Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7360.

Proposta di legge al Parlamento: 'Gestione in sicurezza degli esiti del nucleare '.

Presentata da CARACCIOLO GIOVANNI, CHIEZZI GIUSEPPE, CONTU MARIO, DI BENEDETTO ALESSANDRO, GIORDANO COSTANTINO, MORICONI ENRICO, PAPANDREA ROCCO, SUINO MARISA, TAPPARO GIANCARLO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge ha lo scopo di dettare principi fondamentali e norme volti a realizzare una gestione in sicurezza delle installazioni nucleari e dei relativi materiali radioattivi presenti nel Paese, al fine di:
a) assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti della esposizione continuativa o incidentale alle radiazioni ionizzanti derivanti dai materiali radioattivi presenti presso le centrali elettronucleari, gli impianti e di depositi nucleari, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
b) assicurare la tutela dell'ambiente dal rischio di contaminazione radioattiva derivante dalle installazioni nucleari tuttora presenti nel Paese.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge ha per oggetto:
a) i materiali radioattivi attualmente custoditi presso le centrali elettronucleari dismesse, gli impianti nucleari e i depositi nucleari, e la loro sistemazione nelle condizioni di massima sicurezza possibile, siano essi rifiuti radioattivi oppure elementi di combustibile irraggiati;
b) le strutture delle centrali elettronucleari dismesse, degli impianti nucleari e dei depositi nucleari, la loro gestione ed il loro smantellamento accelerato nelle condizioni di massima sicurezza possibile.
2. Restano ferme le competenze, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e delle popolazioni, stabilite dalle leggi e disposizioni vigenti.

Art. 3.
(Definizioni)

1. Ai soli fini dell'applicazione della presente legge, si assumono le seguenti definizioni:
a) centrali elettronucleari: impianti dotati di reattori nucleari per la produzione industriale di energia elettrica;
b) impianti nucleari: ogni impianto nel quale vengano effettuate operazioni su sostanze radioattive per scopo industriale, commerciale o di ricerca;
c) depositi nucleari: locali nei quali sono depositati in modo temporaneo o permanente sostanze radioattive che non sono strettamente pertinenti alla attivita' di carattere nucleare che vi si svolge;
d) smantellamento accelerato: l'insieme delle azioni pianificate volte a disattivare una centrale, un impianto o un deposito nucleare, nel piu' breve tempo possibile, fino alla rimozione dal relativo sito di tutti i vincoli di natura radiologica;
e) ritrattamento: insieme di operazioni che si svolgono in un impianto nucleare sugli elementi di combustibile irraggiati al fine di separare i materiali radioattivi che li costituiscono;
f) elementi di combustibile irraggiati: i materiali radioattivi solidi che hanno costituito il combustibile durante il funzionamento di una centrale elettronucleare o di un reattore nucleare;
g) rifiuti radioattivi: materiali radioattivi di cui non e' previsto il riutilizzo;
h) installazioni nucleari: indifferentemente centrali nucleari, impianti nucleari o depositi nucleari.
2. Rimangono invariate le definizioni tecniche contenute nella normativa vigente.

Art. 4.
(Sito nazionale di deposito dei materiali radioattivi)

1. Per i rifiuti radioattivi definiti di Seconda Categoria ai sensi delle normative vigenti, viene individuato un sito unico nazionale e predisposto un deposito definitivo di tipo superficiale.
2. Lo stesso sito ospitera' una adeguata struttura ingegneristica per l'immagazzinamento temporaneo di tutti gli elementi di combustibile nucleare irraggiati e dei rifiuti radioattivi definiti di Terza Categoria ai sensi delle normative vigenti.
3. Presso lo stesso sito saranno ospitate tutte le strutture scientifiche ed i laboratori nazionali di carattere nucleare di cui il Paese ha necessita'.
4. L'individuazione del sito di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo dovra' avvenire con la massima priorita' in base a criteri scientifici di sicurezza, nell'ambito di un processo partecipativo di totale trasparenza nei confronti dei cittadini.
5. Il Presidente del Consiglio, sulla base delle proposte del Ministero dell'Industria e del Ministero dell'Ambiente, sentita la Conferenza Stato-Regioni, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'individuazione del sito nazionale e la composizione di una apposita Commissione Nazionale che, in base ai criteri fissati, effettua, entro il termine massimo dei successivi 180 giorni, la scelta del sito fornendo una dettagliata e motivata relazione.
6. La relazione della Commissione Nazionale di cui al comma precedente viene presentata entro i successivi 90 giorni al Parlamento che la discute e ne decide la ratifica.
7. Il Ministero dell'Industria, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, provvede, entro i 90 giorni successivi, ad emanare tutti i decreti attuativi della decisione assunta, definendo anche l'Organismo responsabile della gestione del Deposito Nazionale.

Art. 5.
(Smantellamento degli Impianti nucleari)

1. Entro il termine massimo di 180 giorni dalla emanazione dei decreti attuativi del Deposito Nazionale di cui al comma 7 dell'articolo 4, il Ministero dell'Industria, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, provvede ad emanare i decreti attuativi per lo smantellamento accelerato di tutti gli impianti nucleari, i depositi nucleari e le centrali elettronucleari esistenti nel Paese, ed al trasferimento in sicurezza presso il Deposito Nazionale stesso dei relativi materiali radioattivi non appena tale Deposito sia completato.
2. Gli elementi di combustibile nucleare irraggiati custoditi presso i vari siti nucleari non saranno sottoposti al processo di ritrattamento, ma avviati al Deposito Nazionale in opportuni contenitori a secco utilizzabili sia per il trasporto, sia per la custodia.

Art. 6.
(Movimentazione dei materiali radioattivi)

1. Fino alla disponibilita' del Deposito Nazionale e' esclusa la movimentazione di materiali radioattivi tra i siti nucleari che li detengono.
2. Nel caso in cui, durante il suddetto periodo transitorio, si verificassero, presso uno dei siti che detengono materiali radioattivi, condizioni di emergenza tali da renderne necessario ed indifferibile l'allontanamento, il Presidente del Consiglio, verificate e rese pubbliche le motivazioni, ne dispone lo spostamento presso il sito che li ha originati, oppure, se necessario, presso un altro opportuno sito nucleare in esercizio.
3. Non e' consentito l'invio all'estero degli elementi di combustibile irraggiato al fine di sottoporli al processo di ritrattamento.
4. A far data dalla disponibilita' del Deposito Nazionale, potranno essere trasportati in tale sito anche i rifiuti radioattivi di origine italiana attualmente depositati presso impianti nucleari all'estero.

Art. 7.
(Partecipazione, trasparenza e informazione)

1. Al fine di assicurare la partecipazione ai processi decisionali di cui alla presente legge, la completa trasparenza degli stessi, nonche' l'informazione alla popolazione, il Ministero dell'Ambiente istituisce un Osservatorio Nazionale al quale sono chiamati a partecipare rappresentanti nazionali di ENEA , ANPA , SOGIN , ENEL , Comuni, Province e Regioni interessati, Associazioni Ambientaliste, Organizzazioni Sindacali.
2. Le Regioni interessate istituiscono, a livello decentrato, Osservatori regionali di analoga composizione.
3. Gli Osservatori istituiti a livello nazionale e regionale continueranno la loro funzione per tutto il periodo necessario allo smantellamento completo delle installazioni nucleari nel Paese.
4. Restano fermi i diritti dei cittadini singoli o associati previsti dalle normative vigenti in tema di partecipazione e informazione.