra il prelievo nell'ambiente naturale delle specie oggetto del precedente comma 2 e il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, puo' vietarne o regolamentarne ulteriormente la raccolta.
4. Le autorizzazioni alla raccolta vengono rilasciate su apposito modulo, sono di validita' annuale a partire dalla data di rilascio e devono indicare i quantitativi autorizzati nel rispetto dei limiti di cui al R.D. 772/32.

Art. 22.
(Tutela della fauna selvatica)

1. Fatte salve le normative comunitarie, nazionali, regionali e provinciali in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo ittico-venatorio, sono sanzionati il disturbo, il maltrattamento, la cattura e l'uccisione di esemplari di tutte le specie di fauna selvatica, nonche' qualsiasi atto operato a danno di nidi, tane o ricoveri delle specie suddette.
2. In deroga al divieto di cui al comma precedente, sono fatte salve:
a) le attivita' mirate al controllo di specie e popolazioni animali come previsto dalla normativa vigente;
b) attivita' di tutela delle produzioni agro-alimentari.
3. La Provincia monitora lo stato di conservazione delle specie animali di interesse comunitario di cui agli allegati B, D e E del D.P.R. 357/97 presenti sul territorio di sua competenza, redigendo apposito capitolo nel Programma provinciale.
4. E' vietato alterare, disperdere distruggere nidi di formiche del gruppo Formica rufa (Formica lugubris, F. acquilonia, F. Polyctena) o asportarne le uova, larve, bozzoli, adulti nonche' commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita, fatte salve le attivita' di lotta biologica, nidi di esemplari del gruppo di Formica rufa, nonche' uova, larve, bozzoli ed adulti di tali specie.
5. Su parere del corpo forestale e' permessa la rimozione di nidi (acervi) del gruppo Formica rufa costruiti nelle immediate vicinanze delle abitazioni e la relativa reintroduzione in idonei terreni boscati.
6. E' vietata in tutto il territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonche' la cattura, il trasporto ed il commercio dei rospi.
7. In deroga al divieto di cui al precedente comma 6, dal 1. luglio al 30 novembre e' consentita la cattura di rane per quantitativi non superiori a 20 esemplari per persona al giorno; e' vietato comunque l'uso della guada o di altre reti per la cattura di tali anfibi.
8. Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno e' consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona; in deroga a quanto sopra stabilito la Provincia, su proposta del Comune competente per territorio, puo' autorizzare i residenti che presentano domanda e che intendono svolgere l'attivita' ai fini di allevamento, alla raccolta, con anticipo al 1° luglio, di un quantitativo superiore. La citata autorizzazione in deroga e' subordinata alla verifica del soddisfacente stato di conservazione delle specie in oggetto esplicitamente indicata nel Programma provinciale, ha durata annuale e deve indicare i quantitativi massimi autorizzati alla raccolta e le modalita' di allevamento.
9. E' vietata la cattura, il trasporto, il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi di acqua dolce (Austropotamobius pallipeps): il succitato divieto non si applica nei confronti di coloro che curano l'allevamento delle suddette specie di animali e ai bacini abilitati alla pesca o alla vendita ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento.
10. La raccolta delle specie di cui e' concessa la cattura ai sensi del presente articolo e' vietata dal tramonto alla levata del sole.

Capo III. Tutela dei funghi epigei spontanei e dei prodotti vegetali selvatici

Art. 23.
(Prodotti vegetali selvatici)

1. La Regione tutela i prodotti vegetali selvatici e stabilisce i seguenti limiti giornalieri di raccolta per persona:
a) muschi Kg 0,100;
b) fragole Kg 0,500;
c) lamponi Kg 1,000;
d) mirtilli Kg 1,000;
e) bacche (galbule) di ginepro Kg 0,200.
2. E' vietato utilizzare nella raccolta dei prodotti vegetali selvatici rastrelli, pettini, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale, nonche' estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli o ginepro, compromettendone il normale sviluppo.
3. La raccolta dei prodotti vegetali selvatici e' vietata dal tramonto alla levata del sole e altresi' all'interno del Sistema delle aree protette.

Art. 24.
(Funghi epigei spontanei)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e' consentita per la quantita' giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.
2. E' vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.
3. La raccolta dei funghi spontanei deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.
4. I funghi devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore; e' vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.
5. E' vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.
6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo.
7. La raccolta dei funghi epigei spontanei e' vietata dal tramonto alla levata del sole.
8. La raccolta dei funghi epigei spontanei e' altresi' vietata nel sistema regionale delle aree protette.
9. La Provincia puo', anche su richiesta delle Associazioni culturali ed in particolare delle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e sentito il parere degli altri Enti locali competenti per territorio, vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o piu' specie di funghi epigei spontanei.
10. La Provincia, sentite la Comunita' montana e il Comune interessati e le Associazioni culturali ed in particolare le Associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui al successivo articolo 26, puo' autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi e' consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1 del presente articolo.
11. Nelle aree di cui al precedente comma 10 restano valide le disposizioni del successivo articolo 25.

Art. 25.
(Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui al precedente articolo 24 e' consentita previo il possesso di apposito tesserino avente validita' sull'intero territorio regionale.
2. Il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei e' un'autorizzazione personale rilasciata in seguito a frequenza di apposito corso elementare di micologia organizzato dalla Regione anche collaborando con le Associazioni culturali ed in particolare con le Associazioni micologiche.
3. I corsi elementari di micologia, i cui costi sono a carico dei partecipanti, riguardano le modalita' di riconoscimento delle specie principali e piu' pericolose, l'ecologia dei funghi e le relative misure di tutela in atto.
4. Il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei e' suscettibile di rinnovo annuale ed e' revocabile nei casi previsti dalla presente legge.
5. Ai fini della sua validita' per l'anno solare in corso e' richiesto il versamento annuale di una somma stabilita con cadenza biennale con provvedimento regionale.
6. Le risorse finanziarie introitate in applicazione del presente articolo sono destinate ai Comuni e alle Comunita' montane, per la tutela e la salvaguardia del territorio montano ed in particolare per le seguenti finalita':
a) al ripristino, manutenzione e segnalazione dei sentieri pedonali nei terreni boscati;
b) ai proprietari, possessori o conduttori dei terreni boscati qualora siano stati effettuati gli interventi necessari alla cura e manutenzione del sottobosco.
7. Le modalita' di rilascio e di rinnovo del tesserino di cui al presente articolo, nonche' di riscossione delle somme di cui al comma 5 del presente articolo e di riparto delle risorse finanziarie cosi' introitate sono stabilite con apposito regolamento della Giunta regionale.

Capo IV. Disposizioni particolari

Art. 26.
(Deroghe per i proprietari dei fondi)

1. In deroga a quanto stabilito negli articoli 23 e 24 nessun limite di raccolta dei prodotti vegetali spontanei e di funghi epigei spontanei e' posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente diritto su di esso ed ai loro famigliari.

Art. 27.
(Autorizzazioni in deroga)

1. Qualora sia espressamente previsto nel Programma provinciale in apposito capitolo, la Provincia, su proposta della Comunita' montana, del Comune o degli Ambiti ottimali, puo' autorizzare i residenti che inoltrino specifica domanda, per i quali costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito e nell'osservanza delle norme vigenti in materia fiscale e di commercializzazione, alla raccolta di flora spontanea di cui al 2° comma dell'articolo 21, di funghi epigei spontanei, di rane e di molluschi in quantitativi superiori a quelli consentiti dalla presente legge, fatte salve le altre norme di cui agli articoli precedenti.
2. Le autorizzazioni alla raccolta, rilasciate su apposito modulo, hanno validita' relativa alla stagione di raccolta in corso e devono indicare i quantitativi massimi giornalieri autorizzati.

Art. 28.
(Raccolta per fini scientifici e didattici)

1. In deroga agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, e 25 e della presente legge la Provincia puo' autorizzare,qualora non sia espressamente escluso dal Piano provinciale e per periodi non superiori ad un anno, per fini didattici, scientifici, espositivi e di prevenzione sanitaria, alla raccolta e alla detenzione delle specie oggetto dei citati articoli, gli Istituti universitari, i Musei naturalistici pubblici, gli Enti pubblici di tutela sanitaria e di ricerca scientifica e le Associazioni naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta per i propri dipendenti, studenti o associati e per gli scopi suddetti.
2. La richiesta di autorizzazione deve specificare lo scopo della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione, la durata, la delimitazione dell'area, le modalita', le quantita' di raccolta e le specie escluse per motivi economici o di conservazione.
3. Qualora l'attivita' di raccolta di cui al precedente comma 1 avvenga nel Sistema regionale delle aree protette, il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato all'approvazione del relativo Ente di gestione.
4. La Provincia emette i provvedimenti autorizzativi da esibirsi a richiesta del personale addetto alla vigilanza ai sensi dell'articolo 29 e ne trasmette copia ai medesimi e alla Regione.

Titolo III. Vigilanza, sanzioni e procedura amministrativa

Art. 29.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale del Corpo Forestale, agli agenti di vigilanza ittico-venatoria dipendenti dalle Province e a quelli che saranno riconosciuti idonei dalle stesse tramite corsi con esame finale formulati su contenuti in materia stabiliti dalla Regione, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, agli agenti dei consorzi forestali pubblici in possesso della qualifica di Guardia giurata ai sensi del T.U.P.S. approvato con R.D.773/31, agli agenti addetti alla vigilanza dei parchi nazionali, regionali e provinciali, alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui al successivo articolo 30, nonche' agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ferme restando le funzioni dell' ARPA di cui alla l.r. 60/95; all'aggiornamento del suddetto personale per la materia di cui alla presente legge provvedono gli enti competenti.
2. Le Guardie ittiche Volontarie gia' istituite ai sensi della vigente normativa e le Guardie volontarie delle associazioni venatorie-agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, nonche' quelle delle associazioni piscatorie, in possesso della qualifica di Guardia giurata ai sensi del Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con R.D. 773/31 alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la vigilanza sull'osservanza della stessa previa frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla Provincia competente per territorio, secondo modalita' stabilite dalla Regione.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 esercitano la vigilanza in materia di abbandono di rifiuti con l'applicazione dell'articolo 50 comma 1 del D.Lgs. 22/97 ferme restando le competenze di cui agli articoli 55 e 55 bis del D.Lgs. 221/97.
4. La Regione, le Province, le Comunita' montane, gli Ambiti ottimali e Comuni dispongono, mediante il personale di cui al 1. comma, anche su segnalazione o esposto presentato da Enti, Associazioni o da singoli cittadini che dichiarano la loro identita', immediati sopralluoghi per pervenire all'accertamento di eventuali trasgressioni, ferme restando la competenza e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e le attivita' di iniziativa dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 30.
(Guardie Ecologiche Volontarie)

1. Le Guardie Ecologiche Volontarie:
a) promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale e dei relativi problemi di conservazione, con particolare riferimento alla legislazione vigente;
b) vigilano sullo stato di conservazione del sistema ambientale regionale al fine di prevenire ed accertare le violazioni alle norme contenute nella presente legge, nei suoi regolamenti di applicazione e nelle leggi nazionali e regionali che affidano ad esse compiti di vigilanza e che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nonche', sulla base di specifiche convenzioni, di quelle contenute in regolamenti e ordinanze comunali in materia di tutela dell'ambiente, del conferimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata, del verde urbano ed extraurbano;
c) collaborano con gli altri soggetti individuati dai commi 1 e 2 del precedente articolo 29, nonche' con gli Organi dello Stato e di altri Enti od istituzioni pubbliche competenti, alla vigilanza sull'osservanza della legislazione in materia di inquinamento idrico, acustico e atmosferico; di smaltimento e gestione dei rifiuti; di escavazione di materiali litoidi e di polizia idraulica; di protezione della fauna selvatica e degli animali dai maltrattamenti; di esercizio della caccia e della pesca; di tutela del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei beni artistici e storici; di difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale, e piu' genericamente in materia ambientale, segnalando le infrazioni rilevate.
2. La Guardia Ecologica Volontaria durante lo svolgimento dei servizi e delle attivita' di cui al precedente comma 1 e' pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 C.P., deve essere munita di apposita tessera di identificazione e di uniforme, e non puo' prestare servizio armata.
3. L'esercizio del servizio di vigilanza ecologica e' volontario, onorario, e' prestato a titolo gratuito e non da' luogo a costituzione di rapporto di lavoro ne' puo' essere valutato quale titolo di merito preferenziale nell'ambito di procedure concorsuali.
4. La nomina a Guardia Ecologica Volontaria e' subordinata al superamento di corsi di istruzione aventi ad oggetto la tutela ambientale appositamente promossi dalla Regione nell'ambito della normativa in materia di formazione professionale ed al possesso della qualifica di Guardia giurata ai sensi del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 773/31. Le modalita' di nomina delle Guardie Ecologiche Volontarie sono stabilite nell'apposito regolamento regionale di esecuzione.
5. La Provincia competente per territorio costituisce Gruppi locali di Guardie Ecologiche Volontarie, coordinate da proprio personale, incaricati, nel rispetto dell'autonomia della loro attivita' di volontari, della realizzazione di quanto previsto nel programma di lavoro di cui alla lettera p), comma 1 dell'articolo 6 della presente legge.
6. I cittadini gia' in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, della qualifica di Guardia Ecologica Volontaria ai sensi della l.r. 32/82 qui abrogata, sono confermati nelle loro funzioni previa frequenza di un apposito corso di aggiornamento, organizzato e gestito dalla Provincia competente per territorio secondo modalita' disposte dalla Regione.

Art. 31.
(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazione dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) per le violazioni dell'articolo 9 comma 3 si applica la sanzione da 100 Euro a 10000 Euro (da 193.627 £ a 19.362.700 £) nel caso di inosservanza dei disposti del Piano regionale per conservazione della natura ; analoga sanzione per le violazioni dell'articolo 10 comma 3 nel caso di inosservanza dei disposti del Programma provinciale;
b) per la violazione dell'articolo 11 comma 1 si applica la sanzione di 10 Euro (19.362,7 £) per ogni metro lineare di siepe distrutta, oppure per ogni metro quadrato di stagno o peschiera distrutta; per le violazioni dell'articolo 11 comma 7 si applica la sanzione di 100 Euro (193.627 £) per ogni esemplare piantato od immesso;
c) per la violazione dell'articolo 13, commi 1e 2 si applica la sanzione da 50 Euro a 500 Euro (da £ 96.813,5 a £ 968.135; per quella di cui all'articolo 13 comma 3 si applica la sanzione di 40 Euro (£ 77.450,8); per quella di cui all'articolo 13 comma 4 lettera e) si applica la sanzione di 25 Euro (£ 48.406);
d) per la violazione dell'articolo 14 comma 2, si applica la sanzione di 50 Euro (96.813,5 £); per quella relativa all'articolo 14 comma 7 si applica la sanzione da 2500 Euro a 15000 Euro (da £ 4.840.675 a £ 29.044.050) a carico degli organizzatori di attivita' e manifestazioni sportive fuoristrada con mezzi motorizzati al di fuori delle aree a cio' adibite e da 40 Euro a 250 Euro (da £ 77.450 a £ 484.067) a carico dei singoli partecipanti a tali attivita' e manifestazioni;
e) per le violazioni di cui all'articolo 15 comma 1, lettere a), b) e c) si applica la sanzione da 25 Euro a 100 Euro (da £ 48.406,75 a £ 193.627); analoga sanzione per quelle di cui all'articolo 15 comma 2; per le violazioni dell'articolo 15 comma 4 in caso di manifestazioni ciclistiche fuoristrada senza autorizzazione si applica la sanzione da 1000 Euro a 3000 Euro (da £ 193.627 a £ 580.881) a carico degli organizzatori e da 25 Euro a 75 Euro (da £ 48.406,75 a £ 145.220,25) a carico dei singoli partecipanti; in caso di mancato rispetto delle prescrizioni richieste e stabilite in sede autorizzativa ex articolo 15 comma 4, si applica la sanzione da 150 Euro a 400 Euro (da £ 290.440,5 a £ 774.508);
f) per la violazione dell'articolo 10 si applica la sanzione di 50 Euro (£ 96.813,5);
g) per la violazione dell'articolo 17 comma 1 si applica la sanzione di 10.000 Euro (£ 19.362.700); per la violazione dell'articolo 11 comma 2 si applica la sanzione di 10.000 Euro ( £ 19.362.700) per ogni ettaro di pista da sci, o sua frazione, che permane in stato di degrado per la non esecuzione, nei termini prescritti, delle opere di ripristino disposte con onere a carico del gestore degli impianti di innevamento programmato; per la violazione dell'articolo 17 comma 3 si applica la sanzione di 10.000 Euro (£ 19.362.700) nel caso di utilizzo delle sostanze vietate nella produzione di neve artificiale;
h) per le violazioni dell'articolo 18 commi 1 e 4 si applica la sanzione da 500 Euro a 5.000 Euro (da £ 968.135 a £ 9.681.350) al pilota del mezzo e da 40 Euro a 250 Euro (da £ 77.450,8 a £ 484.067) a ogni singolo trasportato, inoltre nel caso di violazione dell'articolo 18 commi 2 e 3 si applica la sanzione da 1.500 Euro a 5.000 Euro (da £ 2.904.405 a £ 9.681.350) al committente del volo;
i) per la violazione dell'articolo 19 comma 1 si applica la sanzione di 10 Euro ( £ 19.362,7) per ogni metro quadrato di cotica erbosa, lettiera o strato superficiale del suolo asportato, trasportato o commerciato; per quelle di cui all'articolo 19 comma 3 si applica la sanzione di 10 Euro (19.362,7 £) per ogni metro quadrato di terreno la cui lettiera o strato superficiale siano stati asportati o danneggiati e successivamente non ricoperti; per quella relativa all'articolo 19 comma 5 si applica la sanzione di 10 Euro (19.362,7 £) per ogni metro quadrato di vegetazione danneggiata o distrutta;
l) per le violazioni dell'articolo 20 comma 1 si applica la sanzione amministrativa da 25 Euro a 150 Euro (da £ 48.406,75 a £ 290.440,5) aumentata di 5 Euro ( £ 9.681,35) per ogni esemplare raccolto, asportato, danneggiato o commerciato; per la violazione dell'articolo 20 comma 2 si applica la sanzione da 5 Euro a 30 Euro (da £ 9.681,35 a £ 58.088,1) aumentata di 1 Euro (1936,27 £) per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito; per la violazione dell'articolo 20 comma 6 si applica la sanzione di 5 Euro (£ 9681,35) per ogni metro quadrato di prato sfalciato quando interdetto;
m) per la violazione dell'articolo 21, si applica la sanzione da 25 Euro a 150 Euro (da £ 48.406,75 a £ 290.440,5);
n) per le violazioni dell'articolo 22 commi 1, 4, 6, 9 e 10 si applica la sanzione di 100 Euro (193.627 £) e per quella dell'articolo 22 commi 7 e 8 si applica la sanzione di 20 Euro (£ 38.725,4) piu' 3 Euro (£ 5.808,8) per ogni esemplare raccolto eccedente la quantita' consentita nel periodo di raccolta; per l'attivita' di raccolta ai fini di allevamento di cui all'articolo 22 comma 8 si applica la sanzione di 250 Euro (484.067,5 £) in caso di raccolta eccedente i limiti indicati nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 8 medesimo: al trasgressore verra' inoltre ritirata e revocata l'autorizzazione e non potra' beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso;
o) per le violazioni dell'articolo 23 commi 1, 2 e 3 si applicano le sanzioni amministrative da 25 Euro a 150 Euro (da £ 48406,7 a £ 290.440,5);
p) per le violazioni dell'articolo 24 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applica la sanzione da 25 Euro a 150 Euro (da £ 48.406,7 a £ 290.440,5) e nel caso di raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi pari o superiori a chilogrammi 6 si applica la sanzione aggiuntiva del ritiro e della revoca del tesserino di cui all'articolo 25, se posseduto dal trasgressore;
q) per la violazione dell'articolo 25 comma 1 si applica la sanzione da 200 Euro a 500 Euro (da £ 387.254 a £ 484.067,5); per la violazione dell'articolo 25 comma 4 si applica la sanzione di 100 Euro (193.627 £);
r) per la violazione dell'articolo 27 si applica la sanzione di 250 Euro (£ 484067,5) in caso di raccolta eccedente i limiti indicati nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 27; al trasgressore verra' ritirata e revocata l'autorizzazione e non potra' beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso.
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie e' aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, la Regione fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 10 gennaio successivo.

Art. 32.
(Procedura amministrativa e contenzioso)

1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. La Provincia, nel rispetto delle procedure di cui al precedente comma 1, provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme della presente legge comportanti illeciti amministrativi.
3. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente comma 2 e' esperibile il ricorso di opposizione di cui alla l. 689/81.

Art. 33.
(Proventi e relazione annuale)

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/81 ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitati nel bilancio delle singole Province che li utilizzano per il raggiungimento degli scopi della presente legge.
2. La Provincia trasmette alla Regione entro il 31 giugno di ogni anno un'apposita relazione sullo stato di applicazione della presente legge con particolare riferimento ai provvedimenti adottati, all'impiego delle somme di cui al precedente comma 1 e delle risorse finanziarie destinate alle Comunita' Montane ai sensi dell'articolo 25 della presente legge.

Titolo IV. Disposizioni finanziarie e finali

Art. 34.
(Disposizioni finanziarie)

1. La Regione stanzia annualmente per il raggiungimento degli scopi della presente legge una quota in rapporto dell'uno per mille delle sue entrate, mediante l'istituzione nella UPB n. 22011 (Tutela ambientale gestione rifiuti Prevenzione tutela risanamento ambientale Titolo I - spese correnti), nello stato di previsione della spesa corrente del bilancio 2002, "per memoria", di appositi capitoli con le seguenti denominazioni:
a) "Spese per iniziative formative, borse di studio, documentazione ed informazione volte alla conservazione del patrimonio naturale";
b) "Contributi agli enti locali territoriali per iniziative in materia di informazione, sensibilizzazione e documentazione per la conoscenza delle problematiche ambientali ed un corretto utilizzo delle risorse";
c) "Contributi ai soggetti privati per il sostegno delle attivita' di mantenimento o ripristino della biodiversita', delle azioni di recupero ambientale, delle attivita' volte alla tutela della flora spontanea";
d) "Erogazione di fondi alle province per l'esercizio delle funzioni conferite".
2. Sono altresi' istituiti nella UPB n. 22012 (Tutela ambientale gestione rifiuti Prevenzione tutela risanamento ambientale Titolo II - Spese d'investimento) nello stato di previsione della spesa d'investimento del bilancio 2002 i capitoli, aventi dotazione finanziaria "per memoria", con le seguenti denominazioni:
- "Contributi in conto capitale a soggetti pubblici per l'esecuzione degli interventi volti ad azioni per il mantenimento o il ripristino della biodiversita', azioni di recupero ambientale, delle attivita' volte alla tutela della flora spontanea";
- "Contributi in conto capitale a soggetti privati per l'esecuzione degli interventi volti ad azioni per il mantenimento o il ripristino della biodiversita', azioni di recupero ambientale, delle attivita' volte alla tutela della flora spontanea".
3. Le risorse vengono ripartite in funzione delle priorita' individuate dal Piano regionale per la conservazione della natura.

Art. 35.
(Abrogazione)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale";
b) legge regionale 21 giugno 1984, n. 29 "Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale - Modifica ed integrazione degli articoli 27, 33, 38";
c) le parole: "o accedere a strutture agrituristiche" del comma 6, articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27".

Art. 36.
(Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore 180 giorni dopo la data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.

Elenco specie vegetali a protezione assoluta

Aconitum anthora L. - CN - NO -TO - VC
Aconitum napellus L. - CN - NO - TO - VC
Aconitum variegatum L. - AL - CN - NO - TO - VC
Aconitum vulparia Reichemb. (= A. lycoctonum Auct.) - AL - AT
Adenophora liliifolia (L.) Bess. - TO
Allium narcissiflorum Vill. - CN - TO -VC
Allium victorialis L. - NO - TO - VC
Alyssoides utriculata (L.) Medicus (=Vesicaria utriculata L.) - AL - CN -TO
Alyssum argenteum All. - TO
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard (= Orchis pyramidalis L.) - AL - AT - CN - TO
Androsace (tutte le specie) - CN - NO -TO -VC
Anemone baldensis L. - CN - NO - TO - VC
Anemone coronaria L. - CN
Anturium latifolium Mill. - CN
Aphyllanthes monspeliensis L. - AL - AT - TO
Aquilegia alpina L. - CN - NO -TO - VC
Aquilegia vulgaris L. (incl. A. atrata Koch.) - AL - AT
Aster alpinus L. - AL
Atropa bella dorina - CN - NO - TO - VC
Brassica repanda (Willd.) - CN - TO
Bulbocodium verntim L. - CN - NO - TO - VC
Callianthemum coriandrifolium Reich. (Ranunculus rutaefolius L.) - TO
Caltha palustris L. - AT
Campanula alpestri All. - CN - NO - TO
Campanula excisa Schleich ex Murith - NO - TO - VC
Campanula thyrsoides L. - CN - NO - TO - VC
Catananche caerulea L. - TO
Centrantus ruber (L.) - AL - AT - CN - NO - TO -VC
Cephalanthera (tutte le specie) - AL - AT- CN- NO -TO -VC
Cephalaria alpina (L.) Schrad. - CN - NO - TO
Chamaecytisus purpureus (Scop.) link (=Cytisus purpureus Scop.) - NO - VC
Cestus albinio L. - CN
Colchicum neapolitanum Ten. - CN
Cortusa matthioli L. - CN - TO
Corydalis lutea (L.) - NO
Crocus medius Balbis - AL - CN - VC
Cyclamen purparascens Mill. (= C. europeum Auct.) - CN - TO
Cypripedium calceolus L. - AL - CN - NO - TO - VC
Dacrylomiza (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Dafne oneorum L. (incl. D. striata Tratt) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Dafne mezze luna L. - AL -AT - CN - NO - TO - VC
Delphinium dubbium (Rouy et Fouc.) Pawl. (=D. alatum Auct. Ital) - CN - NO - TO - VC
Delphinium fissum Waldst. et Kit - TO
Diantus superbus L. - AL - AT - CN - NO - TO -VC
Dictamnus aibus L. - AL - AT - CN - TO - VC
Digitalis lutea L. - AT
Doronicum columinae Ten. (= D. cordatum Sch. Bip.) - AL
Dracocephalum (tutte le specie) - TO
Drosera (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Echinoos (tutte le specie) - AL - CN - TO - VC
Epipactis (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Eritrichium nanum (L.) Schrad. ex Gaud. - CN - NO - TO - VC
Eryngium alpinum L. - CN - TO
Eryngium spinalba Vill. - CN
Euphorbia hyberna L. ssp. canuti (Parl.) Tutin (= E. hyberna L. var. gibelliana (Peola) Fiori) incl. Ssp. insularis (Boiss.) Briq. - AL - TO
Erica erbacea L. (= E. carnea L.) - Al - TO
Fritillaria (tutte le specie) - AL -CN -NO -TO -VC
Galanthus nivalis L. - Al - AT
Gentiana asclepiadea L. - Cn - NO - To - VC
Gentiana bavarica L. - Cn - NO - TO - VC
Gentiana brachyphylla Vill. - CN - NO - TO - VC
Gentiana clusii Perr. Et Song. - Al - CN - NO - TO - VC
Gentiana lutea L. - Al
Gentiana pneumonanthe L. - AL - CN - NO - TO - VC
Gentiana purpurea L. - NO - TO - VC
Gentiana rostanii Reuter ex Veriot - CN - TO
Gentiana utriculosa L. - CN - NO - TO - VC
Gentianella ciliata (L.) Borkh. (=Gentiana ciliata L. ) - Al
Gentianella tenella (Rottb.) Borner. (=Gentiana tenella Rottb.) - CN - NO - TO - VC
Gentianella campestris (L.) Borner. (=Gentiana campestris L.) - AL
Geranium palustre L. - NO
Geranium sylvaticum L. ssp. Rivulare (Vill.) Rouy - To
Geum reptans L. - CN - NO - TO - VC
Gladiolus palustris Gaud - AL - CN - NO - TO - VC
Gymnadenia (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Helleborus niger L. - NO - VC
Himantoglossum hircinum (L.) Koch (=Loroglossum hircinum Rich.) - AL - AT - CN
Horminum pyrenaicum L. - CN
Hottonia palustris L. - AL - NO - TO - VC
Hidrocharis morsus - ranae L. - AL - AT - NO - TO - VC
Hyssopus officinalis L. - AL - AT - NO - TO
Iberis spathulata J.P. Bergeret ssp. Nana (All.) Heyw. - CN
Iberis umbellate L. - AL - CN
Iris aphylla L. - TO - VC
Iris foetidissima L. - AL - AT - NO - TO - VC
Iris graminea L. - AL - AT - CN - TO - VC
Iris sibirica L. - Al - AT - NO - TO - VC
Jovibarba allionii (Jord. et Fourr.) D.A. Webb. (=Sempevirvum allionii (Jord. et Fourr.) Nyman) - CN - TO
Juniperus oxycedrus L. - TO
Juniperus phoenicea L. - CN
Leucojum aestivum L. - NO
Leucojum vernum L. - AL - AT
Lillum croceum Chaix (incl. L. bulbiferum L.) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Lillum Martagon L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Lillum pomponium L. - CN
Linnaea borealis L. - NO - TO
Linum campanulatum L. - AL
Linum flavum L. - AL
Linum narbonense L. - CN
Lychnis alpina L. - CN - NO - TO - VC
Menyanthes trifoliata L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Mimulus (tutte le specie) - NO - TO
Moneses uniflora (L.) A. Gray (=Pyrola uniflora L.) - CN - NO - TO - VC
Narcissus poeticus L. (incl. N. angustifolius Curtis) - AL
Narcissus pseudonarcissus L. (==>12) - AL - CN
Nigritella (tutte le specie) - AL - CN - NO - TO - VC
Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm. - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Nymphaea alba L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Nymphoides peltata (S.G. Gmelin) O. Kuntze (=Limnanthemum nymphoides Hoffm. et Link.) - AL -AT - NO - TO - VC
Omphalodes verna Moench - Al - NO
Ophrys (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Orenis (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Osmunda regalis L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Paeonia officinalis L. - Al - CN - TO - VC
Papaver rhaeticum Leresche in Gremli (=P. alpinum L. var. pyrenaicum W.) - CN - TO
Pedicularis comosa L. - Al
Petrocallis pirenaica (L.) R. Br. - CN - NO - TO - VC
Platanthera (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Primula (tutte le specie a fiore rosso) - CN - NO - TO - VC
Primula allionii Lois. - CN
Primula auricula L. - CN - NO - TO
Ptilotrichum halimifolium Boiss. (=Alyssum halimifolium Auct.) - CN - TO
Pulsatilla (=Anemone gr. Pulsatilla) (tutte le specie a fiori violetti) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Pulsatilla vernalis (L.) Mill. (= Anemone vernalis L.) - CN - NO - TO - VC
Quercus crenata Lam. (=Q. pseudosuber Santi) - Al - AT - CN - TO
Quercus ilex L. - TO
Ranunculus alpestris L. - CN - NO - TO - VC
Ranunculus glacialis L. - CN
Ranunculus parnassifolius L. - CN - NO - TO - VC
Ranunculus seguieri Vill. - CN - NO - TO
Ranunculus thora L. - CN
Rhaponticum scariosum Lam. - CN - TO - VC
Rhododendron hirsutum L. - NO - VC
Rynchosinapis richeri Hayek (=Brassica richeri Vill.) - CN - TO
Ruscus hypogiossum L. - AL - CN
Ruta angustifolia Pers. - TO
Saponaria lutea L. - NO - TO - VC
Saussurea (tutte le specie) - CN - NO - TO - VC
Saxifraga (tutte le specie striscianti a fiore rosso) - CN - NO - TO - VC
Saxifraga caesia L. - CN - TO
Saxifraga callosa Sm. ssp. callosa (= S. lingulata Bell.) - CN
Saxifraga cotyledon L. - NO - TO - VC
Saxifraga diapensioides Bell. - CN - TO
Saxifraga florulenta Moretti - CN
Saxifraga pedemontana All. - CN - TO
Scabiosa graminifolia L. - CN - NO - TO
Scillantalica L. - AL - CN
Scopola carniolica Jacq. - VC
Semperviyum wulfwnii Hoppe ex Mert et Koch - VC
Senecio abrotanifolius L. - VC
Senecio uniflorus All. - NO - TO - VC
Serapia (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Serratula nudicaulis (L.) DC - CN
Soldanella pupilla Baumg. - NO
Staehelina dupia L. - AL - AT - CN
Staphylea pinnata L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Swertia perennis L. - CN - NO - TO
Thalictrum aquilegifolium L. - AL
Tozzia alpina L. - CN - NO - TO - VC
Trollius europaeus L. - AL
Tulipa clusiana Vent. - AL - AT - CN
Tulipa didieri Jord.(=T. gesneriana L. var. didieri Jord.) - TO
Tulipa oculus - solis Saint - Amans - AL - AT - TO
Tulipa praecox Ten. (= T. ocuius - solis Saint - Amans var. praecox Ten.) - AT - CN
Tulipa sylvestris L. (incl. T. australis Link.) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Typha minima Hoppe - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Utricularia (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Vaccinium myrtillus - AT
Valeriana celtica L. - CN - NO - TO - VC
Valeriana saliunca All. - CN - NO - TO
Valeriana tuberosa L. - CN - TO
Veronica longifolia L. - CN
Vitaliana primuliflora Bertol. (= Deuglasia vitaliana L. Hooker) fil. Ex Pax - CN - NO - TO - VC
Viola cenisia - CN - TO - VC.