Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7342.

Sicurezza, pulizia e naturalita' dei Fiumi.

Presentata da CHIEZZI GIUSEPPE, MORICONI ENRICO, PAPANDREA ROCCO, SUINO MARISA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Art. 1.
(Finalita')

1. In base alle competenze conferite alla Regione dal art. 9 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112 e dalla Legge regionale 44/2000, la presente legge disciplina gli interventi di prevenzione e previsione degli effetti disastrosi delle alluvioni, di tutela del suolo, del reticolo idrografico, dell'ambiente e della incolumita' dei cittadini.

Art. 2.
(Linee d'azione)

1. Le finalita' di cui all'art. 1 vengono conseguite tramite le seguenti azioni:
a) la manutenzione appropriata di tutto il territorio costituente il bacino dei corsi d'acqua;
b) Il corretto esercizio delle attivita' di polizia idraulica;
c) le attivita' di protezione civile volte alla previsione ed alla prevenzione;
d) la conservazione o il ripristino delle condizioni di naturalita' del territorio di pertinenza del corso d'acqua;
e) la appropriata regolamentazione della movimentazione dei materiali litoidi in alveo;
f) l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione.

Art. 3.
(Manutenzione del territorio del bacino)

1. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale emana un provvedimento che definisce le modalita' ed i tempi con i quali devono essere realizzati gli interventi di manutenzione del territorio del bacino dei corsi d'acqua, al fine di aumentarne la capacita' di assorbimento della pioggia allungandone cosi' i tempi di corrivazione.
2. Tali interventi dovranno contemplare aspetti agricoli, forestali ed urbanistici e dovranno essere principalmente di tipo non strutturale.

Art. 4.
(Attivita' di polizia idraulica)

1. Le attivita' sistematiche di ricognizione dei corsi d'acqua e delle loro pertinenze previste nella presente legge sono effettuate dagli organi competenti nell'ambito delle funzioni ordinarie e straordinarie di polizia idraulica conferite alla Regione.
2. Rientrano in particolare tra le attivita' di polizia idraulica la sorveglianza delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua volta all'individuazione, nell'alveo, sulle sponde e nei territori golenali, di ogni tipo di manomissione, di piantumazioni di specie arboree d'alto fusto non consentite nella golena, della sottrazione di materiale inerte, di scarichi non autorizzati, di deposito di rifiuti, della realizzazione di opere che interferiscano, direttamente o indirettamente, con il corso d'acqua.

Art. 5.
(Attivita' di previsione)

1. Nell'ambito delle competenze di protezione civile assegnate alla Regione, vengono svolte dagli organi competenti ricognizioni periodiche sistematiche sulle condizioni di abbassamento o di innalzamento dell'alveo dei corsi d'acqua, sulle pendenze, sulla scabrezza delle rive.

Art. 6.
(Conservazione e ripristino della naturalita')

1. Sulla base delle ricognizioni effettuate nell'ambito dell'attivita' di polizia idraulica e di protezione civile, la Giunta regionale, con frequenza almeno annuale, definisce le azioni necessarie alla conservazione della naturalita' delle fasce di pertinenza dei corsi d'acqua o al loro ripristino anche attraverso interventi di decostruzione e di ingegneria naturalistica e di piantumazione di appropriate specie arbustive od arboree al fine di ripristinare anche le necessarie condizioni di scabrezza.
2. Tali azioni devono comprendere anche la demolizione o la modifica di opere artificiali che , in base alle ricognizioni, risultino impedire un sufficiente grado di naturalita' nel deflusso e nel trasporto solido.
3. Le suddette azioni si configurano come attivita' di protezione civile volte alla prevenzione dagli effetti disastrosi delle alluvioni, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 7.
(Movimentazione dei materiali litoidi in alveo)

1. Sulla base delle ricognizioni effettuate nell'ambito dell'attivita' di polizia idraulica e di protezione civile, la Giunta regionale, con frequenza almeno semestrale, definisce le azioni necessarie per il ripristino delle condizioni ottimali di altezza, pendenza e scabrezza del fondo dell'alveo e di tortuosita' del corso, disponendo il trasferimento di materiali inerti dalle aree dove questi sono presenti in eccesso verso le aree dove sono carenti.
2. Tali azioni si configurano come attivita' di protezione civile volte alla prevenzione dagli effetti disastrosi delle alluvioni, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 8.
(Informazione e sensibilizzazione della popolazione)

1. La Giunta Regionale, con cadenza annuale, definisce le azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti atti a prevenire le conseguenze delle alluvioni o a mitigarne gli effetti.
2. Tali azioni sono svolte con la partecipazione delle Associazioni del Volontariato nel settore della Protezione Civile e della Difesa dell'Ambiente.

Art. 9.
(Attivita' incompatibili con la prevenzione)

1. In quanto incompatibili con la prevenzione dalle conseguenze disastrose delle alluvioni, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono vietate le seguenti attivita':
a) estrazione di materiale litoide dall'alveo e dalle golene a scopo commerciale;
b) riprofilatura e rettificazione dell'alveo;
c) decespugliamento, disboscamento, riprofilatura delle sponde;
d) coltivazione di alberi ad alto fusto nella zona ripariale e golenale.

Art. 10.
(Sanzioni)

1. Per le violazioni ai divieti previsti all'articolo 9, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa che varia, a seconda della gravita', da diecimila a centomila EURO .

Art. 11.
(Competenze di altri Enti)

1. Rimangono impregiudicate tutte le competenze degli Enti di gestione delle aree protette, dell'Autorita' di Bacino per il Po, del Magistrato per il Po, della Autorita' di tutela dei beni ambientali.