Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7304.

Adeguamento anticipato alle nuove Direttive riguardanti l'allevamento dei vitelli e delle galline ovaiole.

Presentata da MORICONI ENRICO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte al fine di tutelare i consumatori, l'ambiente e il benessere degli animali negli allevamenti promuove e guida il processo di adeguamento anticipato alla Direttiva 97/2 "norme le a protezione dei vitelli" recepita dall'Italia con il D.L. 331 del 1° settembre 1998 e alla Direttiva 1999/74/ CE 74/ CE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

Art. 2.
(Beneficiari)

1. Potranno accedere ai benefici della presente legge le aziende zootecniche operanti sul territorio piemontese che hanno iniziato la loro attivita' prima della emanazione delle due direttive e cioe' prima del settembre 1998 per l'allevamento di vitelli e del 1999 per le galline ovaiole.

Art. 3.

1. Alle aziende interessate e che inoltreranno apposita domanda agli uffici regionali competenti, se in possesso dei requisiti previsti, verra' corrisposto un contributo a fondo perduto sulle spese effettivamente sostenute e comprovate per l'adeguamento delle strutture di stabulazione degli animali allevati.
2. Ogni azienda potra' accedere una sola volta ai contributi.
3. Il contributo potra' coprire fino al 50% delle spese effettivamente sostenute e comprovate per gli adeguamenti compiuti nel primo anno di applicazione della presente legge e diminuira' del 10% per ogni anno successivo.
4. Per cio' che riguarda l'adeguamento alla Direttiva "ovaiole" saranno date priorita' nell'ordine: agli allevamenti che trasformeranno i propri impianti in allevamenti a terra all'aperto, in allevamenti a terra, in allevamenti con "gabbie arricchite".

Art. 4.
(Vigilanza)

1. La corretta applicazione della presente legge e' demandata al Servizio Veterinario Regionale che avra' anche compito di "Osservatorio" per la raccolta dei dati da mettere a disposizione di altre realta' regionali e extra regionali.

Art. 5.
(Risorse)

1. Per l'attuazione della presente legge potranno essere messi a disposizioni fondi del vigente Piano di Sviluppo Rurale.

Art. 6.
(Tempi)

1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e decadra' al momento dell'entrata in vigore dell'obbligo di adeguamento alle Direttive interessate.