Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7388.

Interventi in materia di servizio civile.

Presentata da CARACCIOLO GIOVANNI, CHIEZZI GIUSEPPE, CONTU MARIO, DI BENEDETTO ALESSANDRO, GIORDANO COSTANTINO, MANICA GIULIANA, MARCENARO PIETRO, MORICONI ENRICO, MULIERE ROCCHINO, PLACIDO ROBERTO, RIBA LIDO, RIGGIO ANGELINO, RONZANI GIANNI WILMER, SAITTA ANTONINO, SUINO MARISA, TAPPARO GIANCARLO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.
(Principi e finalita')

1. La Regione, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 52 della Costituzione e in attuazione delle finalita' previste dall'art. 4 dello Statuto della Regione disciplina, nell'ambito delle proprie competenze e in conformita' con la legislazione nazionale, le attivita' relative al servizio civile, quale istituto alternativo al servizio militare obbligatorio e quale attivita' di volontariato, inteso come strumento essenziale per il perseguimento e la promozione di una cultura della pace e della giustizia tra i popoli e per la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo.

Art. 2.
(Competenze della Regione)

1. La Regione d'intesa con l'Ufficio Nazionale Servizio Civile ( UNSC ) disciplina:
a) le modalita' di promozione, definizione, pianificazione e finanziamento dei programmi nei settori dell'assistenza, della prevenzione sociale, della protezione civile, della cultura, della cooperazione allo sviluppo, della promozione sportiva, della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico, di quello ambientale e forestale, la cui attuazione e' realizzata tramite gli Enti pubblici e privati e loro coordinamenti, con sedi sul territorio regionale, che hanno stipulato con l'Amministrazione statale competente una convenzione o un accordo per l'impiego di giovani in servizio civile;
b) le modalita' di promozione, realizzazione e finanziamento delle attivita' volte ad informare i cittadini, ed in particolare i giovani chiamati allo svolgimento del servizo di leva, in materia di servizio civile, nonche' la promozione del servizio civile volontario, anche con modalita' diverse dal servizio civile obbligatorio;
c) le modalita' di promozione, realizzazione e finanziamento delle attivita' di formazione e addestramento al servizio civile rivolte ai giovani ammessi a svolgerlo, nonche' di formazione degli operatori cui ne e' affidato il coordinamento e la responsabilita';
d) i rapporti con gli Enti pubblici e privati finalizzati alla valorizzazione ed al riconoscimento del servizio civile come esperienza formativa;
e) le modalita' di verifica del rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti si servizio civile e dei progetti d'impiego ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230;
f) la promozione del servizio civile all'estero, la partecipazione a missioni umanitarie, nei modi e con le forme previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230;
g) la promozione, la ricerca e la sperimentazione di forme di difesa civile non armata e non violenta;
h) i rapporti con gli Enti di cui alla lettera a) finalizzati alla realizzazione delle attivita' previste nelle lettere precedenti.
2. La Giunta regionale individua l'Assessorato a cui delegare la predisposizione del protocollo d'intesa con l' UNSC e l'attuazione della presente.

Art. 3.
(Albi regionali per il servizio civile)

1. E' istituito presso la Regione l'Albo regionale degli Enti e delle Organizzazioni pubbliche e private, convenzionate con l'Amministrazione statale competente e inserite nell'Albo nazionale ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230, che operano sul territorio regionale nei settori previsti dalla normativa nazionale.
2. L'Albo viene aggiornato annualmente su richiesta dell'Ente o Organizzazione interessato. La cessazione, dovuta a qualsiasi causa, del rapporto di convenzione statale comporta l'esclusione automatica e immediata dall'Albo regionale.
3. E' attivata presso la Regione una banca dati contenente tutte le informazioni relative agli Enti, Organizzazioni o Associazioni iscritti all'Albo regionale di cui al comma 1 del presente articolo, ai programmi d'impiego dei giovani ad essi distaccati dall'Amministrazione statale competente e ai relativi programmi finanziati dalla Regione in base all'articolo 9 della presente legge.

Art. 4.
(Consulta regionale del servizio civile)

1. E' istituita la Consulta regionale del servizio civile quale organismo di consulenza della Regione nella materia oggetto della presente legge. La Consulta regionale del servizio civile e' composta da:
a) due Consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale;
b) sei membri in rappresentanza degli Enti di cui all'articolo 4 comma 1 di cui tre in rappresentanza di Enti privati, e tre in rappresentanza di Enti pubblici la cui convenzione con l'Amministrazione statale competente prevede la possibilita' di impiegare, tra le sedi attive in Piemonte, il maggior numero di giovani in servizio;
c) "quattro" membri in rappresentanza di Coordinamenti costituiti da piu' di cinque Enti di cui all'articolo 2, lettera a);
d) due membri in rappresentanza di un'Associazione di obiettori di coscienza al servizio militare operanti sul territorio regionale.
2. I rappresentanti di Coordinamenti di Enti di cui al comma 1, lettera c, possono essere designati unicamente se appartenenti a Coordinamenti che rispondano alle seguenti condizioni:
a) siano costituiti da Enti interessati al servizi civile in maggioranza convenzionati per l'impiego di obiettori di coscienza che svolgono, senza scopo di lucro, la loro attivita' con continuita' e non occasionalmente;
b) siano strutturati sulla base di protocolli d'intesa o statuti depositati;
c) forniscano in maniera continuativa servizi agli Enti aderenti al Coordinamento.
3. I membri della Consulta regionale del servizio civile, di cui al comma 1, lettere b), c), d), sono nominati dalla Giunta regionale su proposta delle rispettive Associazioni, Enti o Coordinamenti di Enti e restano in carica tre anni prorogabili, in ogni caso la Consulta decade dopo il primo anno dall'avvenuta elezione del Consiglio regionale.
4. La Consulta regionale del servizio civile, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime parere obbligatorio sullo schema di Piano regionale biennale per il servizio civile di cui all'articolo 9 della presente legge. La Consulta ha inoltre facolta' di proposta sulle materie di cui all'articolo 2. La Consulta collabora con la Regione nell'organizzazione della Conferenza biennale per il servizio civile.
5. La Consulta regionale del servizio civile adotta, con il voto della maggioranza degli aventi diritto, un regolamento interno che disciplini il proprio funzionamento.
6. La Regione mette a disposizione le proprie strutture e le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni della Consulta.

Art. 5.
(Informazione e comunicazione)

1. La azioni d'informazione rivolte ai giovani e agli Enti interessati si realizzano attraverso la valorizzazione e il potenziamento dei sistemi informativi regionali gia' esistenti in materia.
2. Il sistema di informazione e comunicazione si sviluppa secondo le seguenti linee generali di indirizzo:
a) favorire e sostenere la costituzione preso gli enti locali di uffici aventi compiti informativi e di promozione della qualita' ed autenticita' del servizio civile;
b) valorizzazione e sostenere le diverse forme associative degli enti di servizio civile che, in collaborazione con enti locali, forniscono servizi ed informazioni ai giovani e agli enti interessati;
c) realizzare e sostenere campagne di informative nelle scuole, nelle universita', nel mondo del lavoro ed in occasione di manifestazioni a forte partecipazione giovanile;
d) realizzare materiali informativi cartacei ed informatici.

Art. 6.
(Conferenza regionale per il servizio civile)

1. La Regione indice, nel corso dell'anno successivo a quello di approvazione del piano regionale per il servizio civile, la Conferenza regionale per il servizio civile quale strumento di confronto, analisi e valutazione degli interventi in materia di obiezione di coscienza, servizio civile e servizio civile volontario.
2. La conferenza regionale fornisce contributi per la stesura del Piano regionale per il servizio civile e verifica l'applicazione della presente legge.
3. Alla Conferenza regionale partecipano gli enti di servizio civile, le associazioni di obiettori, rappresentanti dei giovani in servizio civile volontario.

Art. 7.
(Coordinamento locali Enti di servizio civile)

1. Al fine di garantire il necessari collegamento tra i bisogni del territorio e le risorse del servizio civile, la Regione promuove la costituzione di organismi locali di coordinamento, consultazione e rappresentanza degli enti di servizio civile e ne sostiene anche finanziariamente i programmi di attivita'.

Art. 8.
(Piano regionale per il servizio civile)

1. La Regione, tenuto conto delle proposte e dei pareri espressi dalla Consulta regionale, dalla Conferenza regionale e delle disposizioni dell' UNSC , definisce per ogni biennio il Piano regionale per il servizio civile.
2. Il piano regionale contiene gli indirizzi programmatici e l'indicazione delle attivita' che la Regione intende realizzare nel corso del biennio. Con tale atto si individuano:
a) obiettivi da perseguire, priorita' di intervento, settori e tipologie dei programmi di intervento, strumenti di verifica delle qualita' ed efficacia degli stessi;
b) iniziative e strumenti per l'informazione di cui all'art. 6 con riferimento anche all'argomento per gli enti sulle nuove disposizioni normative in materia;
c) tipologie e criteri per la strutturazione di corsi formativi rivolti ai giovani in servizio civile, ed ai responsabili di servizio degli enti convenzionati, tenuto conto di quanto gia' previsto dall' UNSC ;
d) strutture messe a disposizione, risorse finanziarie stanziate dalla Regione e criteri di rendicontazione.

Art. 9.
(Formazione degli Obiettori di coscienza)

1. I corsi di formazione e preparazione per i giovani che si apprestano a svolgere il servizio civile e da loro coordinamenti. I contenuti dei corsi di formazione sono oggetto del protocollo d'intesa tra la Regione e l' UNSC di cui all'art. 3. I corsi devono essere gratuiti per i partecipanti.
2. La Regione definisce, d'intesa con l' UNSC e sentita la Consulta, le specifiche modalita' per il rilascio della dichiarazione di competenza ai partecipanti ai progetti di servizio civile, ed ai suoi ambiti di spendibilita'.
3. La Regione, in collaborazione con l' UNSC , incentiva progetti di servizio civile e moduli formativi presentati dagli enti di cui all'art. 4 volti ad agevolare la preparazione e la pianificazione degli interventi in materia di protezione civile.

Art. 10.
(Formazione per responsabili degli Obiettori di coscienza)

1. La Regione, d'intesa con l' UNSC , promuove e programma la formazione e l'aggiornamento dei responsabili dei progetti di servizio civile attraverso corsi gestiti direttamente o tramite organismi, enti od agenzie accreditate. I contenuti dei corsi di formazione ed aggiornamento sono oggetto del protocollo d'intesa tra la Regione e l' UNSC di cui all'art. 2 e sono mirati alla preparazione e all'aggiornamento dei responsabili degli obiettori di coscienza in servizio civile e dei responsabili di progetti di servizio civile.
2. Al termine dei corsi ai partecipanti viene rilasciata, previa apposita valutazione, certificazione di competenza, secondo le modalita' previste dalle direttive regionali in materia di formazione professionale e in base ad accordi con l' UNSC .

Art. 11.
(Disciplina dell'istituendo servizio civile volontario)

1. La Regione promuove il servizio civile volontario, a partire dalla sua istituzione, ne disciplina d'intesa con gli Enti competenti:
a) l'adeguamento della Consulta regionale (di cui all'art.4) nel rispetto delle sue finalita' e l'aggiornamento dell'albo regionale;
b) la definizione, d'intesa con Universita' ed enti locali e sentito il parere della Consulta, di opportune forme d'incentivo che integrino quelle previste dalla legislazione nazionale e favoriscano la partecipazione al servizio civile volontario nel territorio regionale;
c) le attivita' a cui si fa riferimento nell'art. 2 della presente legge, comma a), b), c), d), f), g), h), in conformita' con la legislazione nazionale.

Art. 12.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 774.684,00 relativa agli anni 2002-2004.
2. All'onere previsto, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, si provvede istituendo nella UPB n. 30011 (Politiche sociali Persona Famiglia persoanle socio-assistenziale Titolo I - spese correnti) il capitolo con la seguente denominazione:
a) "Interventi a favore degli enti pubblici in materia di servizio civile" con stanziamento pari a euro 258.228,00 euro in termini di competenza e di cassa.
3. La copertura di tale spesa per l'anno 2002 avviene con riduzione di pari importo della UPB 09011 (Bilanci e Finanze-Bilanci Titolo I - spese correnti). Il presente provvedimento costituisce integrazione nel bilancio 2002 dell'elenco dei provvedimenti legislativi in corso recanti spese correnti ove viene aggiunta la voce "PDL Interventi in materia di servizio civile".
4. Agli oneri previsti per gli anni 2003 e 2004 pari rispettivamente a euro 258.228,00, si fa fronte riducendo la disponibilita' finanziaria prevista alla UPB n. 09011 (Bilanci e Finanze-Bilanci Titolo I - spese correnti).