Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7370.

Indennizzi in favore degli allevatori dei territori montani per danni causati da canidi selvatici o inselvatichiti al bestiame domestico.

Presentata da CASONI WILLIAM, COSTA ENRICO, DUTTO CLAUDIO, RIBA LIDO, ROSSI GIACOMO, TOMATIS VINCENZO, TOSELLI PIETRO FRANCESCO, VAGLIO ROBERTO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle attivita' zootecniche e di migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli imprenditori agricoli che esercitano l'allevamento nelle zone di montagna, riconosce un indennizzo, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, agli allevatori operanti sul territorio montano per i danni causati ad ovini, caprini, bovini od equini da lupi o cani inselvatichiti.

Art. 2.
(Danni risarcibili)

1. Sono indennizzabili, nei limiti di cui all'articolo 4, i danni causati dall'uccisione di ovini, caprini, bovini od equini ad opera di lupi o cani inselvatichiti.
2. Sono parimenti indennizzabili i danni derivanti da morte violenta o dispersione di ovini e caprini avvenuta come conseguenza indiretta di attacchi di lupi o cani inselvatichiti.

Art. 3.
(Beneficiari)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 4 e' concesso agli allevatori, praticanti la monticazione od altre forme di allevamento non stanziale, di capi ovini, caprini, bovini od equini condotti al pascolo anche stagionale in aree del territorio regionale ricomprese nell'ambito di una Comunita' montana.

Art. 4.
(Indennizzi)

1. Per i danni causati a ciascun capo ovino o caprino viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo calcolato in misura forfettaria come di seguito indicato:
a) EURO 155 (pari a lire 300.121,85) per ciascun capo adulto;
b) EURO 77 (pari a lire 151.029,06) per ciascun capo di eta' inferiore all'anno.
2. Per i danni causati a ciascun capo bovino od equino viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo determinato, a seconda della razza e dell'eta' dell'animale, sulla base dell'indicazione dei prezzi contenuta nelle mercuriali provinciali vigenti all'epoca del danno.
3. La concessione dell'indennizzo agli allevatori e' subordinata al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione del bestiame e di profilassi sanitarie.
4. L'indennizzo previsto dalla presente legge non e' cumulabile con quelli eventualmente concessi da altri enti ed associazioni per gli stessi danni.

Art. 5.
(.Procedure)

1. La domanda intesa ad ottenere l'indennizzo deve essere presentata alla Comunita' montana territorialmente competente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, unitamente ad apposita certificazione rilasciata dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato, dalle guardie delle Province, dal personale di vigilanza dei parchi nazionali e regionali, ovvero dal servizio veterinario dell'ASL competente.
2. La Comunita' montana, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, valuta l'istanza di indennizzo e procede alla eventuale liquidazione dei danni. La Giunta regionale provvede annualmente, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, a rimborsare alle Comunita' montane le somme da queste liquidate.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le procedure e la documentazione necessarie per l'ottenimento dell'indennizzo di cui al comma 4, nonche' le procedure di liquidazione dei rimborsi di cui al comma 2.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per gli anni 2002 e 2003, la spesa rispettiva di EURO centomila (pari a lire 193 milioni 627 mila).
2. All'onere relativo si fa fronte, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002, con l'istituzione di un nuovo capitolo avente la seguente denominazione: "Rimborsi alle Comunita' montane per indennizzi in favore degli allevatori dei territori montani per danni causati da canidi selvatici o inselvatichiti", in termini di competenza e di cassa.
3. Alla copertura della spesa prevista si fa fronte rispettivamente per gli anni 2002 e 2003 con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 15910 del bilancio pluriennale 2001-2003.
4. Per gli anni successivi si provvede ai sensi ed in applicazione di quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).