Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7391.

Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici, locali e tipici.

Presentata da CARACCIOLO GIOVANNI, CHIEZZI GIUSEPPE, DI BENEDETTO ALESSANDRO, GIORDANO COSTANTINO, MORICONI ENRICO, SUINO MARISA, TOMATIS VINCENZO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1.
(Principi generali)

1. La Regione Piemonte dichiara il proprio territorio non disponibile per l'insediamento e lo sviluppo economico di attivita' che utilizzano organismi geneticamente modificati.
2. La Regione Piemonte sostiene la riconversione delle Aziende Agricole che optano per filiere di prodotti di qualita' e genuinita' con il fine di superare la sola dimensione produttiva e mercantile ed assumono come riferimenti le implicazioni sociali, la preservazione dell'ambiente conservando gli spazi ed il paesaggio a garanzia della biodiversita' vegetale e animale.

Art. 2.
(Finalita')

1. La Regione a tutela della salute umana, delle risorse genetiche del territorio e della qualita', specificita', originalita' e territorialita' della produzione agro-alimentare con la presente legge:
a) disciplina la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi geneticamente modificati;
b) promuove iniziative di comunicazione sui rischi derivanti dall'uso e consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati;
c) favorisce la produzione e il consumo di prodotti agricoli biologici, locali e di qualita';
d) promuove iniziative di comunicazione e di educazione alimentare sui prodotti agricoli biologici, locali e di qualita';
e) favorisce l'accesso a tutti gli strumenti per promuovere una agricoltura fondata sul rispetto dei consumatori e della natura.

Titolo II. Coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati

Art. 3.
(Principio di precauzione)

1. La Regione applica il principio di precauzione nelle decisioni che riguardano l'uso, per qualunque fine, di organismi geneticamente modificati e di prodotti da essi derivati, al fine di prevenire eventuali rischi per la salute umana e per l'ambiente.
2. La Regione promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo con i seguenti obiettivi:
a) garantire la qualita' alimentare;
b) mantenere la biodiversita';
c) ricostituire sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno sviluppo durevole, del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agrario regionale, degli equilibri ecologici;
d) riconoscere al paesaggio agrario storicamente formatosi un alto valore culturale, economico e sociale capace di rispondere alle peculiari esigenze del territorio agricolo della Regione e della sua popolazione rurale.

Art. 4.
(Divieto di coltivazione e allevamento di organismi geneticamente modificati)

1. Al fine di tutelare le risorse genetiche e i sistemi agrari della Regione e in adozione del principio di precauzione, e' fatto divieto di coltivazione e allevamento di specie che contengono la presenza di organismi geneticamente modificati.

Art. 5.
(Divieto di coltivazione e allevamento, sui terreni di proprieta' pubblica e nelle aree protette e nei territori limitrofi)

1. E' fatto divieto sui terreni di proprieta' del demanio regionale, sui terreni di proprieta' pubblica di coltivare ed allevare piante e animali geneticamente modificati o di altro tipo di OGM , anche a fini sperimentali.
2. Nelle aree protette regionali e nelle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da marchio di qualita' della Regione o riconosciuto dalla Unione Europea, e' fatto divieto di usare organismi geneticamente modificati anche a fini sperimentali.

Art. 6.
(Esclusione dai finanziamenti e dai marchi di qualita')

1. Le Aziende e le industrie agro-alimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, coadiuvanti, additivi o ingredienti, sono escluse dall'accesso a qualunque tipo di marchi di qualita' e di contributi erogati dalla Regione.
2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le Aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da organismi geneticamente modificati.

Art. 7.
(Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana e animale)

1. E' fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati di evidente etichettatura indicante l'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.
2. I prodotti contenenti organismi geneticamente modificati devono essere esposti al pubblico in appositi e separati contenitori o scaffali, in modo da essere chiaramente identificabili.

Art. 8.
(Albo degli esercizi commerciali indenni da Prodotti geneticamente modificati)

1. I gestori che commercializzano esclusivamente alimenti esenti da organismi geneticamente modificati o prodotti derivati possono darne comunicazione alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di essere inseriti nell'albo di tali esercizi commerciali redatto annualmente a cura della Regione. La Regione pubblichera' l'elenco di tali esercizi commerciali in un apposito albo e ne dara' pubblicita' attraverso i propri mezzi di comunicazione.
2. I produttori, trasformatori e rivenditori di mangimi destinati all'alimentazione zootecnica o di animali da compagnia hanno l'obbligo di comunicare attraverso apposita etichettatura l'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati.

Art. 9.
(Ricerca)

1. La Regione riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte alla individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse genetiche autoctone nonche' alla relativa creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali di interesse agrario.
2. Sono escluse dalla erogazione di finanziamenti regionali le ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica.
3. La Regione si riserva il diritto di chiedere l'annullamento di quelle emissioni deliberate che possono produrre contaminazione biologica con specie di rilevanza per l'agricoltura o per il patrimonio di biodiversita' regionale.
4. La Regione si impegna a comunicare le informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberata e l'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute ai Comuni sul cui territorio insistono le sperimentazioni. I Comuni, a loro volta, comunicano l'autorizzazione alla sperimentazione agli agricoltori confinanti con l'azienda in cui si effettua la sperimentazione stessa i quali hanno 3 mesi di tempo per presentare ricorso nel caso la sperimentazione sia pregiudizievole della propria attivita'.

Art. 10.
(Consenso informato)

1. La Regione si impegna a comunicare le informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberate e l'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute ai Comuni sul cui territorio insistono le sperimentazioni.
2. Il Comune a sua volta comunica l'autorizzazione alla sperimentazione agli agricoltori confinanti con l'azienda in cui si effettua la sperimentazione stessa.
3. La Regione sostiene le iniziative dei Comuni che attraverso specifiche deliberazioni dichiarino il proprio territorio antitransgenico inserendo tali Comuni in programmi speciali di promozione economica, culturale e turistica.

Titolo III. Promozione, comunicazione ed educazione alimentare

Art. 11.
(Ristorazione collettiva)

1. Nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole, universita', ospedali, luoghi di cura, luoghi di lavoro, uffici degli Enti Locali e della Regione gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati o concessionari, e' vietata la somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.
2. I soggetti gestori dei servizi di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare, attraverso dichiarazione del fornitore, l'assenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati negli alimenti somministrati, comunque provenienti da produzioni segregate prive di organismi geneticamente modificati.

Art. 12.
(Appalti di servizi)

1. Gli appalti pubblici di ristorazione collettiva di cui all'art. 8 sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti.

Art. 13.
(Promozione dell'utilizzazione di prodotti biologici e tipici)

1. La Regione eroga contributi per progetti di promozione integrata di prodotti agroalimentari per le seguenti tipologie di azioni:
a) per diffondere la conoscenza dei prodotti di qualita', locali e tipici con particolare riguardo ai caratteri legati alla tradizione, alla genuinita', al gusto e alla sicurezza alimentare;
b) per attivita' di consulenza, studio e progettazione, volte alla conoscenza dei mercati ed alla qualificazione dei servizi di accompagnamento del prodotto, oltre che alla promozione di circuiti brevi di vendita (quali vendita diretta aziendale, gruppi di acquisto, mercati rionali) e acquisto dei prodotti di qualita', locali e tipici.
2. I progetti di cui al comma 1 per essere ammessi al contributo regionale devono prevedere la realizzazione di un insieme di azioni coordinate in grado di valorizzare le produzioni agro-alimentari di qualita', locali e tipiche e con diretta ricaduta sui produttori agricoli ed essere conformi agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Art. 14.
(Comunicazione ed educazione alimentare)

1. Le iniziative di comunicazione alimentare di cui all'art. 2, lett. d) sono indirizzate in particolare agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva, agli operatori delle mense e agli agricoltori della Regione.

Art. 15.
(Contributi)

1. Per le iniziative di cui agli articoli 13 e 14 sono erogati contributi rispettivamente agli organismi di filiera, ad associazioni di consumatori e ai soggetti gestori dei servizi di ristorazione collettiva.
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, i destinatari devono presentare progetti in conformita' ai commi 3 e 4.
3. Ai fini della concessione dei contributi per le iniziative di cui all'art. 14 i destinatari erogatori di servizi di ristorazione devono dimostrare l'utilizzo, nelle proprie mense, di prodotti agricoli biologici, locali e di qualita' regolamentati e certificati ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale la cui origine sia testimoniata da apposite certificazioni, nella misura stabilita al comma 4.
4. La Giunta regionale determina annualmente la misura minima percentuale di utilizzo dei prodotti di cui al comma 3, al fine di pervenire progressivamente alla loro prevalenza nelle diete giornaliere nei servizi di ristorazione collettiva.

Art. 16.
(Informazione)

1. I soggetti ammessi ai contributi per le iniziative di cui all'art. 14 sono tenuti a fornire agli utenti, nell'ambito del servizio ristorazione espletato:
a) informazione sull'organizzazione generale e sulle condizioni del servizio;
b) tabelle dietetiche e valori nutrizionali dei menu';
c) materiale informativo in materia di comunicazione ed educazione alimentare;
d) informazioni sulla natura e sui risultati dei controlli sanitari e merceologici compiuti sulle strutture dalle competenti autorita' pubbliche o da soggetti privati autorizzati;
e) informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati.

Titolo IV. Sanzioni - Copertura finanziaria ed efficacia della legge

Art. 17.
(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale, le violazioni e i divieti contenuti nella presente legge comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 (duemila/00 Euro) a Euro 100.000,00 (centomila/00 Euro).
2. Alla vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni territorialmente interessati, secondo quanto previsto dall'art. 2 della l.r. 30 maggio 1983, n. 15. Per la ripartizione tra la Regione ed i Comuni degli importi delle sanzioni comminate si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della l.r. 30 maggio 1983, n. 15 e dell'art. 29 della l. 24 novembre 1981, n. 689. Gli importi derivanti dalle sanzioni comminate vengono finalizzati per interventi nell'ambito della tutela del territorio agricolo e, pertanto, depositati su appositi capitoli di bilancio.
3. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 5, oltre alla applicazione della sanzione pecuniaria, puo' essere disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio commerciale da 1 a 3 giorni.

Art. 18.
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi previsti agli articoli 1 e 10 della presente legge si provvede a decorrere dall'esercizio corrente con gli stanziamenti allocati secondo le linee di bilancio approvate.
2. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 14 della presente legge si fa fronte con le disponibilita' presenti secondo le linee di bilancio approvate.
3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilita', e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al precedente comma, sia in termini di competenza che di cassa.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2003 e 2004 sono istituiti i seguenti capitoli di spesa cosi' denominati:
a) "Contributi per i progetti relativi alla promozione dell'utilizzo dei prodotti biologici tipici e alla comunicazione ed educazione alimentare" con la dotazione annua di Euro 1.300.000,00;
b) "Contributi per i programmi speciali di promozione economica, culturale e turistica rivolti ai Comuni che dichiarino il proprio territorio antitransgenico" con la dotazione annua di Euro 800.000,00;
c) "Contributi per il sostegno alla riconversione delle Aziende Agricole che optano per filiere di prodotti di qualita' e genuinita'" con la dotazione annua di Euro 400.000,00. Per gli anni successivi l'entita' della spesa sara' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale;
5. Per l'anno 2002 lo stanziamento e' di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00 Euro) mediante la riduzione di pari importo dallo stato di previsione della spesa del capitolo 15910/2002.

Art. 19.
(Efficacia della legge)

1. Ai contributi previsti dalla presente legge e' data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato ( CE ).