Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7293.

Sostegno alla partecipazione, alla rappresentanza ed alle attivita' dei giovani in Piemonte.

Presentata da CHIEZZI GIUSEPPE, CONTU MARIO, MANICA GIULIANA, MARCENARO PIETRO, MORICONI ENRICO, MULIERE ROCCHINO, PAPANDREA ROCCO, PLACIDO ROBERTO, RIBA LIDO, RIGGIO ANGELINO, RONZANI GIANNI WILMER, SAITTA ANTONINO, SUINO MARISA, TAPPARO GIANCARLO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.
(Finalita' ed oggetto della legge)

1. La Regione Piemonte riconosce il valore della partecipazione dei giovani alla vita delle istituzioni locali come fattore di pluralismo e di crescita civile e solidale.
2. La Regione promuove e sostiene politiche di sviluppo e sostegno dell'autonomia e del protagonismo giovanile sul piano culturale, artistico, economico, e professionale; valorizza la capacita' creativa e progettuale delle giovani generazioni; individua le forme della partecipazione e della rappresentanza dei giovani alla vita delle istituzioni locali; favorisce la promozione di nuove realta' giovanili associative ed aggregate, valorizzando e rafforzando quelle gia' esistenti, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 della Costituzione ed in conformita' con la legislazione nazionale.
3. La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite all'articolo 117 della Costituzione, favorisce l'iniziativa degli Enti locali per attuare i principi ed i criteri direttivi della presente legge.

Art. 2.
(Piano regionale per i giovani)

1. L'articolo 3 della l.r. 16/1995 e' abrogato.
2. La Regione Piemonte, in attuazione delle finalita' della presente legge, elabora ogni tre anni un Piano regionale per i giovani.
3. Il Piano individua gli obiettivi per la realizzazione di politiche di intervento a favore delle giovani generazioni, tracciandone le direttrici, in materia di:
a) conoscenza e studio, col concorso dei giovani e delle loro associazioni, di tematiche relative alla condizione giovanile;
b) sviluppo, in un sistema coordinato con la rete degli sportelli locali Informagiovani, di reti e strutture informative per le giovani generazioni;
c) programmi per il tempo libero, la socializzazione, la creativita' e l'espressione giovanile;
d) campagne di informazione e prevenzione in tema di dipendenza da droghe e alcool, e di nuove sostanze stupefacenti;
e) promozione e sostegno di iniziative in tema di giovani e lavoro, con particolare attenzione alle ricadute sulla giovani generazioni della flessibilita' dei rapporti contrattuali, e della sicurezza sul lavoro;
f) azioni ed interventi di sostegno allo sviluppo dell'autonomia economica e professionale ed abitativa delle giovani generazioni;
g) attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale della Regione;
h) attivita' sportive;
i) attivita' di volontariato;
j) programmi di scambio transnazionale, in particolare con i Paesi dell'Unione Europea e dell'Europa dell'Est;
k) promozione e sostegno di iniziative di educazione sessuale tra i giovani;
l) sviluppo di percorsi per una politica dei tempi delle nuove generazioni;
m) iniziative di recupero e adattamento di spazi urbani per arte e cultura.
4. Il Piano e' elaborato da un comitato nominato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e composto da rappresentanti della Consulta regionale e delle Consulte provinciali dei giovani del Centro regionale per lo sviluppo ed il coordinamento delle politiche giovanili, competente anche per l'istruttoria dei documenti necessari alla predisposizione del piano annuale; nella valutazione delle domande il comitato effettua una verifica della spesa che tenga prioritariamente conto del valore complessivo del progetto.
5. Il Piano individua i criteri relativi all'attuazione e alla verifica degli obiettivi di cui al secondo comma e le forme di coordinamento con gli interventi degli enti locali in attuazione della finalita' della presente legge.
6. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale la proposta di "Piano regionale per i giovani", che, acquisito il parere della Consulta regionale dei giovani, del Centro regionale per lo sviluppo ed il coordinamento delle politiche giovanili e delle commissioni consiliari competenti, lo approva.

Art. 3.
(Centro regionale per lo sviluppo ed il coordinamento delle politiche giovanili)

1. Entro 30 gg. dall'approvazione della presente legge il Consiglio regionale nomina, tra persone di riconosciuta competenza professionale in materia di politiche giovanile, il direttore e i dieci membri del Centro regionale per lo sviluppo delle politiche giovanili.
2. Il Centro regionale per lo sviluppo delle politiche giovanili:
a) svolge attivita' tecnica di accompagnamento, tutoraggio, monitoraggio, valutazione dei progetti presentati da associazioni ed Enti locali in attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 2 della presente legge;
b) elabora proposte per il coordinamento degli interventi previsti dal Piano Regionale per i giovani e dalle altre leggi regionali in materia di promozione e sostegno di iniziative del mondo giovanile;
c) assicura e promuove la realizzazione del sistema informativo regionale sulle politiche giovanili, in collaborazione e coordinamento col sistema locale Informagiovani;
d) promuove ricerche ed indagini su tematiche attinenti alla condizione giovanile, come sullo sviluppo e sull'attuazione delle politiche giovanili nella Regione, avvalendosi dell'apporto di enti di ricerca ed Universita';
e) promuove e sostiene interventi formativi per le amministrazioni locali per l'attuazione delle finalita' della presente legge;
f) sviluppa relazioni con le strutture nazionali ed europee delegate allo sviluppo di iniziative per i giovani.

Art. 4.
(Consulta regionale dei giovani, Consulte provinciali e forum giovanili comunali)

1. La Consulta regionale dei giovani e' istituita con deliberazione del Consiglio regionale, che ne definisce la composizione e le caratteristiche operative.
2. Della Consulta fanno parte le associazioni, residenti in territorio piemontese costituite per oltre la meta' dei soci da persone di eta' inferiore ai 35 anni, o recante la specificita' giovanile nel titolo o nello statuto dell'associazione, i rappresentanti delle Consulte provinciali e i delegati dei forum giovanili comunali di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
3. La Consulta regionale dei giovani esplica funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio e della Giunta regionale.
4. La Consulta regionale dei giovani nomina i propri membri nel comitato di cui all'articolo 2 comma 3, e nel centro regionale di cui all'articolo 3. La Consulta puo' avvalersi delle medesime strutture al fine dell'acquisizione di informazioni utili allo svolgimento dei suoi compiti.
5. Della Consulta possono fare parte le associazioni presenti sul territorio, in un numero di province tali da ospitare, la parte maggiore della popolazione regionale, oppure alternativamente, presenti in almeno quattro Province.
6. Entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge le Province costituiscono Consulte giovanili provinciali, composte dalle associazioni giovanili operanti sul territorio, individuate secondo i criteri del comma 2, e dai rappresentanti dei forum comunali dei giovani di cui al comma 7 del presente articolo.
7. Ogni Comune, consorzi di Comuni o Comunita' Montana, attiva sul proprio territorio dei forum giovanili, quali spazi di creazione e partecipazione di associazioni e singoli individui alla vita del comune e degli Eenti locali.

Art. 5.
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10.000.000.000, si provvede con analogo stanziamento mediante l'istituzione di un nuovo capitolo denominato "Sostegno alla partecipazione, alla rappresentanza ed alle attivita' dei giovani in Piemonte" mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15950 del bilancio per l'anno finanziario 2001 e sue variazioni.
2. Per l'attuazione della legge negli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.