Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7371.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
All. A.

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata)

1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2002, e' approvato in EURO 15.677.873.725,00 in termini di competenza e in EURO 17.342.173.110,78in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2002.

Art. 2.
(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'anno finanziario 2002, e' approvato in EURO 15.677.873.725,00 in termini di competenza ed in EURO 17.342.173.110,78 in termini di cassa.
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2002.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2002, in conformita' alle disposizioni di cui alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione).

Art. 3.
(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2002 con gli allegati prospetti di cui all'articolo 17 della l.r. 7/2001.

Art. 4.
(Bilancio pluriennale)

1. E' approvato il bilancio pluriennale 2002-2004, allegato alla presente legge.

Art. 5.
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2002, e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della l.r. 7/2001,la contrazione di mutui per un importo di EURO 619.748.279,00.
2. Le spese, al cui finanziamento e' possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, sono esclusivamente quelle relative a spese di investimento.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.
4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste ai commi 1, 2 e 3.
5. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui su indicati, previsti in EURO 51.645.689,00 per l'anno finanziario 2003 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 2002 - 2004.

Art. 6.
(Autorizzazione a contrarre mutui a copertura del disavanzo relativo alla spesa sanitaria anno 2000)

1. Per dare copertura al disavanzo della parte corrente della spesa sanitaria relativa all'anno 2000 e' autorizzata, in deroga all'articolo 5 ultimo comma della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la contrazione di un mutuo per l'importo di EURO 516.456.899,00 che e' iscritto al capitolo n. 2703 dello stato di previsione dell'entrata ed al capitolo 12283 dello stato di previsione della spesa.
2. Il mutuo verra' stipulato alle condizioni massime di tasso e di tempo stabilite all'articolo 5, comma 3.
3. Agli oneri derivanti dall'ammortamento del mutuo su indicato, previsti in EURO 46.481.121,00 per l'anno 2003 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme iscritte nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla voce "oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 2002-2004.

Art. 7.
(Autorizzazione a contrarre mutui a copertura dei disavanzi relativi ad anni precedenti)

1. Per fronteggiare il disavanzo derivante dalla mancata contrazione di mutui precedentemente autorizzati, e' autorizzata la contrazione di un mutuo per l'importo di EURO 227.428.614,00 che viene iscritto al capitolo n. 2710 dello stato di previsione dell'entrata.
2. Il mutuo verra' stipulato alle condizioni massime di tasso e di tempo stabilite all'articolo 5, comma 3.
3. Agli oneri derivanti dall'ammortamento del mutuo su indicato, previsti in EURO 22.000.000,00 per l'anno 2002 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme iscritte nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla voce "oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 2002-2004.

Art. 8.
(Spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nell'elenco 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 9.
(Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 7/2001, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.

Art. 10.
(Garanzie prestate dalla Regione)

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 10, comma 13 della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 11.
(Fondi speciali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 della l.r. 7/2001, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2002:
a) del capitolo n. 15910 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa);
b) del capitolo n. 27170 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5 allegato allo stato di previsione della spesa).

Art. 12.
(Accordi di programma)

1. E' approvato l'elenco n. 6 relativo alla utilizzazione del fondo di cui al capitolo n. 27167 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. E' autorizzato il prelievo dal fondo, con provvedimento amministrativo, delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi.
3. Sono autorizzate variazioni compensative tra le iniziative specificate nell'elenco n. 6.

Art. 13.
(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2002, sui singoli capitoli di spesa, e' determinato in EURO 71.180.178,00 ed e' iscritto al capitolo n. 15970.

Art. 14.
(Organizzazione e partecipazione a convegni)

1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, primo comma, lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico), e' determinata, per l'anno finanziario 2002, in EURO 1.549.371,00 ed e' iscritta al capitolo n. 10330.
2. La spesa per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della l.r. 6/1977, e' determinata, per l'anno finanziario 2002, in EURO 774.685,00 ed e' iscritta al capitolo n. 10930.
3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, primo comma, lettera b), e 4 della l.r. 6/1977, e' determinata, per l'anno finanziario 2002, in EURO 1.146.534,00 ed e' iscritta al capitolo n. 10940.

Art. 15.
(Contributo all'Istituto di Ricerche EconomicoSociali del Piemonte)

1. La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali ( IRES ) del contributo di cui all'articolo 24 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto Ricerche Economico-Sociali del Piemonte - IRES - Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) e' determinata, per l'anno finanziario 2002, in EURO 3.408.616,00 ed e' iscritta al capitolo n. 10960.

Art. 16.
(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione)

1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione ( CSI ) del contributo di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13 (Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione) e' determinata, per l'anno finanziario 2002, in EURO 103.291,00 ed e' iscritta al capitolo n. 10900.

Art. 17.
(Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria)

1. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico) e' determinata per l'anno finanziario 2002 in EURO 72.820,00 ed e' iscritta al capitolo n. 10100.

Art. 18.
(Personale dei Parchi e delle Riserve naturali)

1. Ai sensi ed in applicazione della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29 (Seconda pianta organica del personale dei Parchi e delle Riserve naturali), la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali e' determinata, per l'anno finanziario 2002, in EURO 14.460.793,00 ed e' iscritta al capitolo n. 15180.

Art. 19.
(Interventi per i Parchi e le Riserve naturali)

1. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 31 (Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 "Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394") e' stabilita, per l'anno finanziario 2002, in EURO 6.713.940,00 ed e' iscritta al capitolo 15315.

Art. 20.
(Equilibrio faunistico)

1. La spesa per risarcimenti prevista dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed aree attrezzate) e' stabilita, per l'anno finanziario 2002, in EURO 516.457,00 ed e' iscritta al capitolo n. 15730.

Art. 21.
(Protezione civile)

1. Per l'attuazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato nella protezione civile), e' autorizzata, per l'anno finanziario 2002, la spesa di EURO 1.549.371,00 ed e' iscritta al capitolo n. 10920 dello stato di previsione della spesa.

Art. 22.
(Interventi per la lotta alle zanzare)

1. La Giunta regionale provvede alla concessione di contributi per un importo massimo pari al 50 per cento della spesa ammissibile per le aree ad habitat naturale e per un importo massimo dell'80 per cento per le aree definite prioritarie sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 (Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare) e a parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 5 della l.r. 75/1995.

Art. 23.
(Museo Ferroviario Piemontese)

1. Il contributo per il funzionamento del Museo Ferroviario Piemontese, istituito ai sensi della legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo ferroviario piemontese) e' determinato, per l'anno finanziario 2002, in EURO 129.115,00 ed e' iscritto al capitolo n. 14410.

Art. 24.
(Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002 e' iscritta al capitolo n. 15965 la spesa di EURO 667.126.935,00 in termini di competenza e di EURO 610.009.234,00 in termini di cassa.
2. Dal fondo di riserva di cui al comma 1, in deroga al disposto dell'articolo 24 della l.r. 7/2001, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non piu'' conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata.

Art. 25.
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2001)

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2001 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2002, nell'ammontare di EURO 910.835.557,00 e' utilizzato per la copertura delle spese iscritte al capitolo n. 15965 per l'importo di EURO 667.126.935,00.

Art. 26.
(Variazioni compensative)

1. Fra i capitoli indicati nell'allegato A aventi uno stesso riferimento legislativo e' autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi in deroga al disposto dell'articolo 24 della l.r. 7/2001. Tali variazioni possono essere effettuate nel rispetto delle norme di cui all'articolo 10, comma 3 della l.r.7/2001.
2. Sono inoltre consentiti, per l'anno 2002, storni compensativi tra i capitoli iscritti per i pagamenti delle quote interesse e delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
3. Per l'anno 2002 sono consentite variazioni compensative tra i seguenti capitoli: 10920-10970; 10330-10930.
4. Per l'anno 2002 sono consentiti storni compensativi sui capitoli iscritti in bilancio ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive variazioni.
5. Per l'anno 2002 sono consentiti storni compensativi tra i capitoli dello stato di previsione delle spese interessati al processo di conferimento di funzioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e della legislazione regionale di applicazione dello stesso.
6. Per l'anno 2002 sono consentiti storni compensativi tra i capitoli relativi al personale che hanno come riferimento il Contratto collettivo nazionale di lavoro ( CCNL ).

Art. 27.
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa, delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 28.
(Delegificazione del piano di attivita' del Museo regionale di Scienze Naturali)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 e' abrogato. E' da intendersi altresi' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 5 della l.r. 37/1978.
2. Nelle more della trasformazione della Direzione "Museo regionale di Scienze naturali" in Fondazione il piano di attivita' e' allegato al programma operativo della Giunta regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 7/2001.

Art. 29.
(Variazioni di codici)

1. Per l'anno finanziario 2002, le modifiche al bilancio della Regione, relativamente al sistema di codici dei capitoli in esso contenuto, possono essere apportate con atto amministrativo purche' tali variazioni non comportino variazioni delle somme iscritte che non siano tra loro compensative.

Art. 30.
(Sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano")

1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 (Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano") e' stabilita, per l'anno finanziario 2002, in EURO 25.823,00 ed e' iscritta al capitolo n. 15720.

Art. 31.
(Riordino sanzioni in materia di tributi regionali)

1. A decorrere dall'1 aprile 1998 le sanzioni tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione, previste da leggi regionali, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della l. 23 dicembre 1996, n. 662), n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e loro successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione e' disciplinata dalle norme previste dai decreti legislativi 471/1997, 472/1997, 473/1997.

Art. 32.
(Riscossione della sanzione)

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. In casi eccezionali e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate puo' essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili, fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo a cui la violazione si riferisce.
3. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per la determinazione del numero delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore.

Art. 33.
(Estinzione crediti tributari di importo minimo)

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in EURO 16,53 fino al 31 dicembre 1997.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
4. L'importo di cui al comma 1 puo' essere elevato in attuazione delle disposizioni di cui al regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria nonche' disposizioni varie di carattere finanziario).

Art. 34.
(Anagrafe tributaria regionale)

1. Al fine di poter garantire una piu' puntuale pianificazione del gettito delle risorse proprie e un piu' efficace controllo e accertamento delle imposte, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che istituisce un sistema di comunicazioni fra amministrazioni centrali, Regioni ed Enti locali e' costituito un Sistema di Anagrafe Tributaria del Piemonte, che si dovra' realizzare attraverso la piena implementazione del sistema di interscambio dei dati di natura tributaria sul territorio, basato sull'utilizzo della Rete unitaria della Pubblica Amministrazione ( RUPA ).
2. Tale sistema, la cui realizzazione e' demandata alla Giunta regionale, si qualifica come snodo informativo per l'erogazione di servizi tributari (riscossione, riscossione coatta, rimborsi, accertamento, liquidazione) tra le istituzioni che operano nell'ambito della fiscalita': la Regione, le Province, i Comuni e tutti i soggetti abilitati alla riscossione e gestione dei tributi locali.
3. Il Sistema di Anagrafe Tributaria del Piemonte e' realizzato secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
b) economicita', efficienza ed efficacia nell'attivita' di gestione dell'imposta;
c) semplificazione nei rapporti tra contribuente ed Enti locali;
d) armonizzazione delle procedure applicative delle imposte da parte dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni.

Art. 35.
(Estinzioni debiti e crediti)

1. I crediti ed i debiti di importo non superiore a EURO 10,33 esclusi quelli previsti dall'articolo 33 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione o pagamento ne' a quella di interessi e pene pecuniarie.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.


Allegato A: Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 (ripartizione in capitoli)
OMISSIS